I caratteri, l'evoluzione e gli organi della liquidazione coatta amministrativa
Concas Alessandra

 

La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale che si applica ad alcune categorie
d'impresa predeterminate dalla legge:
Imprese bancarie e assicurative.

Società con partecipazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale.
Imprese finanziate dal fondo per il finanziamento dell'industria meccanica.
Società cooperative.
La sua fonte regolamentare si ha in parte nella legge ordinaria (legge fallimentare) e, in parte, nelle leggi
speciali.
La liquidazione coatta amministrativa fu introdotta nell'ordinamento italiano con la l. 15 luglio 1888, n.5546
sulle Casse di Risparmio.
All'inizio questa procedura era vista come uno strumento al servizio di interessi pubblici diversi rispetto a
quelli del fallimento, cioè quelli della Cassa di Risparmio che era un ente che non poteva essere
assoggettato al fallimento perché privo del carattere della commercialità.
In seguito la procedura fu estesa anche ad altri enti come gli istituti per le case popolari e gli enti autonomi
di consumo.
Dopo la crisi economica americana del 1929, l'intervento dello Stato sull'economia aumentò, anche grazie
all'introduzione di vari strumenti, come la concessione di finanziamenti e di garanzie alle imprese e,
soprattutto, grazie all'assunzione di partecipazioni da parte dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale
(I.R.I.), che fu costituito proprio per fare fronte ai dissesti avvenuti in seguito alla crisi del 1929.
L'interesse pubblico acquistò una caratterizzazione particolare e la procedura di liquidazione coatta
amministrativa venne prevista nel 1933 per le società controllate dall'I.R.I. e nel 1935 per le società
finanziate dallo Stato o garantite per quattro volte il capitale sociale.
Con il progressivo ritirarsi dello Stato dall'esercizio delle attività economiche, i casi considerati divennero
marginali, ma la procedura di liquidazione coatta rimase uno strumento di rilievo per la gestione delle
imprese in crisi assoggettate a controllo pubblico, che erano e sono chiamate a gestire mezzi finanziari
affidati da una grande quantità di soggetti.
In particolare il sistema di vigilanza fu introdotto in primis per le imprese assicurative, le quali dovevano
gestire una liquidità notevole, costituita dai premi versati dagli assicurati. L'assoggettamento alla procedura
di liquidazione coatta di queste imprese fu introdotta già negli anni venti.
Il controllo pubblico era previsto come tutela per l'ingente massa di assicurati nei confronti della gestione
scorretta della liquidità.
A fronte del rischio di insolvenza di queste imprese, la procedura di liquidazione coatta era considerata più
adatta rispetto al fallimento, perché presupponeva un controllo quasi continuo da parte dello Stato.
Per lo stesso rischio di insolvenza, un controllo più serrato da parte dello Stato era previsto per le imprese
del settore bancario, anche se all'inizio un controllo pubblico era previsto solo da norme‐provvedimento, e
solo in un secondo momento venne previsto l'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta per il
sistema bancario e le aziende di credito nel loro complesso.
Con il passare del tempo l'assoggettamento a controllo pubblico e, di conseguenza, alla procedura di
liquidazione coatta amministrativa, venne esteso anche alle società fiduciarie, alle società di gestione dei
fondi comuni d'investimento, alle Società di Intermediazione Mobiliare (S.I.M) e alle Società di
Investimento a Capitale Variabile (S.I.C.A.V.).
La disputa sulla natura commerciale degli enti pubblici veniva superata con la riforma della legislazione
civile e commerciale del 1942, dato che lo statuto dell'imprenditore commerciale venne esteso agli enti
pubblici economici, ma allo stesso tempo la natura particolare dell'interesse pubblico evidenziava
l'insufficienza dei tradizionali strumenti di regolazione della crisi e l'assoggettabilità al fallimento degli enti
pubblici era esclusa dal testo normativo.
Con la legge fallimentare del 1942 si fece fronte a una necessità di regolamentazione della materia, perché
la liquidazione coatta amministrativa era disciplinata solo dalle leggi speciali che la prevedevano per l'uno o
l'altro tipo di impresa.
Alla nuova legislazione fallimentare, per un'esigenza di chiarezza e uniformità, si consentiva di derogare alle
leggi speciali preesistenti e di imporsi come fonte in grado di abrogare le disposizioni delle leggi speciali
incompatibili con quelle relative all'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza, al concorso tra
fallimento e liquidazione coatta amministrativa, agli effetti del provvedimento di liquidazione per l'impresa,
agli effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti, all'accertamento giudiziario
dello stato d'insolvenza, agli effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza, della formazione
dello stato passivo, alle società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci, alla chiusura della
liquidazione.
L'apertura del procedimento di liquidazione coatta preclude al creditore le azioni individuali in sede di
giurisdizione ordinaria, perché i creditori devono fare valere le proprie istanze nella procedura
amministrativa di accertamento dei crediti attuata dal commissario giudiziale.
Gliorgano della liquidazione coatta amministrativa sono:
il commissario liquidatore, il comitato di sorveglianza e l'autorità amminisrativa di sorveglianza.
L'art. 198 l. Fall. prevede la nomina di un commissario liquidatore, o di tre commissari, laddove
l'importanza dell'impresa lo consigli.
