La difesa d’ufficio-Avv. Monica Cito

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1. Note introduttive

«La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento» (articolo 24, comma 2, Costituzione).

Il diritto di difesa, di rango costituzionale, deve essere sempre garantito e, all’uopo, si è istituito un sistema amministrativo di gestione della materia, tendente, per quanto possibile, all’effettività della difesa.

Non sempre, nella pratica, si comprende l’importanza di tale necessità e ben poco la comprendono i cittadini, suoi primi destinatari e non sempre ben tutelati soggetti.

Il difensore d’ufficio, alter ego d’un principio e d’un diritto – rispettivamente, il principio della difesa necessaria e tecnica ed il diritto di difesa, nelle sue varie sfaccettature – dovrebbe essere ben preparato ed entrare a buon titolo nel concetto di difesa necessaria e tecnica, deontologicamente corretta, sorretta da buona cultura giuridica.

L’immaginario collettivo e non solo (purtroppo anche la pratica degli studi legali e delle aule di giustizia), non sempre vedono di buon occhio tale figura. Mi riferisco a quest’uomo o questa donna, generalmente giovani avvocati, non muniti di fascicolo.

Non voglio generalizzare: riporto soltanto quello che ho osservato, e certo l’osservazione non è esaustiva del fenomeno.

 

L’assistito difficilmente reputerà di dover confidare nell’aiuto di un legale che non ha scelto e che per lui è stato scelto. In più, il difensore d’ufficio è comunemente intuito dal cittadino come colui che il sistema pone a difesa d’interessi giuridicamente rilevanti, ma che ha poca preparazione e volontà. Questa mentalità – che bisognerebbe studiare statisticamente – trova riscontro in dettati sociali e culturali, che a braccetto seguono un filo conduttore storico. Che bisognerebbe correggere. Non tutti sanno, e parecchi confondono. Molti cittadini si trovano quindi sprovvisti del legale di fiducia, o perché reputano di non poterselo permettere, o perché «tanto poi mi mettono quello d’ufficio». Non tutti sanno, quindi, che difesa d’ufficio o patrocinio ai non abbienti non coincidono, ed altresì, non tutti sanno come usufruire del gratuito patrocinio; così che può accadere che anche il vero bisognoso nell’insidia della confusione conoscitiva.

Sapere che il difensore d’ufficio deve essere, al pari del difensore di fiducia, retribuito, combatte equivoci e promette maggior tutela.

Potremmo poi, in altra sede, discutere sulla e della necessità di alzare il tetto di tutela gratuita.

Personalmente, penso che l’elenco dei difensori d’ufficio disponibili al gratuito patrocinio non dovrebbe esistere e che il non abbiente dovrebbe avere la possibilità di contattare un legale alla bisogna, pur essendo bisognoso. Ma questo soltanto per inciso, essendo una mera opinione personale e discutibile, dato che la funzione legale è pubblica, ma non quale ufficio in senso stretto. Essa è, allo stato, più un officium in senso latino, e ciò comporta un discorso lungo e complesso, sull’autonomia ed indipendenza della professione liberale che ci occupa, e che abbisognerebbe di separata, dettagliata, analisi.

 

2. La disciplina in materia di difesa d’ufficio

È contenuta nella legge 6 marzo 2001, n. 160. La legge de qua ha affidato ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati la comunicazione dei nominativi e l’aggiornamento professionale dei difensori iscritti negli elenchi.

Gli organi istituzionali della giustizia in senso ampio e stretto (ossia: magistratura da un lato e avvocatura dall’altro), devono in materia agire sincronicamente. Vi è, in particolare, la tendenza verso tale sincronismo con l’affidamento, da un lato, all’ “associazione di categoria” di un delicato e complesso compito organizzativo della squadra di professionisti ad acta, e dall’altro, la risposta alle incombenze cui è tenuto l’ufficio del Pubblico Ministero (d’ora innanzi, PM). Tale ufficio, in particolare, è tenuto a notificare alla persona sottoposta ad indagini la comunicazione ex articolo 369 bis codice procedura penale. Che, a pena di nullità degli atti successivi, deve contenere l’informazione circa l’obbligatorietà della difesa, con l’indicazione di facoltà e diritti spettanti al soggetto indagato.

