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L'efficacia del precetto nel tempo e l'inizio dell'esecuzione forzata

 (Vincenzo Gattullo)

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Il precetto è l'atto a mezzo del quale il creditore manifesta la volontà di procedere ad esecuzione forzata in danno del debitore, atto che è, quindi, prodromico all'avvio del procedimento di espropriazione. Esso consiste nell'intimazione rivolta al debitore di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo e nel contestuale avvertimento che, in mancanza di tale adempimento, si procederà ad esecuzione forzata.

 

Il precetto è un tipico atto ricettizio, nel senso che non produce alcun effetto se non portato a conoscenza del destinatario a mezzo della notificazione.[1]

 

La precisa determinazione del momento iniziale dell'espropriazione forzata assume notevole rilevanza pratica, determinando il limite di validità del precetto e la competenza in caso di opposizione preesecutiva o al pignoramento.

 Occorre distinguere, sostiene la dottrina, diversi tipi di esecuzione e, di conseguenza, i diversi momenti che ne segnano l'inizio.[2]

 Nella quasi generalità dei casi, l'espropriazione forzata inizia con il pignoramento. Le uniche eccezioni a questa regola sono rappresentate dall'esecuzione su mobili soggetti a pegno o ipoteca, in quanto il bene risulta già vincolato o appreso, e dall'esecuzione in forma specifica in cui bisogna far riferimento al precetto.[3]

 Con l'entrata in vigore della L. 14 maggio 2005, n. 80, e succ. modd. ed integrazioni, a tale elencazione si aggiunge anche l'esecuzione per consegna o rilascio. Infatti, il comma 1 dell'art. 608 c.p.c. è stato così sostituito: «L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà».

 Opera, anche nell'individuazione del termine di efficacia del precetto, il noto principio della scissione temporale degli effetti introdotto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 477/2002.

 Nel pignoramento immobiliare ed in quello presso terzi, l'esecuzione inizia con la consegna della richiesta di pignoramento all'ufficiale giudiziario.

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