Atto di presentazione di motivi nuovi di appello da parte del difensore

La figura del Giudice di Pace è stata introdotta nel nostro ordinamento con la L. 21 novembre 1991, n. 374, e consta attualmente di un organico di 4.700 unità distribuite in 849 sedi sul territorio nazionale. Il Giudice di Pace è un magistrato onorario al quale sono temporaneamente state assegnate funzioni giurisdizionali. Esso è reclutato a seguito non di concorso professionale per uditore giudiziario bandito dal ministero della Giustizia, ma è selezionato, a domanda, tra i laureati in Giurisprudenza che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie, a un'età non inferiore agli anni trenta e non superiore ai settanta, che abbiano cessato l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa e, se avvocati, che non esercitino la professione forense nel circondario del Tribunale dove ha sede l'ufficio del Giudice di Pace al quale appartengono. Con la L. 24 novembre 1999, n. 468, vennero modificati alcuni aspetti della L. 374/91, e venne delegato il Governo a emanare un decreto legislativo contenente la competenza in materia penale del Giudice di Pace, nonché il relativo procedimento e l'apparato sanzionatorio dei reati a esso devoluti: tale delega sfociò nel D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, denominato "Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di Pace", entrato in vigore il 2 gennaio 2002. Alla figura del Giudice di Pace è stato attribuito un ampio spettro di reati c.d. "minori o bagatellari" di notevole diffusione, tra i quali spiccano l'ingiuria, le percosse, la diffamazione, il danneggiamento (nelle loro forme non aggravate), le lesioni colpose e dolose con prognosi non superiore ai venti giorni. Al Giudice di Pace è attribuita una funzione predibattimentale di conciliatore tra le parti, che se non avrà buon fine porterà all'instaurazione del dibattimento. Nel caso di condanna, la particolarità delle pene inflitte dal Giudice di Pace è che esse non consistono in pene detentive, ma in pene pecuniarie o, in casi più gravi, vi è la pena della permanenza domiciliare, oppure, qualora l'imputato presti il proprio consenso, la condanna alla pena del lavoro di pubblica utilità. Altra particolarità della procedura davanti al Giudice di Pace è che le pene irrogate non possono beneficiare della sospensione condizionale ex art. 163 c.p. Da ultimo, ma non per minore importanza, a seguito dell'emanazione del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni nella L. 12 novembre 2004, n. 271 che ha aggiunto al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Legge Bossi-Fini) l'art. 5- bis , è stata attribuita al Giudice di Pace competenza in materia di immigrazione, per la convalida dei provvedimenti del prefetto in materia di espulsione dal territorio dello Stato, per i provvedimenti di accompagnamento alla frontiera o di trattenimento in un centro di accoglienza temporanea emanati dal questore.

 

 

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A cosa serve: l'atto di presentazione di nuovi motivi di appello permette alla parte impugnante di proporre nuove doglianze oltre a quelle già proposte nell'atto di appello

 

Soggetti interessati: imputato, altre parti private e difensori muniti di procura speciale ex art. 122 c.p.p.

 

Termini inerenti: ex art. 585, c. 4, c.p.p., i nuovi motivi di appello possono essere proposti fino a 15 giorni prima dell'udienza di appello

 

Spunti e approfondimenti: ex art. 585, c. 4, c.p.p., l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi. Ex art. 585, c. 5, c.p.p., i termini previsti dallo stesso articolo sono stabiliti a pena di decadenza

 

Chi è competente a conoscere l'atto: l'atto contenente i nuovi motivi di appello va depositato nella cancelleria del Giudice competente per l'impugnazione nel numero di copie necessarie per tutte le parti. Le parti private e i difensori possono altresì presentare l'atto di impugnazione con i nuovi motivi anche nella cancelleria del Giudice di Pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero (art. 582, c. 2, c.p.p.)