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I depositi bancari

I depositi bancari - che cosa sono?

Nella moderna economia, i depositi in denaro, ma più comunemente noti come depositi bancari, costituiscono la più importante fra le operazioni delle banche, in quanto attraverso di essi, nelle diverse forme in uso, esse realizzano la prima fase di quell'opera di intermediazione creditizia che caratterizza la loro attività.

La dizione normativa recata dall'art.10  del d.lgs 1° settembre 1993 n°385 ( Testo unico delle leggi  in materia bancaria e creditizia) definisce la nozione di attività bancaria individuandone gli elementi costitutivi ed i caratteri che ne qualificano l'essenza :

 1 - La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d ‘impresa.

2 - L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.

3 - Le banche esercitano,oltre all'attività bancaria,ogni altra attività Finanziaria,secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

Le forme che nella pratica assumono i depositi bancari, si possono ricondurre a due tipi a seconda che i valori  affidati alla banca vengano o meno usati dalla stessa.

Al deposito ad uso, o di denaro, si contrappone il deposito a custodia, o a dossier, e la disciplina legislativa delle due figure è riconducibile rispettivamente agli artt. 1834 e 1838 del c.c.

La facoltà di usare il denaro oggetto del deposito non è che l'effetto del passaggio della proprietà del denaro depositato presso la Banca, la quale si assume l'obbligo di restituire la stessa quantità; il deposito nelle forme a custodia, o dossier, presuppone invece l'obbligo di conservare e restituire le medesime cose depositate.  

Quale e’ la natura giuridica del deposito bancario?

La disciplina legislativa sopravvenuta con l'art.1834 del c.c.,pone solo in evidenza quelli che sono gli effetti del rapporto contrattuale che si instaura al momento del deposito, cioè il passaggio di proprietà del denaro alla banca e l'obbligo di quest'ultima a restituirlo.

Il legislatore si è quindi limitato ad indicare gli effetti essenziali del rapporto, senza pervenire ad una qualificazione giuridica. A titolo puramente informativo la dottrina si è divisa su due principali correnti: alcuni autori riportano i contratti in questione al contratto di mutuo, altri al deposito irregolare.

Per quanto concerne invece le caratteristiche di detto tipo di rapporto, è sufficiente evidenziare in breve che esso  " non è un contratto formale " in quanto non sono prescritti  per la sua conclusione particolari requisiti di forma. ( Nella prassi bancaria viene tuttavia concluso per iscritto e documentato attraverso una specifica modulistica rilasciata al cliente).

E' un contratto " reale " , in quanto si perfeziona al momento della consegna del denaro alla Banca.

E' un contratto " unilaterale " in quanto fa sorgere obbligazioni soltanto a carico della Banca (la prima di esse è quella della restituzione del denaro).Ovvero, dovendosi ritenere superata dal nuovo codice  la distinzione fra contratti unilaterali e contratti bilaterali, si può dire piuttosto che il deposito bancario è normalmente un contratto con prestazioni a carico di una sola parte perché l'obbligo di restituzione e quello di corresponsione degli interessi,concretano le prestazione dovute dalla sola Banca.

Come sono documentati i depositi bancari?

Il problema della documentazione dei depositi bancari presenta una particolare importanza per quelli a risparmio per i quali la Banca rilascia, al momento della costituzione del rapporto, uno speciale documento,  " il libretto " previsto dall'art. 1835 c.c.

E' il libretto quindi che, come si arguisce dalla disposizione del codice, costituisce la prova di questo tipo di deposito bancario ed assurge per la sua stessa natura ad una funzione essenziale in quanto documenta un diritto di credito e contiene una obbligazione che viene soddisfatta nelle mani di chi  secondo la diversa sua forma, appare avervi diritto.

La sua importanza è tale che esso deve essere presentato ad ogni operazione che il depositante intende compiere, operazione che deve essere annotata e firmata dall'addetto al servizio.

In sostanza , esso è lo strumento necessario per l'esercizio del diritto che documenta e quando sia al portatore, come titolo di credito, è costitutivo del diritto in esso menzionato.

Infatti l'art.1835 c.c. (libretto di deposito a risparmio ) così prevede :

"Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio,i versamenti e i prelevamenti si devono annotare sul libretto.Le annotazioni sul libretto,firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio,fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante, E' nullo ogni patto contrario. " 

Da un punto di vista giuridico  essi si dividono in due categorie :  " nominativi " e al " portatore "

cosa sono i Libretti di deposito a risparmio nominativi ?

Secondo l'opinione dominante  della dottrina e della giurisprudenza, è da ritenersi che essi vadano classificati nella categoria dei  " documenti di legittimazione nominale", in quei documenti cioè che a mente dell'art. 2002 del c.c. servono ad identificare il creditore, facilitando l'esecuzione del contratto.

Il possesso pertanto del libretto non da diritto alla prestazione, non conferisce cioè quella legittimazione attiva tipica dei titoli di credito, in quanto l'esibitore,  per ottenere la prestazione,deve dimostrare la propria identità con l'intestatario del libretto.

La funzione di legittimazione è così assorbente che per ottenere il pagamento è necessaria l'esibizione del libretto da parte del titolare o del suo avente causa.

Qualora colui che richiede la prestazione non si identifichi con l'intestatario del libretto, per determinare se il pagamento eseguito a suo favore sia liberatorio per la banca, si deve far capo all'art. 1189 c.c. (regolante l'adempimento delle obbligazioni in generale) che così recita :

" il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede.

Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito (2033 ss).

Per  quanto riguarda l'identificazione del titolare del libretto, la giurisprudenza ha ritenuto che la banca depositaria non è tenuta soltanto ad un sommario confronto tra la firma di colui che richiede il pagamento e quella dell'intestatario, ma ha il dovere di accertare l'identità del primo a mezzo di documenti idonei allo scopo, o sulla base di conoscenza diretta che ne abbiano i propri dipendenti.

Categoria: Informazioni di contenuto legale