Stampa

La disciplina giuridica e le carateristiche dei titoli di credito
Concas Alessandra

La disciplina giuridica dei titoli di credito è contenuta nel Titolo V "Dei Titoli di Credito" del Libro IV "Delle Obbligazioni" del Codice Civile all'articolo 1992 e seguenti.

I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad una determinata prestazione.

La prestazione può consistere nel pagamento di una somma di denaro (es. cambiale), nella riconsegna di beni determinati (es. polizza di carico), un complesso di rapporti giuridici (es. azioni, obbligazioni).

Il titolo di credito è a tutti gli effetti un documento.

Questo significa che è materialmente costituito da un modulo prestampato che deve essere compilato nelle parti lasciate in bianco (luogo e data di emissione, importo del credito, scadenza di pagamento ecc.) e contiene la promessa, fatta da colui che lo rilascia, di effettuare una prestazione a favore del soggetto che lo riceve e lo esibisce, chiamato portatore.

Il documento incorpora il diritto di credito, nel senso che il possesso materiale del documento comporta solo per questo la titolarità del diritto di credito e quindi il diritto del possessore a ottenere il pagamento.

I titoli di credito sono strumenti diffusi, sia presso gli imprenditori (es. pagamento dei fornitori attraverso il rilascio di cambiali), sia presso i non imprenditori (es. utilizzo di assegni).

In base al loro contenuto si distinguono tre tipi di titoli di credito:

- i titoli di credito in senso stretto, che attribuiscono al possessore il diritto di riscuotere una somma di denaro.

Ne sono esempi gli assegni (bancari, circolari, postali) e le cambiali.

I titoli di massa (o valori immobiliari), che conferiscono al possessore la qualità di:

a) socio di imprese aventi la forma giuridica di società per azioni o di società in accomandita per azioni, che costituiscono le azioni che formano il capitale delle società;

b) Creditore nei confronti di enti pubblici o di società private, e qui rientrano i titoli del debito pubblico (come i BOT, i BTP, i CCT) e le obbligazioni emesse dalle società di capitali;

i titoli rappresentativi di merci, che attribuiscono al possessore il diritto di ritirare o di trasferire ad altri merci in viaggio o depositate presso magazzini generali, che sono luoghi di pubblico deposito nei quali vengono immesse, conservate e custodite merci per conto di terzi, contro pagamento di una tariffa giornaliera.

fanno parte di questa categoria la polizza di carico (titolo di credito rappresentativo di merci che viaggiano su nave, che attribuisce al possessore il diritto di venderle o di ottenerne la consegna nel porto di destinazione) e la fede di deposito (titolo di credito rappresentativo di merci, depositate presso magazzini generali, che attribuisce al possessore il diritto di ritirarle o di venderle).

In base alle modalità di trasferimento si distinguono tre tipi di titoli di credito:

i titoli al portatore, che si trasferiscono con la semplice consegna del titolo stesso.

Colui che possiede il titolo ha diritto a ricevere la prestazione in esso indicata, un esempio è costituito dalle banconote.

I titoli all'ordine, che si trasferiscono attraverso girata.

La girata è una dichiarazione, scritta sul titolo, con la quale il possessore ordina al debitore di eseguire la prestazione a favore di un altro soggetto.

Colui che trasferisce il titolo è detto girante, mentre colui al quale il titolo viene trasferito è detto giratario.

Un titolo può contenere varie girate, se trasferito più volte da un soggetto all'altro.

Sono titoli all'ordine, gli assegni liberi, le cambiali, la fede di deposito.

I titoli nominativi, intestati a una persona determinata, che si trasferiscono attraverso doppia annotazione del nome del nuovo beneficiario sia sul titolo, sia sul registro dell'ente emittente.

Un esempio di titoli nominativi è costituito dalle azioni.

Un titolo di credito viene creato perché a monte vi è un rapporto cosiddetto causale tra emittente (debitore) e primo prenditore (creditore/beneficiario) i quali decidono di fissare proprio nel titolo la prestazione dovuta dal primo al secondo.

Ma la connessione tra rapporto causale e diritto nel titolo non è la stessa per i diversi titoli. dividono nelle due seguenti categorie.

I Titoli astratti, come le cambiali, sono quei titoli che possono essere emessi in base a diversi tipi di rapporto.

Il contenuto del diritto è determinato esclusivamente dal tenore letterale del documento, secondo il principio della letteralità completa.

I Titoli causali, come le obbligazioni, sono quei titoli che possono essere emessi esclusivamente in base a un determinato rapporto giuridico.

Il contenuto del diritto è determinato sia nel titolo, sia dalla disciplina relativa al rapporto che ha fatto creare questo documento, secondo il principio della letteralità incompleta.

Nel caso di circolazione del titolo possono sorgere alcune questioni legate al collegamento che esiste tra chi ha la titolarità del diritto, che spetta al proprietario del titolo, e chi è legittimato al suo esercizio, cioè il possessore del titolo che lo ha ottenuto attraverso le forme previste dai diversi tipi (al portatore, all'ordine, nominativi).

Di solito le due figure coincidono, ma può capitare una loro dissociazione.

In particolare, si distinguono i casi di:

- circolazione regolare: si ha un negozio di trasmissione valido e la figura di proprietario e possessore coincidono.

- Circolazione irregolare: si ha un negozio di trasmissione non valido e le due figure si dissociano.

