Comodato

 

Quali sono le principali caratteristiche del contratto di comodato?

Il comodato è un contratto reale, essenzialmente gratuito, attraverso il quale una parte (detta comodante) consegna all'altra parte (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché quest'ultima se ne serva per  un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la cosa ricevuta alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità a quanto stabilito nel contratto. Considerata la natura reale del contratto de quo, e la diversa  disciplina in punto di perfezionamento rispetto ai contratti di natura consensuale, il suo perfezionamento si verifica nel momento in cui la cosa viene consegnata al comodatario. Per la validità del contratto non è richiesta la forma scritta. L'uso per il quale la cosa viene concessa in comodato, può essere specificamente determinato e limitato nel contratto, così come previsto dall'art. 1803 c.c, oppure in mancanza di specifica previsione si farà riferimento all'uso ordinario in relazione alla natura del bene stesso.

Per quanto relativo alla durata, anche essa può essere determinata per volontà delle parti, le quali possono anche convenire clausole di estendibilità della durata per periodi successivi alla scadenza del primo termine convenuto.

Quali sono le principali obbligazioni del comodatario?

Il comodatario ha l'obbligo di custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e di servirsi del bene nei limiti stabiliti nel contratto o secondo la natura della cosa concessa in comodato. Il comodatario è inoltre responsabile ai sensi dell'art. 1805 c.c. 1 comma, del perimento della cosa per caso fortuito, nell'ipotesi in cui lo stesso avrebbe potuto sostituire la cosa concessa in comodato con una cosa propria per evitare di farla perire, oppure nel caso in cui avendo la possibilità di salvare una delle due cose, preferisca salvare la propria a discapito di quella concessa in comodato. Il secondo comma dell'art. 1805 c.c, prevede l'ipotesi di responsabilità per perdita della cosa avvenuta per una causa non imputabile  al comodatario, nel caso in cui lo stesso impieghi la cosa per un uso diverso da quello stabilito nel contratto o per un periodo più lungo di quello a lui consentito e non riesca a dimostrare che la cosa sarebbe ugualmente perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o se l'avesse restituita nel termine stabilito.

Quali sono le differenze rilevanti tra comodato precario e comodato con termine di durata?

La principale differenza tra comodato precario e comodato con previsione di termini di durata riguarda la differente disciplina in punto di obbligo di restituzione della cosa da parte del comodatario. Infatti, nell'ipotesi di comodato precario, l'art. 1810 c.c., prevede l'obbligo del comodatario di restituire al comodante la cosa non appena gli viene richiesta. La predetta disciplina è in linea con il principio generale in materia di contratti di durata senza previsione di termine di scadenza, per i quali è prevista la possibilità di recesso ad nutum. Nell'ipotesi invece, in cui sia previsto un termine di durata, ovvero il termine risulti implicitamente dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, l'obbligo di restituzione della cosa da parte del comodatario è disciplinata dall'art. 1809 c.c., e conseguentemente, si verifica alla scadenza del termine convenuto, oppure quando il comodatario ha terminato di servirsi della cosa secondo l'uso stabilito nel contratto. Infine , il secondo comma dell'art. 1809 c.c., prevede la possibilità per il comodante di esigere la restituzione immediata della cosa anche prima della scadenza convenuta se sopravviene un urgente e impreveduto fabbisogno.