Il Commissario liquidatore al quale è affidata l'amministrazione del patrimonio dell'impresa, può:
Autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione.
Esercitare le competenze che, nel fallimento, sono del giudice delegato.
Nominare legali per cause attive o passive.
Esercitare azioni revocatorie.
Proseguire con l'attività d'impresa, con l'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza.
Esercitare l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori dell'impresa sottoposta alla
liquidazione.
Il commissario liquidatore è un pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai doveri del proprio
ufficio e la responsabilità dell'organo sottostà allo stesso regime che si applica al curatore fallimentare.
L'autorità di vigilanza può revocare il commissario con un provvedimento amministrativo e questo
provvedimento può essere impugnato davanti al giudice amministrativo.
Il comitato di sorveglianza è composto da 3 o 5 membri che divengono pubblici ufficiali e sono scelti tra
persone con esperienza nell'attività imprenditoriale dell'impresa in liquidazione.
La funzione del comitato di sorveglianza è paragonabile a quella del comitato dei creditori nel fallimento,
anche se è un organo consultivo i quali pareri non sono vincolanti.
Il comitato dà pareri in materia di:
Riduzione di crediti, compromessi, riconoscimento dei diritti dei terzi, eredità e donazioni, restituzione di
pegni.
Vendita in blocco di beni mobili e immobili.
Autorizzazione della proposta del concordato.
Distribuzione di acconti ai creditori.
L'autorità amministrativa di vigilanza ha una funzione di indirizzo e controlla l'attività del Commissario
liquidatore attraverso i ragguagli del Comitato di sorveglianza, inoltre chiede chiarimenti al commissario e
impartisce direttive, nomina e revoca gli altri due organi della liquidazione, autorizza le vendite in blocco ed
i riparti parziali, liquida i compensi.
Il Tribunale nella liquidazione coatta amministrativa ha delle competenze:
Pronuncia l'eventuale dichiarazione di insolvenza, che può essere antecedente alla liquidazione (in questo
caso ne costituisce il presupposto) o successiva.
Giudica sulle opposizioni allo stato passivo e sulle contestazioni al bilancio finale e al rendiconto della
gestione.
Approva o respinge l'eventuale concordato proposto.
Riguardo a questo l'impresa soggetta a procedura di liquidazione coatta amministrativa, previa
autorizzazione dell'autorità amministrativa e sentito il parere del commissario liquidatore e del comitato di
sorveglianza, può proporre istanza di concordato al Tribunale.
La proposta di concordato, che deve essere depositata insieme ai pareri in cancelleria, deve contenere,
analogamente al concordato fallimentare, i seguenti indispensabili elementi:
‐La parte di crediti che l'impresa intende estinguere.
‐I tempi entro i quali presume di adempiere le obbligazioni pecuniarie assunte nel concordato
‐ Le ventuali garanzie offerte.
Entro 30 gg. chiunque fosse interessato si può opporre, presso la cancelleria, alla proposta di concordato e
l'opposizione va comunicata al commissario.
Il Tribunale decide con sentenza riguardo la proposta, approvandola o respingendola, sentito il parere
dell'autorità amministrativa.
La sentenza è appellabile entro 15 giorni da parte dell'impresa in liquidazione, del commissario liquidatore
e di coloro che in prima istanza si erano opposti.
Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel concordato determina la risoluzione dello stesso da
parte del Tribunale, su istanza del commissario liquidatore o dei creditori.
Inoltre, il Tribunale può annullare il concordato, sempre su richiesta delle parti,se siano state commesse
delle irregolarità nella determinazione dello stato passivo o sia stato occultato dolosamente una parte
dell'attivo.
Annulla o risolve il concordato quando ne ricorrano i motivi.
Il commissario liquidatore, entro 30 giorni dalla nomina, comunica ai creditori l'importo del credito come
risulta dai libri contabili dell'impresa in liquidazione. I creditori hanno 15 gg. di tempo dalla suddetta
comunicazione per far conoscere al commissario le loro eventuali contestazioni. Il commissario, entro 90
giorni dall'apertura della liquidazione, provvede a formare lo stato passivo , tenuto conto delle eventuali
contestazioni dei creditori. Lo stato passivo va depositato presso la cancelleria del Tribunale, ed creditori
esclusi (totalmente o parzialmente) possono, entro 15 giorni opporsi allo stesso, sull'eventuale opposizione
decide il Tribunale.
Il commissario, una volta che è stato formato definitivamente lo stato passivo, inizia la fase della
liquidazione dell'attivo.
In questa fese il commissario procede alla vendita dell'attivo; egli ha ampia autonomia nelle decisione di
vendita atteso che deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità amministrativa, ed il parere del comitato di
sorveglianza, esclusivamente nel caso di vendite immobiliari o della vendita in blocco dei beni.
Il commissario liquidatore, prima di procedere al riparto del risultato della liquidazione tra i creditori, deve
presentare all'autorità amministrativa:
‐ il bilancio finale di liquidazione
‐ il conto di gestione
‐ il piano di riparto unitamente alla relazione del comitato di sorveglianza.
Quindi l'autorità amministrativa autorizza il deposito di questi documenti in cancelleria e liquida il
compenso al commissario. Contro il piano di riparto è ammesso, entro 20 giorni dal deposito dei
documenti, il ricorso al Tribunale. Decorso tale termine senza ricorsi, ovvero dopo la decisione del tribunale
in merito ai ricorsi presentati, il commissario liquidatore esegue la ripartizione finale e la procedura è
chiusa.