Il vero proprietario (derubato) è tutelato (attraverso l'azione di rivendicazione verso il ladro o amministrato per titoli all'ordine o nominativi), ma se un terzo acquista il titolo in buona fede e validamente, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione (acquisto a non domino), diventa proprietario del titolo e del diritto a tutti gli effetti (ex art. 1153 codice civile, c.d. "possesso vale titolo").

Il derubato ha solo diritto ad agire verso il ladro per ottenere il risarcimento dei danni.

La modalità di circolazione dei titoli varia in base alle categorie dei titoli, che sono:

- titoli al portatore:

così definiti perché nel titolo viene inserita la clausola "al portatore" e non viene indicato nel titolo il beneficiario.

Lo sono anche se nel titolo si inserisce un nome del beneficiario.

Questi titoli circolano con la semplice consegna, e la legittimazione all'esercizio del diritto avviene con la sola presentazione al debitore, non viene ammesso l'ammortamento.

Ne costituiscono esempi, assegni, azioni di risparmio, obbligazioni.

-Titoli all'ordine:

così definiti perché nel titolo viene inserito il nome di una determinata persona-beneficiaria e la circolazione avviene attraverso girata.

La girata è una dichiarazione scritta sul titolo che ordina al debitore di adempiere la propria obbligazione nei confronti del giratario.

Essa può essere:

Piena, quando c'è il nome del giratario.

In bianco, quando non contiene il nome del giratario e c'è solo la firma del girante.

Per procura, quando il giratario (ultimo prenditore che riceve) ha la funzione di rappresentante del girante per l'incasso.

In questo caso il diritto cartolare rimane in capo al girante-proprietario.

In garanzia, quando il girante gira il titolo a un giratario attribuendogli un diritto di pegno sul titolo a garanzia di un credito che lo stesso vanta nei confronti del girante.

In questo caso il girante resta proprietario del titolo, mentre il giratario è legittimato all'esercizio

Del diritto.

-Titoli nominativi:

in questi titoli viene inserito il nome di una persona determinata (beneficiario) e il nome deve risultare anche in un registro tenuto dall'emittente.

Per il trasferimento vi sono due modalità:

1. trasferimento attraverso transfert (emittente), se il trasferimento del titolo è richiesto all'emittente dall'alienante (debitore) e costui deve esibire il titolo e provare all'emittente la propria identità e la propria capacità di disporre del titolo attraverso la certificazione di un notaio.

Se il trasferimento del titolo è richiesto dall'acquirente (nuovo beneficiario) esso deve esibire il titolo acquisito e deve dimostrare il suo diritto di acquisto attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata.

2. Trasferimento attraverso girata.

L'alienante pone sul titolo il nome del giratario (beneficiario) mentre l'emittente provvederà successivamente alla trascrizione nel registro del trasferimento.

Il possessore del titolo può fare valere il diritto cartolare nei confronti del debitore senza essere tenuto a provare il valido acquisto della proprietà del titolo e il conseguente acquisto del diritto.

Il debitore che senza dolo o colpa grave, anche se non era in buona fede (ad esempio sapendo che il possessore del titolo è un ladro, ma non avendo i mezzi per provarlo), adempie la prestazione nei confronti del possessore.

E' liberato anche se questi non è il titolare del diritto.

Il debitore si può opporre al pagamento nei confronti del portatore del titolo, e lo può fare sollevando alcune eccezioni.

Le eccezioni si suddividono in due categorie:

Le eccezioni reali, sono eccezioni opponibili a qualunque portatore del titolo e sono le seguenti:

- Eccezioni di forma:

mancanza dei requisiti formali del titolo che ne causa la nullità.

- Eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo.

- Falsità di firma.

- Difetto di capacità al momento dell'emissione del titolo.

Mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione (protesto).

Le eccezioni Personali, sono eccezioni opponibili solo a un determinato portatore, non si ripercuotono sugli altri e sono le seguenti:

- Che derivano dal rapporto causale, opponibili solo al primo prenditore.

- Su altri rapporti personali, opponibili solo a chi è stato parte del rapporto.

- Difetto di titolarità del diritto, opponibili al possessore del titolo.

L'ammortamento è una procedura che si inizia nel momento nel quale un titolo viene smarrito o sottratto al possessore legittimo.

Attraverso questa procedura il beneficiario può ottenere la separazione tra l'esercizio del diritto cartolare e il possesso del titolo stesso.

Questo istituto consente di ottenere una dichiarazione giudiziale secondo la quale il titolo originario non è più strumento di legittimazione.

Chi ha ottenuto l'ammortamento può esigere il pagamento presentando il decreto emesso dal tribunale di competenza, e, se il titolo non è scaduto si può fare rilasciare un duplicato dall'emittente.

L'iter della procedura prevede che l'ex possessore faccia contemporaneamente:

- Denuncia al debitore.

- Denuncia al tribunale chiedendo l'ammortamento.

Il decreto di ammortamento rilasciato dal tribunale deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e notificato al debitore dal ricorrente e se il debitore paga a un terzo non legittimato, non è liberato.

In caso di esecuzione della procedura di ammortamento, il debitore deve aspetttare trenta giorni per il pagamento.

Entro questo termine l'eventuale terzo detentore del titolo si può opporre all'ammortamento depositando il titolo presso il tribunale.

Se l'opposizione è accolta, si procede alla revoca del decreto e la proprietà spetta al terzo, se l'opposizione viene respinta, il decreto diventa definitivo e il titolo consegnato al ricorrente.

Categoria: Informazioni di contenuto legale