Richiesta al PM di svolgere ulteriori e nuove indagini

Il Codice di procedura penale fissa dei precisi limiti temporali allo svolgimento delle indagini preliminari, anche se genericamente esse dovrebbero durare sei mesi. Alla scadenza dei termini, il PM può chiedere una proroga del termine, chiedere l'archiviazione della notizia di reato o chiedere la fissazione dell'udienza preliminare per ottenere il rinvio a giudizio per i reati che la prevedono, mentre per i reati che non la prevedono il PM esercita l'azione penale emettendo il decreto di rinvio a giudizio.

 

La proroga del termine: la notizia di reato deve essere iscritta in un apposito registro, dalla data di tale iscrizione decorre il termine ordinario di durata delle indagini preliminari, al cui esito il PM dovrà prendere le proprie conclusioni. Il termine è pari a sei mesi, come già accennato, salvo che per i reati di criminalità organizzata, per i quali il termine è di un anno (art. 405, secondo comma, c.p.p.). Il PM ha la possibilità di chiedere al Giudice per le Indagini Preliminari che detto termine sia prorogato, ogni proroga può avere durata pari a sei mesi e comunque l'indagine deve concludersi entro diciotto oppure due anni per i reati di cui all'art. 405, secondo comma c.p.p. L'inosservanza dei termini comporta la sanzione dell'inutilizzabilità degli atti compiuti oltre tale scadenza. L'inosservanza, inoltre, dovrà essere segnalata dalla segreteria del PM al Procuratore Generale (art. 127 disp. att.), che potrà esercitare il potere di avocazione. La c.d. "Legge Carotti" ha introdotto un'importante novità nel Codice, ovvero l'art. 415-bis con il quale si fa obbligo al PM di notificare, al termine delle indagini, all'indagato e al suo difensore un avviso contenente l'enunciazione del fatto per cui si procede, della data e del luogo del reato commesso, nonché l'informazione che gli atti di indagini sono depositati presso la segreteria del PM. A seguito della notifica dell'atto ex 415-bis, l'indagato ha il diritto di estrarre copia degli atti di indagine, di presentare memorie e documentazioni, di chiedere di essere sottoposto a interrogatorio (a cui comunque può sempre rinunciare), nonché di chiedere che il PM svolga ulteriori indagini. L'obbligo del PM di notificare l'avviso ex art. 415-bis all'indagato e al suo difensore, non ha portata generale, ma è limitato solo al caso in cui il PM decida di richiedere la celebrazione dell'udienza preliminare.

 

L'archiviazione: quando, all'esito delle indagini, il PM ritiene che la notizia criminis sia infondata, oppure sia ignoto l'autore del reato, oppure manchi una condizione di procedibilità, oppure il reato sia estinto, chiede al GIP l'archiviazione. Il Giudice, se ritiene tale richiesta meritevole di accoglimento, adotta il relativo decreto e restituisce gli atti al PM. Se invece non ritiene che tale richiesta sia accoglibile (oppure se la persona offesa propone opposizione), il Giudice fissa udienza, della quale deve dare avviso all'indagato, alla persona offesa e al Procuratore Generale. All'esito di tale udienza potrà decidere di archiviare, suggerire ulteriori indagini o disporre che entro dieci giorni il PM formuli l'imputazione.

La richiesta di rinvio a giudizio: con tale richiesta ha luogo l'esercizio dell'azione penale, infatti da questo momento si lascia la fase procedimentale per entrare in quella processuale vera e propria. In relazione a ciò, l'indagato perde tale qualifica per ottenere quella di imputato. A seguito della richiesta di rinvio a giudizio, nel caso di reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, verrà fissata una data per lo svolgimento di questa, altrimenti il PM emette decreto di rinvio a giudizio.

 

 

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A cosa serve: la formula serve per chiedere al PM il compimento di nuovi e determinati atti di indagine

 

Soggetti interessati: indagato e suo difensore

 

Termini inerenti: la memoria deve essere depositata entro 20 giorni dalla notificazione dell'avviso ex art. 415-bis

 

Chi è competente a conoscere l'atto: nella segreteria del PM.