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 Lottizzazione abusiva

 

di Alessandro Ferretti

 

La c.d. lottizzazione abusiva sussiste "quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali, o senza la prescritta autorizzazione." (Art. 30(L) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

1. Nozione e caratteri generali

2. Bene – interesse tutelato

3. Elemento oggettivo

4. Elemento soggettivo e consumazione

5. Altri elementi

Bibliografia

1. Nozione e caratteri generali

Il reato disciplinato dall'art. 44, lett. c) del Testo Unico dell'Edilizia – d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - individua due distinte ipotesi, autonome rispetto alle previsione di cui alle precedenti lettere. In particolare, si punisce la c.d. lottizzazione abusiva nel primo caso, mentre nel secondo si fa riferimento ad interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza di permesso.

La pena prevista, in entrambe le fattispecie, è l'arresto sino a due anni e l'ammenda da euro 15.493 a 51.645.

Il concetto di lottizzazione abusiva trae origine dalla prassi giurisprudenziale prima ancora che dalla normativa. Al riguardo, si ricorda che il termine lottizzazione compare per la prima volta nell'articolo 28 della Legge urbanistica – legge 17 agosto 1942 n. 1150 - , il quale stabilì il divieto di procedere a lottizzazioni di terreni a scopo edilizio, in assenza di un piano regolatore particolareggiato.

Il reato di lottizzazione abusiva si realizza mediante condotte anche materiali quali una modificazione edilizia od urbanistica dei terreni, in una zona non adeguatamente urbanizzata, la quale conferisca ad una porzione di territorio comunale un assetto differente, che venga posta in essere senza autorizzazione, ovvero in totale difformità dalla stessa, ed in violazione delle prescrizioni stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti od adottati, e tale da poter determinare l'insediamento di abitanti o lo svolgimento di attività, con conseguente necessità di predisporre od integrare le opere di urbanizzazione (Cass. Pen., sez. III, sentenza 30 aprile 2004, n. 20390)

Come ricordato da parte della dottrina, non essendo presente all'epoca una definizione normativa del reato di lottizzazione, la giurisprudenza ne offrì una duplice indicazione. La prima, prevedeva che per la configurabilità del reato non era sufficiente la semplice attività negoziale di frazionamento del terreno e di vendita dei singoli lotti, perché il trasferimento di piccole aree era perfettamente lecito e consentito dalla legge, diventando lottizzazione abusiva solo quando si fosse dato inizio ad un'attività di urbanizzazione del terreno. Pertanto il reato di lottizzazione abusiva finiva per coincidere con l'urbanizzazione abusiva. La seconda indicazione riteneva sufficiente la semplice lottizzazione cartolare, senza riferimento alla realizzazione delle opere (VIRDIS).

Le Sezioni Unite della Cassazione posero la soluzione del contrasto giurisprudenziale evidenziando che il reato di lottizzazione abusiva può consistere sia in atti giuridici sia in atti materiali. A tale orientamento aderì anche il legislatore che introdusse tale definizione dapprima nell'art. 18 della L. n. 47/1985 e successivamente nel d.P.R. n. 380/2001.

A questo proposito, si può osservare l'espresso richiamo operato dall'art. 30 del T.U.E. che si riferisce alla definizione di lottizzazione abusiva (la lettura della norma, tuttavia, non si presta a facili schematizzazioni).

 

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Categoria: Informazioni di contenuto legale