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Richiesta di declaratoria di amnistia e/o indulto

L'art. 648 c.p.p. dispone che sono irrevocabili le sentenze, i decreti penale contro i quali non è più ammessa impugnazione (salva la revisione), questa è la nozione di giudicato formale. Da ciò consegue che l'accertamento in ordine all'imputazione e alla responsabilità dell'imputato, contenuto nella sentenza o decreto, diviene definitivo (c.d. giudicato sostanziale). La stabilità del giudicato è garantita dalla regola che l'imputato prosciolto o condannato (con sentenza o decreto irrevocabile), non può essere sottoposto ad un nuovo procedimento per lo stesso fatto: ne bis in idem. Le sentenze di condanna irrevocabile vanno annotate per opportuna conoscenza nel casellario giudiziale. L'esecuzione penale riguarda le attività successive alla formazione del giudicato. L'esecuzione ha ad oggetto sia la pena sia la misura di sicurezza contemplate nel "titolo esecutivo" (sentenza, ordinanza, decreto) da porre, appunto, in esecuzione. In materia intervengono tre organi con compiti distinti: PM, Giudice dell'Esecuzione Penale, Magistrato di sorveglianza.

Il PM è l'organo promotore dell'esecuzione penale, ha il potere di emettere l'ordine di carcerazione e quello di scarcerazione. Il suo potere non ha spazi di discrezionalità trattandosi di mera attuazione di un titolo esecutivo del Giudice.

Il Giudice dell'esecuzione è l'organo giudiziario che ha deliberato il provvedimento da eseguire ed è chiamato a decidere tutte le questioni che possono insorgere nel corso dell'esecuzione stessa.

La magistratura di sorveglianza interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione custodiale, di esecuzione di sanzioni sostitutive e di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza.

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A cosa serve: la formula serve per richiedere al Giudice dell'esecuzione l'applicazione dell'amnistia e/o indulto. L'amnistia e l'indulto devono essere applicati dal Giudice dell'esecuzione a richiesta del condannato anche se è terminata l'esecuzione della pena. Il PM che cura l'esecuzione della sentenza di condanna può disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto ovvero la cessazione delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative prima che essa sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l'amnistia e/o l'indulto

Termini inerenti: l'istanza va presentata al Giudice dell'esecuzione (ex art. 665 c.p.p.) ossia il Giudice che ha deliberato il provvedimento. Non vi è un termine di decadenza

Spunti e approfondimenti: ai sensi del combinato disposto degli artt. 672, c. 1 e 665, c. 4, c.p.p. La competenza ad applicare l'amnistia in sede esecutiva a una o più pene, già cumulate scaturenti da provvedimenti emessi da Giudici diversi, spetta al Giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo

Chi è competente a conoscere l'atto: l'istanza è redatta in forma scritta e deve essere depositata presso la cancelleria dei giudice dell'esecuzione.

Categoria: Informazioni di contenuto legale