Calunnia
di Alessandro Ferretti

La calunnia si configura come reato di pericolo quando "Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato" (art. 368 c.p.).

1. Nozione e caratteri generali

2. Bene – Interesse tutelato

3. Soggetti - Elemento oggettivo

4. Elemento soggettivo

5. Consumazione e tentativo

6. Circostanze

7. Concorso di reati

8. Profili processuali

Bibliografia

1. Nozione e caratteri generali

Nel diritto romano il termine calunnia indicava la falsa accusa e/o l'ingiuria; soltanto a partire dalla configurazioni moderne il delitto relativo inizia ad essere considerato non solo offensivo della persona ma anche dello stesso Stato. Ciò che viene minato con la calunnia è l'interesse generale di tutti i cittadini di vedere funzionare correttamente la giustizia (Bartolo).

Parte della dottrina accosta il delitto di calunnia a quello di simulazione di reato, ricomprendendoli nella locuzione di delitti di falsa denuncia. Tuttavia, si deve osservare che la calunnia presenta rispetto alla simulazione di reato – che punisce la condotta di chi denuncia o simula le tracce di un delitto insussistente – l'ulteriore requisito dell'attribuzione del fatto denunciato o simulato a persona determinata o determinabile, anche se non comprende sempre una simulazione (Pisa).

Il delitto di calunnia si configura come reato di pericolo e, quindi, è sufficiente per la sua integrazione, la possibilità che l'autorità giudiziaria dia inizio al procedimento per accertare il reato incolpato con danno per il normale funzionamento della giustizia. Ne consegue che il delitto deve escludersi soltanto quando il reato incolpato sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata, mentre ne va affermata la sussistenza quando il fatto oggetto dell'incolpazione non costituisca più reato o diventi perseguibile a querela per sopravvenuta innovazione legislativa, ovvero risulti coperto da una causa estintiva, come la prescrizione e l'amnistia (Cass. Pen., sentenza n. 35800 del 28.09.2007 in Codice penale annotato con la giurisprudenza, a cura di BELTRANI, MARINO e PETRACCI, Napoli, 2010)

2. Bene – Interesse tutelato

L'interesse tutelato è duplice: l'interesse a non instaurare processi penali contro un soggetto innocente e l'onore e la libertà personale del cittadino non colpevole. Si tratta dunque di un reato plurioffensivo che presenta un duplice oggetto di tutela. La dottrina rileva che la pluralità dei profili di tutela sottesi all'art. 368 c.p. risultano inscindibili in quanto l'esigenza che la giustizia non subisca sollecitazioni fuorvianti è strettamente connessa con l'interesse della persona falsamente incolpata a non essere pregiudicata da tali notizie (Piffer). Al contrario, secondo Pannain l'interesse tutelato dalla norma dovrebbe essere individuato o nel solo interesse dello Stato ad una retta amministrazione della giustizia penale, che può essere fuorviata con atti tendenti ad indirizzarla su di una falsa strada, oppure nel solo interesse del soggetto innocente a non essere sottoposto a procedimento penale, interesse questo la cui tutela corrisponde anche ad un interesse dello Stato.

Nell'atto di accusa devono essere rappresentate circostanze false che integrano un reato e la rappresentazione di circostanze che un reato non integrano, ancorché false e ancorché qualificate col nomen iuris di un qualche reato dall'accusator, non costituisce calunnia. In questa ipotesi, infatti non vi è pericolo di apertura di un procedimento e quindi di alcun turbamento dell'attività giudiziaria, posto che il livello accusatorio non è idoneo alla promozione di indagini ed è destinato alla trasmissione nell'archivio delle notizie irrilevanti (Cass. Pen., sentenza n. 13654 del 1.04.2008 in Codice penale annotato con la giurisprudenza, a cura di BELTRANI, MARINO e PETRACCI, Napoli, 2010)

3. Soggetti - Elemento oggettivo

Soggetto attivo può essere chiunque, trattandosi di reato comune. Commette il delitto di calunnia colui che formuli consapevolmente la falsa accusa di un reato nei confronti di persona che si conosce come colpevole di un reato diverso.

La condotta è sostanzialmente a forma vincolata è potrà essere di due tipi: la prima consiste nella calunnia formale (diretta) che si realizza mediante denuncia, querela, richiesta o istanza; la seconda nella calunnia materiale, simulando a carico del soggetto falsamente incolpato tracce di reato (Messina – Spinnato). In dottrina si precisa che a differenza della simulazione, non è sufficiente che le tracce lascino supporre la commissione di un illecito, dovendo altresì indicare inequivocabilmente il soggetto che ne appare autore.

