(Alessio Baldi)

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Sommario: 1. Introduzione - 2. Una storia travagliata: dai disegni e modelli ornamentali alle opere di ingegno tutelate dal diritto d'autore - 3. Attuale contesto normativo nazionale - 4. L'attuale contesto normativo comunitario (brevi cenni) - 5. Il "nuovo" articolo 239 c.p.i.; conclusioni

 

1. Introduzione

 

E' innegabile che il ruolo della legge sia quello di regolare il comportamento futuro di una società e delle persone che ne fanno parte, orientandone la condotta e minacciando sanzioni, quali conseguenze delle violazione dei precetti imposti. Disciplinare non può che significare anche "orientare". Nella materia che ci occupa, questa funzione di «orientamento delle condotte» non è avvenuta sempre in modo lineare e facilmente comprensibile, tanto per i professionisti che per le imprese del settore che hanno da sempre dovuto fare i conti con la disciplina (ad oggi) dei disegni e modelli. A mero titolo esemplificativo (e non certo esaustivo) basti pensare alle numerosissime (e forse troppo ravvicinate nel tempo) modifiche intervenute a riguardo dell'articolo 239 del Codice della Proprietà Industriale ed alle conseguenze pratiche che queste hanno comportato nella realtà produttiva delle imprese nazionali.

 

Più in generale, la sola esistenza di diverse discipline di riferimento atte a tutelare una stessa forma di prodotto non può che aver reso (ed in alcune circostanze rendere) difficile il loro stesso coordinamento: dai modelli di utilità ai disegni e modelli, al diritto d'autore, alla concorrenza sleale. Ciò a danno di una semplificazione ed una armonizzazione, sempre più necessarie in materia e sempre più costantemente ricercate, in primis, dal legislatore europeo. Il suo intervento, infatti, risulta un punto di riferimento per la soluzione di importanti questioni pregiudiziali e dunque per una corretta interpretazione ed applicazione della normativa dell'Unione.

 

Recepimento nazionale che però, in alcuni casi (non trascurabili) è avvenuto tutt'altro che in accordo con il legislatore europeo. La causa di ciò è diventata oramai un leitmotiv nostrano: un continuo susseguirsi di modifiche legislative (quand'anche confermate dalla giurisprudenza nazionale), spesso prive del coordinamento necessario con la disciplina comunitaria.

 

2. Una storia travagliata: dai disegni e modelli ornamentali alle opere di ingegno tutelate dal diritto d'autore

 

Il 14 febbraio 1987, con la Legge n.60 di armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'accordo dell'Aja del 6 novembre 1925 (e successive revisioni), si è posta la prima importante diversificazione tra il modello di utilità (che non poteva essere più assimilato alle invenzioni industriali) ed il disegno o modello ornamentale. La ratio alla base di tale scelta è stata condizionata dal diverso campo di applicazione di quest'ultimo rispetto al modello di utilità ed all'invenzione: il campo dell'estetica. E' stato considerato meritevole l'apporto creativo in grado di rendere più gradevole la produzione industriale[1].

 

In materia, di fondamentale importanza è la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre del 1998, circa la protezione giuridica dei disegni e modelli[2].

 

Di particolare interesse (ai fini di quanto ci occupa) risultano gli articoli 12, 16, 17 e 19 della direttiva 98/71/CE, rispettivamente dedicati ai "diritti conferiti dal disegno o modello", alle "relazioni con il diritto d'autore", alle "relazioni con altre forme di protezione" ed alla "attuazione" della medesima direttiva negli stati membri[3].

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