In particolare, l’ufficio del PM indicherà:

1) il nominativo del difensore attribuito dal Consiglio dell’Ordine;

2) la facoltà, per il soggetto prevenuto, di nominare un difensore di fiducia;

3) l’avviso che, in assenza di un legale di fiducia, il soggetto usufruirà della difesa d’ufficio.

Naturalmente, a queste informazioni si aggiungerà la di non poco conto indicazione di un obbligo: quello, in capo al soggetto, di retribuire il difensore d’ufficio. Anche se saranno, in una, fatte presenti le condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

 

3. Norma codicistica di primo riferimento

Operante il punto normativo su quanto sinora espresso su base pratica, è l’articolo 97 codice di procedura penale (d’ora innanzi c.p.p.). Esso sintetizza i principi cardine di tale procedura e detta le regole “comportamentali” che gli organi ad hoc seguiranno nel corso del procedimento.

È qui opportuno riportarne per punti (rectius: commi) il contenuto; interpolandolo con altri necessari richiami normativi.

Ex comma 1 articolo 97 c.p.p. «L’imputato che non ha nominato un difensore di fiducia, o ne è rimasto privo è assistito da un difensore d’ufficio». L’articolo 28 disposizioni attuative codice di procedura penale, rubricato Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio, precisa che «Il nominativo […] è comunicato senza ritardo all’imputato con l’avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia».

 

Ex comma 2 articolo 97 c.p.p. (precipuamente sostituito dall’articolo 1 legge 60/2001, rubricato Disposizioni in materia di difesa d’ufficio) dispone che «I consigli dell’ordine forense di ciascun distretto di corte d’appello, mediante un apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l’effettività della difesa d’ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell’autorità giudiziaria sono indicati ai fini della nomina./I consigli dell’ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità».

Di elenchi parla l’articolo 29 disposizioni attuative dello stesso codice, così come modificato dagli articoli dal, sesto compreso, al quattordicesimo compreso, della legge 60/2001. l’articolo 29 citato, rubricato Elenchi e tabelle dei difensori d’ufficio, così recita:

«1. Il Consiglio dell’ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l’elenco alfabetico degli iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d’ufficio.

 

1. bis. Per l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 97 del codice, è necessario il conseguimento di attestazione di idoneità rilasciata dall’ordine forense di appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionali organizzati dagli ordini medesimi o, ove costituita, dalla camera penale territoriale ovvero dall’unione delle camere penali. I difensori possono, tuttavia, essere iscritti nell’elenco, a prescindere dal requisito di cui al periodo precedente, dimostrando di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione.

 

2. È istituito presso l’ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d’appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d’ufficio a richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche.

 

3. L’ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente gli elenchi dei difensori d’ufficio di ciascun ordine forense esistenti nel distretto di corte d’appello.

 

4. Il sistema informativo di cui al comma 2 deve garantire:

a) che l’indicazione dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatica tra gli iscritti nell’elenco di cui al comma 1;

b) che sia evitata l’attribuzione contestuale di nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti innanzi ad autorità giudiziarie e di polizia distanti tra loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere l’effettività della difesa;

c) l’istituzione di un turno differenziato, per gli indagati detenuti, che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibilità di un numero di difensori d’ufficio corrispondente alle esigenze.

5. L’autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone il nominativo all’ufficio di cui al comma 2.

6. Il presidente del consiglio dell’ordine forense o un componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri per l’individuazione e la designazione del difensore d’ufficio.

7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c), hanno l’obbligo della reperibilità»

 

4. Sostituzione del difensore d’ufficio

Ex comma 3 dell’articolo 97 c.p.p. : «Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l’assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l’imputato ne sono privi danno avviso dell’atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall’ufficio di cui al comma 2». Nei casi in cui non si riesca a reperire il difensore, o lo stesso non sia comparso od abbia abbandonato la difesa, il giudice designerà altro difensore immediatamente reperibile e l’opinione maggioritaria, avallata dalla prassi, reputa applicabili le disposizioni ex articolo 102 c.p.p.

