Contro l'ordinanza, con la quale è stato concesso o negato il provvedimento, è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore.

Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato;

“é manifestamente infondata, in relazione agli art. 3, 25 e 101 cost., la questione di costituzionalità dell'art. 703 comma 2 c.p.c., nella parte in cui, attraverso il rinvio alle norme del procedimento cautelare e quindi alla possibilità di doversi pronunciare anche su reclamo, si potrebbe verificare una situazione di incompatibilità a conoscere della medesima questione nel merito ordinario; vale infatti il principio secondo cui nel processo civile il giudizio di merito non è descrivibile come valutazione operata sulla medesima res iudicanda, sì da dover ravvisare nel precedente giudizio espresso sulla domanda cautelare in prima battuta, o su reclamo, ragioni di incompatibilità per decidere il giudizio di cognizione piena”. Corte costituzionale, 16/04/1998, n. 126 Cond. via Redipuglia n. 20-28 Canosa di Puglia e altro c. Margiotta e altro Cons. Stato 1998, II, 557 - vedi, amplius, IL POSSESSO - Usucapione, azioni di reintegrazione e di manutenzione, denuncia di nuova opera e di danno temuto-, Cedam, Padova 2011

Il procedimento è disciplinato dagli articoli 738 e 739 del codice di procedura civile (procedimento in camera di consiglio).

Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento;

“il reclamo cautelare si struttura come un rimedio diretto a censurare gli eventuali "errores in procedendo" ed "errores in iudicando" commessi dal giudice che ha emanato l'ordinanza reclamata: pertanto, il reclamante non ha la possibilità di devolvere al giudice del reclamo la cognizione di tutte le questioni che hanno costituito oggetto della precedente fase cautelare, domandando un riesame del merito di tali questioni; non può dedurre circostanze preesistenti, ma non allegate in precedenza; non può indicare nuovi mezzi di prova a sostegno delle proprie ragioni” Tribunale Termini Imerese, 12/02/2001 Salvo e altro Giur. it. 2002, 1416

il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti; non è consentita la rimessione al primo giudice.

Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato.

“La prevista reclamabilità dell'ordinanza messa all'esito della fase sommaria del giudizio possessorio non incide sulla struttura del suddetto procedimento, che resta caratterizzato da una duplice fase, la prima, di natura sommaria, limitata all'emanazione dei provvedimenti immediati, e la seconda, a cognizione piena, avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria, da concludersi con sentenza soggetta alle impugnazioni ordinarie, fase che deve (oggi, può: n.d.r.) sempre svolgersi, vi sia stato o meno reclamo avverso il provvedimento interdittale di accoglimento o di rigetto, atteso che tale reclamabilità è stata prevista per garantire una maggiore tutela dei contendenti e non influisce sul giudizio di merito, da esperirsi con un'istruttoria più approfondita”. Cassazione civile, sez. II, 15/04/2002, n. 5426 Pace c. Petrachi Giust. civ. Mass. 2002, 651

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando, per motivi sopravvenuti, il provvedimento arrechi grave danno, può disporre, con ordinanza non impugnabile, la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.