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Gli effetti del fallimento

Concas Alessandra

 

Le sezioni prima, seconda, terza e quarta del Capo III del Titolo II della legge fallimentare disciplinano rispettivamente gli effetti del fallimento per il fallito, per i creditori, sugli atti pregiudizievoli ai creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.

 

L'articolo 42 della legge fallimentare è la prima norma che riguarda gli effetti del fallimento per il fallito, e recita testualmente:

 

"La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento".

 

Come si nota da questa norma, il fallimento produce degli effetti sia nel campo personale sia sulla sfera economica del fallito, oltre a questo, eventuali frutti che provengono da beni del fallito, saranno utilizzati dal curatore per il soddisfacimento dei creditori.

 

Questi effetti rientrano nel concetto di "spossessamento" e decorrono dalla data della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, il fallito perde così la disponibilità dei propri diritti patrimoniali.

 

Lo spossessamento colpisce anche i beni in possesso del fallito, ma di proprietà di terzi, i quali per recuperarli potranno richiedere, in sede fallimentare, la rivendicazione, la restituzione o la separazione.

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