Qualora si dovessero trovare in tale contingenza, gli organismi requirenti (PM e Polizia Giudiziaria; d’ora innanzi PG) richiederanno un altro nominativo all’ufficio centralizzato ad hoc istituito, salvo che si verta in caso d’urgenza. In tal caso, potranno designare un altro difensore d’immediata reperibilità; previa sempre l’adozione di un provvedimento motivato, indicante le ragioni dell’urgenza.

Pare di comprendere che tale difensore, immediatamente reperibile, non debba essere necessariamente iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio. Tale assunto la scrivente l’avanza argomentando a contrario la lettura dell’ultima parte del comma 4. Essa, in particolare, recita: «Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell’elenco di cui al comma 2».

Ex commi 5 e 6 dell’articolo 97 c.p.p. , il difensore d’ufficio ha l’obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo, e cesserà dalle funzioni nel caso di nomina di un difensore di fiducia.

Il difensore d’ufficio, tendenzialmente stabile, potrà e dovrà essere sostituito nel caso d’impedimento. Il giudice dovrà accertare l’esistenza delle condizioni che impongono la sostituzione (Cassazione, 04/05/2000, n. 216006).

Controversia interpretativa si registra in tema di necessità di un giusto motivo prodromico alla sostituzione del difensore. La Cassazione, con sentenza del 7 luglio 1998, n. 211483, nell’intento di precisare il punto, ha ritenuto che «il vincolo di un giustificato motivo per la sostituzione del difensore ricorra ogni qualvolta costui abbia effettivamente svolto le sue funzioni, perché se non ha svolto attività difensionale non opera il principio di immutabilità della difesa». Importante è notare che, all’applicazione dei principi in excursus riportati e dell’ultimo (immutabilità della difesa) sopra richiamato, consegue che, in situazioni di per sé non comportanti la cessazione dell’incarico, rimane titolare della difesa il legale originariamente designato, il quale riprenderà il suo ruolo non appena cessata la situazione causa di sostituzione (Cassazione, 09/09/2000, n. 214303). Ogni ulteriore avviso andrà quindi notificato – ma l’opinione non è completamente pacifica – all’originario difensore (Cassazione, Sezioni Unite 19/12/1994 n. 199399).

 

La dottrina (il Triggiani, il Gamberti ed altri) e la giurisprudenza consolidata (ex plurimis: Cassazione, Sezioni Unite 11/01/1994, n. 195625) ritengono che, quando la partecipazione all’atto da parte del difensore sia prevista come necessaria, e lo stesso non si sia presentato, andrà nominato un sostituto immediatamente reperibile. Tale “ulteriore” nomina deve aversi all’esito di un serio ed attendibile tentativo di reperire il difensore non presentatosi.

Il mancato reperimento del rivestente l’ufficio può essere accertato in ogni modo obiettivo e documentabile, non necessariamente risultante dall’esito negativo della notifica d’avviso. Questa, però, deve essere posta in essere, dato che la mancata comparizione, dovuta all’omissione della stessa, comporterà la nullità della nomina del sostituto (Cassazione, 03/06/1997, n. 208905).

Tuttavia, tale vizio (nullità della nomina) non ricorrerà qualora la PG dia conto delle vane ricerche del legale, rimasto naturaliter all’esito irreperibile (Cassazione, 26/01/1994, n. 196325).

 

Il giudice, secondo la Suprema Corte di Cassazione (sentenza del 6/03/1997, n. 207265) può legittimamente disattendere la richiesta di rinvio del dibattimento “avanzata” dal difensore che aderisca all’astensione dalle udienze, qualora sussista un’evidente ragione d’urgenza celebrativa del processo, dovuta alla prossimità di prescrizione del reato. Il giudice, in tal caso, potrà nominare all’imputato un difensore d’ufficio.

