Il contratto di franchising: origini, caratteri e disciplina giuridica

Concas Alessandra

Il contratto di franchising, o affiliazione commerciale, è un contratto atipico, cioè non direttamente disciplinato da Codice Civile e rientra nella categoria dei contratti di distribuzione.

Il legistatore ha però provveduto a disciplinarlo in una legge speciale, la legge 6 maggio 2004 n. 129, entrata in vigore il 25/05/2004 e da questa data si applica ai contratti di franchising in corso alla data stessa.

La legge 129/2004 ha così sostituito il termine franchising con la dicitura italiana di contratto di "affiliazione commerciale".

Il Franchising è un accordo di collaborazione commerciale tra due imprenditori giuricamente ed economicamente indipendenti.

Da una parte il Franchisor (comunemente detto Affiliante o Casa Madre) e dall' altra il franchisee (detto anche Affiliato ) che attraverso la stipula del contratto di franchising pongono in essere una collaborazione diretta alla commercializzazione di beni e/o servizi con gli stessi elementi distintivi e con le procedure sperimentate dal Franchisor.

Il Franchisor prima di sviluppare il suo franchising ha sperimentato la sua formula di commercializzazione nel mercato, commettendo errori e raggiungendo successi attraverso il suo l'attività che andrà a replicare attraverso il sistema del franchising.

Sviluppa così una certa esperienza e un modo di lavorare detto anche know how, cioè un patrimonio di conoscenze che trasferisce al proprio affiliato attraverso la formazione e i manuali a questo riservati.

In questo modo, il potenziale affiliato apre un'attività con un'azienda che sa come agire per avere successo nel mercato.

Il franchising è soprattutto attuato da chi non ha mai lavorato in proprio e pertanto non ha nessuna esperienza sia della professione che andrà a svolgere sia dell'attività come imprenditore.

La standardizzazione del sistema del franchising nasce proprio per questo.

Esistono tre tipi di franchising, e sono: il franchising del produttore, il franchising di distribuzione e il franchising di servizi.

Nel franchising di produzione, l' affiliante è un impresa industriale che produce i propri beni e li distribuisce attraverso la propria rete di affiliati.

Questo tipo di marchio lo abbiamo soprattutto nel settore dell' abbigliamento (è il classico caso del negozio di marca), delle calzature, accessori, borse , mobili, e si caratterizza perché anche il prodotto è marchiato.

Il franchising di distribuzione lo abbiamo in quelle catene dove il franchisor funge da centrale di acquisti.

Acquista forti stock di prodotto da diversi produttori, acquisendo così un forte margine e potere di acquisto e li ridistribuisce agli affiliati, così il franchisor seleziona i fornitori e per l'affiliato si ha un vantaggio rappresentato dal fatto di avere un unico interlocutore che ha selezionato per lui i prodotti, e cioè il franchisor.

Attualmente il franchising di distribuzione raggruppa il 50-60% dei marchi presenti in Italia.

Ad esempio:

Upim, Oviesse, Coin, negozi che trattano prodotti per la casa e altri.

Molto diffuso è anche il franchising di servizi.

In questo caso, non viene distribuito nessun prodotto ma vengono offerti dei servizi, i quali possono spaziare nei più differenti campi.

Rientra in questo settore il franchising della ristorazione, dei viaggi, della mediazione creditizia, dei servizi internet.

Quando il potenziale affiliato aderisce a una catena in franchising di solito gli viene chiesto dal franchisor un diritto di entrata denominato fee d'ingresso.

La fee d'ingresso è un corrispettivo iniziale che viene dato una tantum di solito in sede di affiliazione.

La fee d' ingresso può essere più o meno alta, e dipende dai servizi offerti, dalla formazione impartita, dall' assistenza prestata e soprattutto dalla notorietà del marchio.

In genere più il marchio è noto più la fee d'ingresso è alta.

Quando entra a fare parte di una rete in franchising ci sono dei costi che vengono meno, rispetto ad aprire in proprio.

Basti pensare al risparmio dato dallo studio del layout del locale, dallo studio della grafica e della immagine coordinata, dalla formazione da acquisire e dal marchio che nel caso di un marchio noto, permette all'affiliato di aprire una nuova attività immediatamente riconoscibile e nota a tutti.

