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Le ordinanze, escluse quelle del Giudice di Pace (art. 46 c.p.c.), anche di secondo grado (Cass. 9 settembre 2004, n. 8170) che, pronunciano sulla sola competenza (art. 38), anche ai sensi degli art. 39 (litispendenza e continenza) e dell'art. 40 (connessione) e non decidono il merito della causa, nonché i provvedimenti che dichiarino la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. possono essere impugnate innanzi la Corte di Cassazione solo con col regolamento di competenza, che in questi casi è mezzo d'impugnazione necessario (art. 42 c.p.c.).

Quando, invece, si abbia pronuncia sulla competenza assieme al merito (art. 43) allora il regolamento concorre con gli ordinari mezzi d'impugnazione (art. 43 c.p.c.), ed è quindi facoltativo, nel senso che la parte può scegliere se impugnare il provvedimento sulla competenza col regolamento, oppure sia la pronuncia sulla competenza che sul merito con gli ordinari mezzi d'impugnazione; se la parte intende contestare solo la competenza, il regolamento torna ad essere mezzo necessario, in quanto l'impugnazione ordinaria con cui s'impugni solo la competenza allorquando vi sia stata pronuncia di competenza e merito assieme sarebbe inammissibile (Cass. 19 maggio 1999, n. 4852).

L'impugnazione ordinaria proposta da una parte non toglie alle altre parti la facoltà di proporre il regolamento (art. 43, secondo comma c.p.c.); in tal caso, a norma dell'art. 43 ultimo comma, si applica l'art. 48 c.p.c., e quindi il processo è sospeso dal giorno in cui la parte che ha proposto il regolamento presenta, ai sensi dell'art. 47 c.p.c., l'istanza per la rimessione dei fascicoli alla Cassazione alla cancelleria del giudice (o dei giudici, nei casi di litispendenza, continenza e connessione cfr. art. 47 terzo comma) davanti al quale (ai quali) pende il processo (o i processi); si veda anche sub art. 47.

Per contro, se viene proposto il regolamento prima dell'impugnazione ordinaria, il termine di questa è sospeso, ma non interrotto (Cass. 11 settembre 1990, n. 9350) e riprende a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza che regola la competenza (art. 43, ultimo comma c.p.c.).

Si fanno seguire la formula del regolamento di competenza necessario (adattabile a quello facoltativo), e quella per l'impugnazione del provvedimento di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.

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A cosa serve

La formula serve a proporre regolamento di competenza

Soggetti interessati

Alla parte rimasta soccombente in una ordinanza di competenza

Termini inerenti

Il regolamento va proposto entro 30 giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza

Spunti e approfondimenti

A differenza del regolamento di giurisdizione, il regolamento di competenza è un mezzo d'impugnazione

Sanzioni in caso di inadempimenti

Se non è proposto regolamento, la competenza declinata resta fissata, pur nei limiti temporali dell'art. 50; analogamente, se si tratta di competenza affermata con ordinanza ex art. 279, primo comma c.p.c.; se si tratta di provvedimento pronunciato insieme col merito, e non è proposto regolamento facoltativo (art. 43) né impugnazione ordinaria, la competenza resta stabilita, salvo l'art. 310

Chi è competente a conoscere l'atto

Il regolamento si propone alla corte di cassazione osservando le disposizioni dell'art. 47 primo, c. 2 e 3; il ricorso non necessita di procura speciale né che il difensore sia iscritto nell'albo delle giurisdizioni superiori