Il delitto di calunnia sussiste anche quando si tratti di incolpazione reale o indiretta, consistente nella simulazione a carico di tale reo, non specificamente identificato, ma identificabile, delle tracce di un determinato reato, quando cioè la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti all'inizio dell'azione penale nei confronti di un soggetto univocamente e agevolmente identificabile (Cass. Pen., n. 10260 del 11.10.1991 in Codice penale annotato con la giurisprudenza, a cura di BELTRANI, MARINO e PETRACCI, Napoli, 2010)

Quanto al fatto oggetto di incolpazione si deve trattare di un delitto o di una contravvenzione individuata e deve essere astrattamente riconducibile ad una figura criminosa, potendo essere reale o immaginario.

Sussiste il reato di calunnia anche quando il fatto, oggetto della falsa incolpazione, sia essenzialmente diverso da quello realmente accaduto, ovvero quando al denunciato sia attribuito un reato diverso per titolo e più grave. Questa condizione non si realizza allorché la diversità, non incidendo sull'essenza del fatto, comporti soltanto la configurazione di circostanze aggravanti che non ne alterino la gravità oggettiva. (Cass. Pen., sentenza n. 2805 del 25.01.2007 in Codice penale annotato con la giurisprudenza, a cura di BELTRANI, MARINO e PETRACCI, Napoli, 2010)

Pertanto, ai fini della configurabilità del reato, è indispensabile che la falsa denuncia sia idonea a determinare l'inizio di un procedimento penale.

4. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di incolpare di un reato una persona che si sa essere innocente. Si può rilevare l'esclusione del dolo se l'agente sia convinto della colpevolezza dell'incolpato.

Affinché possa essere esclusa la consapevolezza dell'innocenza del denunciato occorre accertare che il denunciante abbia agito basandosi su circostanze di fatto non solo veritiere, ma la cui forza rappresentativa sia tale da indurre una persona di normale cultura e discernimento a ritenere la colpevolezza dell'accusato.

La Cassazione prevede che, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico, non assume alcun rilievo la forma del dolo eventuale, poiché la formula normativa taluno che egli sa innocente risulta indicativa della consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato. Al riguardo è stato escluso il dolo in relazione ad un caso in cui l'imputato aveva temerariamente denunciato fatti non personalmente percepiti, ma riferiti dalle parti private e non valutati.

5. Consumazione e tentativo

Si tratta di un reato di pericolo, la cui consumazione si verifica nel momento in cui l'Autorità riceve l'informazione calunniosa (calunnia formale) o nel momento in cui l'Autorità viene a conoscenza delle tracce simulate (calunnia materiale).

Trattandosi di reato istantaneo, non producono nessuna influenza sulla sua consumazione le eventuali sopravvenute modifiche normative relative alla sua nozione o procedibilità.

La reiterazione avanti all'autorità giudiziaria delle dichiarazioni calunniose a suo tempo formulate dal soggetto esaminato in sede di indagine ministeriale avanti ad un ispettore, non costituisce una nuova calunnia, essendo questa un reato istantaneo, quando il fatto riferito sia sostanzialmente il medesimo (Cass. Pen., sentenza n. 2880 del 6.03.1998 in Codice penale annotato con la giurisprudenza, a cura di BELTRANI, MARINO e PETRACCI, Napoli, 2010)

Parte della dottrina ritiene ammissibile il tentativo, stante la possibilità di frazionare in più atti il processo esecutivo del reato (Messina – Spinnato). Tuttavia, obiezioni si pongono sulla considerazione della eccessiva anticipazione della soglia di punibilità.

Nel caso di calunnia indiretta o reale, di cui alla seconda ipotesi del comma primo dell'art. 368 c.p. che si consuma con la simulazione delle tracce di un reato a carico del soggetto passivo, è ipotizzabile il tentativo, come quando l'agente sia sorpreso nell'atto della simulazione o comunque quando questa non sia portata a compimento per fatto indipendente dalla volontà dell'agente, trattandosi di condotta diretta alla commissione del reato di calunnia e connotata dei requisiti della idoneità e univocità (Cass. Pen., sentenza n. 8827 del 9.07.1999 in Codice penale annotato con la giurisprudenza, a cura di BELTRANI, MARINO e PETRACCI, Napoli, 2010)

6. Circostanze

L'articolo 368 c.p., nel secondo e terzo comma, prevede tre circostanze aggravanti: a) se si incolpa taluno per un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a 10 anni, o un'altra pena maggiore; b) se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a 5 anni; c) se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.

