1. LA TRASFORMAZIONE OMOGENEA DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SOCIETA' PER AZIONI E LA NECESSITA' O MENO DELLA RELAZIONE DI STIMA.

Prima della riforma del 2003, l'espressione trasformazione era utilizzata, sia nel codice sia nel linguaggio giuridico, per indicare il fenomeno giuridico consistente nel cambiamento del tipo di società, o, meglio, il procedimento attraverso il quale era possibile mutare la veste giuridica di una società, realizzando il passaggio da un tipo societario ad un altro[1].

A seguito della riforma attuata con l'emanazione del D. Lgs. 6/2003, tale nozione non è più idonea a ricomprendere tutte le ipotesi di trasformazione. Infatti, il D. Lgs. 6/2003 ha introdotto, accanto alla cd. trasformazione omogenea (cambiamento del tipo nell'ambito dello schema causale delle società), la cd. trasformazione eterogenea delle società di capitali in enti non societari, come le associazioni non riconosciute, le fondazioni, le comunioni di azienda, le società consortili e i consorzi (art. 2500-septies) e la trasformazione eterogenea di consorzi, società consortili, comunioni di azienda e associazioni riconosciute e fondazioni, in società di capitali (art. 2500-octies).

 

 

 

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