Prescrizione e decadenza

 
In cosa consiste la prescrizione di un diritto?

Un diritto si prescrive, a norma dell'art. 2934 c.c., quando il titolare non lo esercita per il tempo stabilito dalla legge agli artt. 2946 e seguenti c.c. Il decorso di tale periodo di tempo determina l'estinzione del diritto, fatta salva la categoria dei cosiddetti diritti imprescrittibili.

 
Quali diritti sono imprescrittibili, in quanto non soggetti a prescrizione?

Sono in primo luogo imprescrittibili i diritti relativi allo stato ed alla capacità delle persone (ad esempio il diritto alla pensione ed il diritto agli alimenti), così come il diritto di proprietà, a meno che in tal caso nel frattempo un terzo abbia posseduto un bene come proprio per almeno vent'anni (o il diverso termine di volta in volta previsto dalla legge), essendo così legittimato a far valere l'acquisto del medesimo diritto di proprietà, a discapito del proprietario precedente, mediante usucapione.

 
Cosa succede se viene pagato un debito prescritto?

In base all'art. 2940 c.c. non può essere chiesta la restituzione di un pagamento spontaneamente effettuato in adempimento di un debito prescritto. Colui che dunque, in assenza di qualsiasi situazione di necessità, esegue il pagamento, pur non essendovi più tenuto, e successivamente se ne penta, chiedendo in restituzione la prestazione eseguita, non può beneficiare di alcuna tutela giuridica in tal senso.

 
Dopo quanto tempo di mancato esercizio del diritto si compie la prescrizione?

Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni, come previsto dall'art. 2946 c.c. Termini di prescrizione più brevi sono stabiliti per taluni diritti dagli artt. 2947 e seguenti c.c.: se ne effettua di seguito una sommaria elencazione.

Diritto al risarcimento del danno causato da un fatto illecito altrui: 5 anni dal giorno in cui l'evento si è verificato;

Diritto al risarcimento del danno causato dalla circolazione di veicoli di ogni natura: 2 anni dal giorno in cui l'evento si è verificato;

Diritto del lavoratore alla retribuzione ed al TFR: 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro;

Diritto derivante da un rapporto relativo ad una società commerciale: 5 anni dal sorgere del diritto;

Diritto del mediatore al pagamento della provvigione: 1 anno dalla conclusione dell'affare;

Diritto derivante da un contratto di spedizione o di trasporto: 1 anno dall'esecuzione del trasporto o della spedizione ovvero dal giorno in cui si sia verificato un sinistro nel corso della spedizione o del trasporto;

Diritto della Compagnia assicuratrice al pagamento delle rate di premio: 1 anno dalle singole scadenze.

 
Cosa sono le prescrizioni presuntive?

Le prescrizioni presuntive prevedono termini brevi entro i quali si presume che sia avvenuto il pagamento nell'ambito di rapporti commerciali che normalmente si svolgono senza formalità ed in relazione ai quali il pagamento viene normalmente effettuato nell'immediatezza, senza rateazione né rilascio di quietanze scritte.

Gli artt. 2954 e seguenti c.c. prevedono pertanto che si prescriva presuntivamente in sei mesi, salvo opposizione, il diritto degli albergatori e degli osti per il vitto e l'alloggio che somministrano, mentre tale termine diviene di un anno in relazione al diritto di credito degli insegnanti per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi, a giorni o a ore, e, ancora, di tre anni in relazione al diritto di credito vantato dai professionisti per il compenso dell'opera prestata e il rimborso delle spese sostenute.

In ogni caso tali prescrizioni non operano quando il contratto sia stato stipulato per iscritto e quando le parti abbiano pattuito il differimento dell'obbligo del pagamento di quanto dovuto (in tal senso, tra l'altro, Cass. Sent. n. 8200/2006).

 
Quando il termine di prescrizione può ritenersi sospeso?

Il termine prescrizionale viene sospeso in via eccezionale, esclusivamente qualora si verifichino i casi espressamente e tassativamente previsti dagli artt. 2941 e 2942 c.c., ovvero quando tra le parti interessate all'esercizio del diritto sussista un particolare rapporto oppure quando il titolare del diritto della cui prescrizione si discute versi in una particolare condizione.

Nello specifico, la sospensione del termine prescrizionale opera nei rapporti tra coniugi, tra chi esercita la potestà genitoriale o tutoria e chi vi è sottoposto, tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario, tra le persone i cui beni sono sottoposti all'amministrazione altrui e tali amministratori, tra le persone giuridiche e i loro amministratori, fino a quando sono in carica, limitatamente alle azioni di responsabilità contro questi ultimi e, infine, tra il debitore che abbia dolosamente occultato l'esistenza del proprio debito ed il creditore, fino a quando il dolo non venga scoperto.

La prescrizione rimane inoltre sospesa nei confronti dei minori non emancipati e degli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui risultano privi di rappresentante legale e per i sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità, nonché in tempo di guerra nei confronti dei militari in servizio e degli appartenenti alle forze armate dello Stato per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.

In ogni caso l'effetto della sospensione è quello di creare una sorta di parentesi nel decorso del termine prescrizionale, che riprende a decorrere dal giorno successivo al venir meno della causa di sospensione, aggiungendosi il nuovo periodo a quello maturato precedentemente.

 
Come può interrompersi il decorso del termine prescrizionale? Sotto quali profili l'interruzione della prescrizione si distingue dalla sospensione?

A norma degli artt. 2943 e 2944 c.c. la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio, nonché da ogni atto di costituzione in mora del debitore e dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. Ogniqualvolta si verifichi una causa interruttiva della prescrizione, il termine prescrizionale, a differenza di quanto accade in tema di sospensione, riprende a decorrere da principio, cosicchè al periodo di tempo successivo all'interruzione non va ad aggiungersi il tempo trascorso prima del verificarsi dell'interruzione stessa.

 
Qual è la differenza tra prescrizione e decadenza?

Sebbene sia la prescrizione sia la decadenza, al momento del loro compimento, determinino l'estinzione del diritto, il fondamento della prescrizione è individuato dal legislatore nella presunzione di una volontà del titolare del diritto di abbandonare il diritto stesso, tenuto conto dell'inerzia dimostrata, mentre alla base della disciplina prevista in tema di decadenza sta la necessità obiettiva che determinati atti vengano compiuti entro un termine perentorio, non suscettibile di proroghe (per esempio, il compratore decade dal diritto a far valere nei confronti del venditore la garanzia per i vizi presentati dal bene acquistato se non denunzua tali vizi entro 8 giorni dalla loro scoperta, ovvero entro 60 giorni esclusivamente nell'ipotesi in cui la vendita abbia avuto ad oggetto un bene di consumo: cfr. art. 1495 c.c.; art. 132 Codice del consumo). Alle ipotesi di decadenza non è comunque applicabile, in linea generale, la normativa innanzi illustrata in materia di sospensione ed interruzione della prescrizione, come previsto dall'art. 2964 c.c.

 
I privati possono stabilire contrattualmente ipotesi di decadenza?

In linea di principio le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, possono regolamentare i reciproci diritti ed obblighi prevedendo termini perentori a pena di decadenza, a condizione che i suddetti termini non rendano eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del diritto, a norma dell'art. 2965 c.c., tenuto conto, tra l'altro, della brevità del termine stesso e della particolare situazione in cui si trova il soggetto obbligato a svolgere l'attività prevista per evitare tale decadenza.