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Ricorso per Cassazione (in materia penale)

Il Libro IX del Codice Penale contiene la disciplina delle impugnazioni. Con il termine impugnazione si intende la resistenza del soggetto imputato nel procedimento penale a un provvedimento giurisdizionale.

L'atto di appello rappresenta l'atto che instaura il procedimento di secondo grado del giudizio penale. Esso è uno strumento di rivalutazione completa dei fatti da parte di un Giudice attraverso l'analisi della documentazione confluita nel fascicolo per il dibattimento di primo grado, e si propone ogni qualvolta si ritenga sussistano elementi per ottenere una sentenza più favorevole all'imputato, sia essa di assoluzione oppure modificativa in meglio rispetto alla quantificazione della pena espressa in primo grado.

Tali circostanze possono derivare dalle motivazioni più svariate: errata rubricazione del fatto tipico, mancanza di elemento oggettivo o soggettivo del reato, presenza di cause di giustificazione o di non punibilità, mancata concessione di circostanze attenuanti e/o loro adeguato bilanciamento nel giudizio di comparazione ecc.

 

Il ricorso per Cassazione rappresenta il vertice della giurisdizione ordinaria e il terzo e ultimo grado di giudizio previsto nell'ordinamento giuridico italiano: secondo l'art. 65 dell'Ordinamento Giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n.12) La Corte Suprema di Cassazione assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni e adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge". La Corte di Cassazione non giudica sul fatto, ma sul diritto: essa verifica solamente il corretto svolgimento delle procedure dei due precedenti gradi di giudizio.

Essendo il dibattimento di primo grado il grado di giudizio nel quale vengono formate le prove, è essenziale esporre tutte le eccezioni proponibili per poterne poi usufruire in sede di appello: dovendo infatti giudicare sugli atti assunti in primo grado, il giudizio di appello non può utilizzare altre prove all'infuori di quelle confluite nel fascicolo dibattimentale di primo grado. Unica eccezione è rappresentata dalla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p.: essa, che consiste o nella riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado, o nell'assunzione ex novo di nuove prove, si verifica solo quando il Giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti, oppure se le nuove prove siano sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, o quando l'imputato, contumace in primo grado, ne faccia richiesta e provi di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore o per non aver avuto conoscenza del decreto di citazione senza colpa, ovvero, nel caso di notifica ex artt. 159, 161, quarto comma e 169 c.p.p., non si sia volontariamente sottratto alla conoscenza degli atti del procedimento. In ogni caso, la rinnovazione potrà essere disposta dal Giudice ogni qualvolta lo stesso ritenga che tale rinnovazione sia assolutamente necessaria.

 

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A cosa serve: il ricorso per Cassazione è un mezzo di impugnazione ordinario adverso un provvedimento dell'autorità giudiziaria col quale si possono far valere solo vizi di legittimità del procedimento

 

Soggetti interessati: parti private o per tramite del difensore di fiducia iscritto nell'Albo Speciale dei Cassazionisti, o personalmente

 

Termini inerenti: ex art. 585, c. 1, c.p.p., il termine per proporre impugnazione per ciascuna delle parti è: a) 15 giorni, per i provvedimenti emessi a seguito di camera di consiglio, e nel caso di sentenza contestuale ex art. 544 1° comma c.p.p.; b) 30 giorni, nel caso di riserva del Giudice di 15 giorni ex art. 544, c. 2, c.p.p.; c) 45 giorni, nel caso di riserva del Giudice fino a 90 giorni ex art. 544, c. 3, c.p.p. Ex art. 585, c. 2, c.p.p., i termini sopra descritti decorrono: a) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso a seguito di procedimento in camera di consiglio; b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non presenti alla lettura; c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal Giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso di deposito della sentenza da parte del Giudice oltre il 30° giorno ex art. 548, c. 2, c.p.p., dal giorno dell'eseguita notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito; d) dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento per l'imputato contumace, e per il procuratore generale presso la Corte d'Appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi Giudice della sua circoscrizione diverso dalla Corte d'Appello. In caso di decorrenze diverse per imputato e difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo (art. 585, c. 3, c.p.p.). Tutti i termini dell'art. 585 c.p.p. sono stabiliti a pena di decadenza ( art. 585, c. 5, c.p.p.).

 

Spunti e approfondimenti: per quanto riguarda la proposizione di motivi nuovi, ex art. 611, c. 1, c.p.p. in relazione all'art. 585, c. 4, c.p.p., fino a 15 giorni prima possono essere presentati motivi nuovi nella cancelleria del Giudice dell'impugnazione in copie necessarie per tutte le parti. Sempre ex art. 611, c. 1, c.p.p., il termine di 15 giorni si osserva anche per le memorie, mentre le memorie di replica possono essere presentate fino a 5 giorni prima dell'udienza.

Per quanto riguarda il ricorso straordinario per correzione di errore materiale o di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis, c. 1, c.p.p., esso deve essere presentato entro 180 giorni dal deposito del provvedimento

Per quanto riguarda l'inammissibilità dell'impugnazione, essa ex art. 585, c. 4, c.p.p. si estende anche ai motivi nuovi. Per quanto riguarda la costituzione di parte civile, statuendo l'art. 614, c. 1, c.p.p. che le norme dello svolgimento del dibattimento di primo e secondo grado si applicano anche davanti alla Corte di Cassazione, la parte civile, alla fine della discussione finale, deve presentare le conclusioni scritte ex art. 523, c. 2, c.p.p. pena la revoca della costituzione di parte civile (cfr. art. 82, c. 2, c.p.p.). Per quanto riguarda la sospensione dell'esecuzione della condanna civile, ex art. 612 c.p.p. essa può essere richiesta dall'imputato o dal responsabile civile quando può derivarne grave e irreparabile danno. La corte decide in camera di consiglio con ordinanza.

Per quanto riguarda il ricorso straordinario per correzione di errore materiale o di fatto, ex art. 625-bis, c. 1, c.p.p. il ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma nei casi di eccezionale gravità, la Corte provvede, con ordinanza, alla sospensione. Ex, c. 4, quando la richiesta è proposta fuori dai termini del c. 1, o quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto, fuori del termine previsto al c. 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la Corte, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilità; altrimenti, procede in camera di consiglio, e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore

 

Chi è competente a conoscere l'atto: in ossequio alle disposizioni dell'art. 582 c.p.p., il ricorso per Cassazione può essere depositato presso la cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace che ha emesso la sentenza impugnata. Le parti private e i difensori muniti di procura speciale ex art. 122 c.p.p. possono proporre ricorso per Cassazione anche nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero.

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