L'articolo 16 septies, comma 7 del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 introdotto dall'art. 14 della L. 13 febbraio 2001, n. 45 prevede che le pene previste per il reato di calunnia sono aumentate da un terzo alla metà quando risulta che il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire delle circostanze attenuanti di cui al comma 1 o dei benefici penitenziari o delle misure di tutela o speciali di protezione previsti dall'articolo 16 nonies e dal Capo II. L'aumento è dalla metà ai due terzi se uno dei benefici è stato conseguito.

In tema di calunnia è ipotizzabile l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p. solo se il ravvedimento operoso, consistente nella ritrattazione dell'accusa, intervenga prima che l'autorità procedente acquisisca la prova della falsità dell'incolpazione. (Cass. Pen., sentenza n. 5574 del 13 maggio 1998 in Codice penale annotato con la giurisprudenza, a cura di BELTRANI, MARINO e PETRACCI, Napoli, 2010)

La pena per l'ipotesi semplice è della reclusione da due a sei anni. Se ricorre l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 368 c.p. tale pena è aumentata fino ad un terzo. Se dal fatto è derivata la condanna superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni. Se deriva la condanna all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

7. Concorso di reati

Nel caso di stessa incolpazione presso autorità diverse non è possibile configurare più reati di calunnia, così come nelle ipotesi di cumulo di una calunnia in forma verbale e di una in forma materiale (Messina – Spinnato).

Si potrà avere concorso formale quando con una sola azione si denuncino più soggetti innocenti oppure quando con una sola denuncia si attribuiscono ad una stessa persona più reati.

La presentazione di successivi atti di incolpazione, aventi ad oggetto lo stesso reato e lo stesso incolpato, integra la commissione di più reati di calunnia quando il successivo atto contenga una prospettazione che si risolva in una specificazione ed in un approfondimento della vicenda tale da costituire un apprezzabile novum rispetto all'originaria accusa. (Cass. Pen., sentenza n. 43018 del 11.11.2003)

8. Profili processuali

Si procede d'ufficio e la competenza è del Tribunale monocratico, ad eccezione delle ipotesi aggravate di cui al terzo comma dell'articolo 368 c.p.

Secondo la dottrina, l'eventuale proscioglimento irrevocabile del calunniato, non produce effetti giuridici nel procedimento contro il calunniatore in quanto i due processi sono separati e caratterizzati dalla reciproca autonomia. Pertanto, è consentita la concreta verifica della falsità, tramite una ricostruzione dei fatti, effettuata nel procedimento a carico dell'incolpato (Guida).

Qualora nel ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di condanna siano ravvisati gli estremi della calunnia, competente della cognizione del reato è il giudice che ha giurisdizione sul luogo in cui ha sede quello che ha emesso il provvedimento impugnato, a nulla rilevando il deposito dell'atto di impugnazione nell'ufficio di altra autorità giudiziaria che abbia l'obbligo di inoltrarlo a quella competente alla sua ricezione (Cass. Pen., sez I, sentenza n. 40098 del 28 ottobre 2008 in Codice penale annotato con la giurisprudenza, a cura di BELTRANI, MARINO e PETRACCI, Napoli, 2010)

Le misure cautelari personali sono applicabili nel caso di ipotesi semplice, l'arresto è facoltativo, mentre non pare consentito il fermo. Al contrario, il fermo è sempre consentito e l'arresto diventa obbligatorio nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 368 c.p.

Bibliografia

• ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte speciale, II, Milano, 2008;

• BARTOLO, Calunnia, in Delitti contro l'amministrazione della giustizia, a cura di COPPI, Giappichelli Editore, Torino, 1996;

• EMANUELE, Il delitto di calunnia, Reggio Calabria, 2011;

• GULLO, Saggi di diritto penale. Calunnia. Tentativo, Milano 1955;

• MANTOVANI, Diritto penale, Parte speciale, I, Padova, 2005;

• MESSINA – SPINNATO, Manuale breve Diritto Penale, Milano, 2011;

• PAGLIARO, Il Diritto Penale fra norma e società, Milano, 2009;

• PANNAIN , voce Calunnia e autocalunnia, in NsD, vol. II, Torino, 1958, c. 681 s.;

• PIFFER, I delitti contro l'amministrazione della giustizia. I delitti contro l'attività giudiziaria, vol. IV, Padova, 2005;

• PULITANO', Calunnia e autocalunnia, in Digesto pen., vol. II, Torino, 1988;

• SANDULLI, Calunnia impunibile?, in Riv. Pen., 1939, p. 542 ss.

Alessandro Ferretti