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Le modalità di finanziamento delle imprese

Concas Alessandra

Le imprese, per potere svolgere la propria attività, hanno bisogno di mezzi finanziari.

Le forme tecniche di finanziamento alle quali ricorrono le imprese sono varie e dipendono anche dalla veste giuridica delle stesse.

Esistono dei tipi di finanziamento ai quali possono ricorrere alcune imprese, l'emissione di un prestito obbligazionario è una forma di finanziamento alla quale possono ricorrere esclusivamente le società per azioni.

Un altro elemento che incide sul tipo di finanziamento al quale possono ricorrere le imprese è la loro dimensione, le imprese di piccole dimensioni, ad esempio, si finanziano esclusivamente con capitale apportato dal proprietario e con il prestito bancario.

Le imprese, indipendentemente dalle dimensioni e dalla veste giuridica, ricorrono sia al capitale di proprietà sia al capitale di terzi.

L'imprenditore individuale che decide di costituire un'impresa apporta nella stessa un certo capitale, e lostesso accade nel caso nel quale, più soci, decidono di costituire una società.

Il capitale conferito prende il nome di capitale proprio e più precisamente di capitale di apporto.

Si parla di capitale di apporto anche nel caso di apporti successivi rispetto a quelli effettuati dall'imprenditore o dai soci al momento della costituzione dell'impresa.

Ad esempio, l'imprenditore individuale si accorge che l'impresa sta crescendo e intende effettuare maggiori investimenti, e per questo decide di effettuare un apporto di mezzi finanziari successivo rispetto a quello effettuato all'atto della costituzione della stessa.

Si parla di capitale proprio anche con riferimento al capitale di risparmio.

Con questa espressione si intendono gli utili conseguiti dall'impresa che non sono stati prelevati dall'imprenditore, nel caso di impresa individuale, o non sono stati distribuiti ai soci, nel caso di società,si tratta di mezzi finanziari che sono stati prodotti dall'impresa e vengono trattenuti al suo interno.

Il capitale proprio è conferito all'interno dell'impresa a tempo indeterminato e, in genere, per l'intera durata della vita dell'azienda., salvo quei rari casi nei quali si decide di ridurre la sua consistenza ritenendo che sia eccessivo rispetto alle esigenze finanziarie dell'impresa.

Questo capitale ha una remunerazione variabile che è legata all'andamento della gestione.

Se l'impresa chiude un esercizio con un utile esso può andare a remunerare il capitale di proprietà, ma se chiude l'esercizio con una perdita questa intacca la consistenza del capitale proprio.

Le imprese si finanziano, oltre che con il capitale proprio con il capitale di terzi, cioè con dei mezzi finanziari apportati da terzi attraverso varie forme tecniche.

Il capitale di terzi è conferito all'interno dell'impresa sempre a tempo determinato.

A seconda della durata del prestito si parla di:

debiti a breve termine, la quale durata non eccede i 12 mesi

debiti a medio termine, la quale cui durata va da 1 a 5 anni

debiti a lungo termine, la quale durata va dai 5 anni in poi.

I finanziamenti di terzi prevedono una remunerazione fissa perché l'interesse è concordato con il creditore ed è dovuto indipendentemente da quelle che sono le condizioni economiche dell'impresa, salvo i casi nei quali l'azienda si trova in condizioni di dissesto e non è più in grado di pagare gli interessi sulle somme prese a prestito.

Il capitale di terzi si differenzia, a sua volta, in debiti di finanziamento e debiti di funzionamento.

Sono debiti di finanziamento quelli contratti dall'impresa e aventi ad oggetto l'ottenimento di una somma di denaro, ad esempio:

mutui, scoperti di c/c, prestiti obbligazionari.

Sono debiti di funzionamento, le dilazioni di pagamento che l'impresa ottiene da parte dei fornitori di beni o servizi, non comportano l'afflusso di mezzi monetari all'interno dell'impresa, ma evitano, per il periodo della dilazione accordata, che ci sia un esborso di mezzi finanziari i quali, nel frattempo, possono essere investiti in altre attività.

In riferimento ai debiti di finanziamento portiamo come esempio il mutuo.

Il contratto di mutuo è disciplinato nel capo XV "del mutuo", del titolo III "dei singoli contratti", del libro IV "delle obbligazioni" del codice civile all'articolo 1813 e seguenti.

L'art.1813 rubricato " nozione" recita testualmente:

"il contratto col quale una parte consegna all'altra parte una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità".

Le parti del contratto sono due:

Il mutuante, cioè la parte che consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e spesso si tratta di una banca.

Il mutuatario, cioè colui che si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.

L'oggetto del contratto di solito è il denaro, ma può essere anche un'altra cosa fungibile.

Con questa espressione si intendono quei beni che in relazione alla qualità sono uguali ad altri beni dello stesso genere, e per questo possono essere sostituiti nella soddisfazione del bisogno al quale si collegano.

Ad esempio il denaro è un bene fungibile:

un biglietto da 20 euro è uguale a un altro avente lo stesso valore, altri beni fungibili sono, ad esempio, il vino, l'olio, il grano.

I beni infungibili, al contrario sono beni non sostituibili con altri dello stesso genere, perché presentano particolarità qualitative.

Ad esempio, possedere un quadro di Picasso o di un altro pittore non è la stessa cosa, quindi csi è di fronte a un bene infungibile.

Oggi il contratto di mutuo ha quasi sempre per oggetto il denaro, ma in origine aveva la funzione di assicurare beni di consumo a quelle persone che ne erano sprovviste, soddisfacendo esigenze soprattutto alimentari, si parlava, per questo, di mutuo povero.

Le cose date a mutuo diventano di proprietà del mutuatario che deve, di solito corrispondere gli interessi al mutuante, salvo diversa volontà delle parti.

Il mutuo può essere oneroso o gratuito.

Il primo caso rappresenta la situazione tipica.

Se la misura dell'interesse non è stabilita si applicano gli interessi legati, ed è considerata nulla la clausola che fissa interessi usurari, che sono dovuti nella misura legale.

Nel secondo caso, il mutuo può essere tale se vi è una espressa volontà della parti.

Nel caso di mutuo oneroso, se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto.

Il mutuatario è tenuto, oltre al pagamento degli interessi, anche alla restituzione al mutuante della somma ricevuta in prestito o delle altre cose fungibili.

Il termine per la restituzione è quello convenuto tra le parti, ma se esse non hanno fissato il termine, esso verrà fissato dal giudice con riguardo alle circostanze, il termine viene fissato dal giudice se si è convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà.

Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario.

Può essere stabilita la restituzione rateale dei beni mutuati.

In questa ipotesi, se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una rata, il mutuante può chiedere l'immediata restituzione dell'intero.

Se oggetto del contratto siano beni diversi dal denaro, nel caso la restituzione sia diventata impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo nel quale la restituzione si doveva eseguire.

Il mutuante è responsabile del danno causato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito.

La responsabilità non sussiste nel caso nel quale egli prova di averli ignorati senza colpa.

Nel caso di mutuo gratuito, il mutuante è responsabile esclusivamente nel caso nel quale conoscendo i vizi non ne abbia avvertito il mutuatario.

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