 

5. Normativa processuale e deontica forense

Facciamo il punto sulla questione, coniugando la normativa processuale con la normativa deontologica professionale, senza pretesa di esaustività dato che, qui, argomenti quali alcuni rapporti – con i colleghi, con altri soggetti processuali – che il difensore d’ufficio, al pari del difensore di fiducia, deve tenere, saranno sottaciuti per esigenze di traccia e di brevità.

L’imputato sprovvisto di difensore di fiducia è assistito da un difensore d’ufficio, nominato obbligatoriamente sulla base degli elenchi predisposti dal Consiglio dell’Ordine.

Il difensore d’ufficio incaricato ed il suo sostituto, designato ex articolo 102 c.p.p. o nominato ex articolo 97 comma 4 c.p.p. sono obbligati a prestare il patrocinio e non possono rinunciarvi, né essere sostituiti senza giustificato motivo.

Il difensore d’ufficio incaricato cesserà dal mandato solo con la nomina di un difensore di fiducia.

I difensori d’ufficio inseriti nella tabella dei turni giornalieri per gli indagati o imputati detenuti, predisposti dal Consiglio dell’Ordine, hanno l’obbligo di assicurare la reperibilità, secondo quanto stabilito dalla disposizioni di attuazione al codice di procedura penale (articolo 29, comma 7), dando, di regola, comunicazione al Consiglio suddetto di tutti i recapiti telefonici, assicuranti appunto l’effettiva possibilità di essere contattati in ogni momento rivestito di reperibilità corrispondente al turno giornaliero. In particolare, il lasso temporale sarà compreso (con inizio) tra le ore 0,00 e le ore 24.00 del giorno prestabilito.

I difensori, iscritti nella tabella per i turni giornalieri per gli indagati o imputati detenuti, hanno l’onere di azionarsi, rendendosi parte diligente, al fine di verificare (presso la Segreteria dell’Ordine), la data dei propri turni di reperibilità, comunicando tempestivamente i casi d’assoluta e giustificata indisponibilità.

Anche la facoltà, ex articolo 102 c.p.p. di designazione di un sostituto, dovrà essere tempestivamente effettuata.

Il difensore d’ufficio ha il dovere di informare l’assistito della facoltà di nominare, in ogni momento, un difensore di fiducia, ed una volta intervenuta la nomina del difensore di fiducia, dovrà prodigarsi al fine di agevolare il ministero del proprio collega. È consigliabile, ove possibile, una comunicazione scritta e, qualora incomba l’esigenza di una comunicazione orale, farla seguire da una scritta; sia nel caso in cui si comunichi con l’assistito sia nel caso in cui si comunichi con il collega, poi designato difensore di fiducia.

 

D’altro canto, anche il difensore che riceva un incarico difensivo di fiducia, ha l’obbligo di avvisare tempestivamente – se possibile, per iscritto – il difensore d’ufficio, dell’intervenuta nomina fiduciaria. Egli dovrà, altresì, sollecitare il cliente al pagamento degli onorari al difensore d’ufficio, a questi eventualmente dovuti per prestazioni professionali già effettuate.

 

Naturalmente, tanto è dovuto per il rapporto di colleganza intercorrente tra i difensori, dato che, in fatto, l’assistito è stato, illo tempore, già informato dal precedente difensore, del diritto alla retribuzione. È importante sapere che l’assistito deve ricevere dal difensore d’ufficio, ove ne ricorrano le condizioni di legge (legge 30/07/1990, n. 217), anche l’informazione sulla facoltà d’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

 

L’iscrizione agli elenchi dei difensori d’ufficio è subordinata alla proficua partecipazione ai corsi d’aggiornamento previsti dalla legge o, in alternativa, alla dimostrazione dell’esercizio effettivo della professione penale per un biennio, mediante la produzione dei verbali d’udienza e/o di atti difensivi (depositati), dimostrativi della partecipazione attiva ad almeno dieci processi all’anno.