La royalties è il corrispettivo mensile che versa l' affiliato alla casa madre.

Può essere sotto forma di canone fisso o una percentuale sui guadagni, oppure non esserci affatto perché già trattenuto dall'affiliante nei prodotti o servizi distribuiti all'affiliato.

L'articolo 1 della legge n. 129/2004 definisce questo accordo come:

"il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi".

Questa definizione adottata dal legislatore, sottolinea l'attenzione posta a garanzia del franchisee che rappresenta la parte economicamente più debole.

Tra le varie novità introdotte è quindi da tenere presente la costante volontà di tutela dell'affiliato che trova espressione in una maggiore presenza di norme "protettive".

La legge 129/2004 non solo disciplina i vari aspetti dell'affiliazione commerciale, ma definisce gli elementi tipici del contratto in maniera completa e precisa cogliendone l'aspetto innovativo.

Il termine franchising è derivato da una prassi sorta dopo la guerra di Secessione nel sud degli Stati Uniti d'America.

La realizzazione di una rete di distribuzione basata sulle aziende meridionali, rappresentò l'unico strumento di successo per gli imprenditori degli stati del Nord.

La storia evidenzia come il fine economico del contratto di franchising sia quello di creare una rete di distribuzione con caratteri organizzativi, segni distintivi e marchi omogenei che risultino facilmente individuabili dai clienti, una rete gestita da soggetti imprenditori individuali che cooperano con un unico produttore.

In passato il contratto di franchising è stato classificato come un contratto atipico, più volte considerato misto perché raccoglie elementi di diversi contratti.

Si possono infatti rinvenire caratteri tipici della somministrazione di beni e servizi ma anche della licenza di marchio e d'insegna per non dimenticare il patto di esclusiva.

Il legislatore con la legge n. 129/2004 ha inoltre previsto una serie di obblighi.

L'articolo 4 illustra quelli che riguardano l'affiliante.

L'articolo 5 quelli a carico dell'affiliato.

L'articolo 6 introduce gli "obbligli precontrattuali di comportamento" a carico di entrambe le parti.

I primi sono rivolti a garantire una sufficiente ed adeguata conoscenza del contratto al soggetto economicamente più debole, cioè il futuro affiliato. A costui sono concesse varie facoltà che mirano assicurare il maggior numero di

informazioni possibili.

Egli può per questo ottenere:

a) copia del bilancio degli ultimi tre esercizi11;

b) dati relativi all'attività ( ragione e capitale sociale);

c) elencazione di eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali relativi al sistema

di affiliazione commerciale in oggetto, promossi nei confronti dell'affiliante (e si considerano ssoltanto quei procedimenti conclusi negli ultimi tre anni promossi da affiliati, da terzi privati o da pubbliche autorità);

d) notizie relative ai marchi utilizzati ( estremi della registrazione, licenza concessa da terzi all'affiliante e altro);

e) documentazione inerente i caratteri essenziali dell'attività oggetto di contratto di affiliazione commerciale;

f) elenco aggiornato degli affiliati che agiscono nel sistema;

Inoltre l'affiliato ha la possibilità di richiedere informazioni che riguardano il numero degli affiliati, la relativa ubicazione e la variazione anno per anno con riferimento agli ultimi tre anni.

Il legislatore ha introdotto due obblighi a carico dell'affiliato:

- la non trasferibilità della sede senza il preventivo consenso dell'affiliante, salvo causa di forza maggiore;

- la tenuta di una massima riservatezza, da parte dell'affiliato e dei propri dipendenti o collaboratori, a riguardo del contenuto dell'attività oggetto del contratto.

Gli bblighi comportamentali riguardano l'affiliante oltreche l'affiliato e entrambi hanno il dovere di comportarsi con lealtà, correttezza e buona fede.

L'affiliante è tenuto a riferire alla controparte ogni notizia che possa rivestire una importanza fondamentale per l'attività, in modo tempestivo e completo.

Anche se l'articolo 6 della legge 129/2004 individui chiari obblighi comportamentali a carico dei soggetti coinvolti, sembra carente della dovuta completezza che la disciplina del franchising richiede a riguardo.

Note bibliografiche:

Articolo realizzato a margine di una lezione sull'argomento tenuta dal Prof. Federico Cappai docente di Diritto Privato dell'Economia presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari.