Reati contro la libertà sessuale

 
Esiste una distinzione tra violenza sessuale e atti di libidine violenta?

In relazione agli abusi sessuali, si osservi che la l. n. 66 del 15 febbraio 1996 ha profondamente innovato i reati di violenza sessuale e ha introdotto nella legislazione penale il reato di "atti sessuali" eliminando la distinzione esistente prima tra la violenza carnale, la quale richiedeva la presenza di una qualsiasi forma di compenetrazione carnale e gli atti di libidine violenti, nei quali andavano compresi tutti gli altri atti, che fossero espressione di concupiscenza. Tale innovazione, oltre ad evitare accertamenti umilianti per la parte offesa, ha ampliato la tutela, in quanto la congiunzione violenta può avere la stessa gravità di altri atti sessuali. Consegue che attualmente sono sanzionati in modo unitario tutti gli atti sessuali connotati da violenza, minaccia o abuso di autorità. In merito alla fattispecie di cui all'art. 609 quater c.p., che punisce gli atti sessuali con minorenne, questa tutela il corretto sviluppo della personalità sessuale del minore stabilendo l'intangibilità sessuale assoluta (per il minore di quattordici anni) o relativa (in particolari situazioni, per il minore di anni sedici, nei confronti del soggetto attivo in relazione di parentela, cura o vigilanza con il minore stesso). Tale fattispecie di reato è configurabile in assenza di ogni azione coercitiva e si connota come reato a forma libera, cioè comprensivo di tutte le possibili forme di aggressione al minore, con esclusione dei fatti tipici di costrizione indicati dall'art. 609 bis c.p., i quali, se hanno come destinatario il minore, realizzano piuttosto la fattispecie di violenza sessuale aggravata ex art. 609 bis e 609 ter, comma 1, n. 1, nella fattispecie di minore degli anni quattordici, o 5 c.p., nella fattispecie di minore degli anni sedici.

 
Esiste la responsabilità di un genitore che non si sia attivato al fine di impedire degli abusi sessuali nei confronti del proprio figlio minore?

La posizione di garanzia verso i propri figli, costituita dall'art. 147 c.c. in capo al genitore, comporta l'obbligo per costui di tutelare la vita, l'incolumità e la moralità sessuale dei minori contro altrui aggressioni. Ne consegue che risponde del delitto di cui all'art. 609 quater c.p.( Atti sessuali con minorenne) in concorso con l'autore del reato, ai sensi del comma 2 dell'art. 40 c.p., la madre che non impedisca, ed anzi consenta, che il coniuge abusi sessualmente dei figli minorenni. In caso di abusi sessuali commessi su minori, il genitore il quale ne sia a conoscenza e nulla faccia per opporvisi, ben può essere anch'egli ritenuto responsabile del reato, in base al principio secondo il quale non impedire un evento che si abbia l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, attesa la riconducibilità di un tale obbligo, nella specie, ai doveri di tutela della prole posti a carico dei genitori dall'art. 147 c.c. Si riporta di seguito l'art. 609 quater c.p.

[I]. Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia,con quest'ultimo,una relazione di convivenza .

[II]. Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

[III]. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

[IV]. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

[V]. Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.)

 
Chi pone in essere un palpeggiamento nei confronti di una vittima, può rispondere di violenza sessuale?

Tra gli atti sessuali presi in considerazione dall'art. 609 bis c.p. devono essere inclusi i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime della vittima, tali di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo o di breve durata. E' irrilevante, ai fini della consumazione del reato, che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica.La violenza prevista dall'art. 609 bis c.p. non è soltanto quella che si estrinseca in un costringimento che pone la vittima nell'impossibilità di opporre resistenza, bensì anche quella che si manifesta nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa, consentendo in tal modo di superare la contraria volontà del soggetto passivo. Pur ritenendo che la nuova disciplina a tutela della libertà sessuale debba indurre a spostare l'attenzione sul soggetto passivo delle condotte, trattandosi di delitti contro la persona e di norme che impongono di rispettare l'altrui libera determinazione in materia, ciò nondimeno gli atti sessuali previsti ex art. 609 bis c.p. non possono consistere in qualsiasi azione umana diretta mediante contatto, con qualsiasi modalità, ad una parte del corpo altrui ma un'azione diretta a soddisfare l'istinto sessuale dell'agente. L'atto, per potersi qualificare come "sessuale", deve essere, per le concrete modalità di manifestazione, oggettivamente idoneo a soddisfare l'istinto sessuale di chi lo compie.

 
Le foto di nudo artistico potrebbero essere immagini di natura pornografica?

Le immagini pornografiche vanno distinte dalle foto di "nudo artistico", nelle quali l'oggetto dell'immagine è il semplice corpo umano, considerato nella sua essenza, e non quale mera espressione di istinti sessuali. Hanno, invece, natura pornografica le immagini ritraenti persone, integralmente o parzialmente nude le quali esprimono concupiscenza sessuale. Non è necessaria la rappresentazione di rapporti sessuali in senso stretto. Particolare attenzione si pone ai reati di pornografia minorile ed in particolare nell'ipotesi di produzione di materiale pornografico prevista dal comma 1 dell'art. 600-ter c.p. Si ravvisa tale fattispecie di reato quando il materiale venga realizzato mediante l' impiego di minori mediante sfruttamento, approfittamento fisico, morale e mediante indebita induzione o incitamento del minore.

 
Quando si risponde di violenza sessuale di gruppo?

L'art. 609 octies prevede la fattispecie di reato di violenza sessuale di gruppo. Ai fini della configurabilità di tale reato è necessario che più persone riunite partecipino alla commissione del fatto. Non è tuttavia richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo alla commissione del reato, né è necessario che i componenti del gruppo assistano al compimento degli atti di violenza sessuale, essendo sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti vengono compiuti. Si rileva che l'espressione "più persone" contenuta nell'art. 609 octies c.p. comprende anche l'ipotesi che gli autori del fatto siano soltanto due. Costituisce una fattispecie autonoma di reato, a carattere necessariamente plurisoggettivo proprio, e richiede per la sua integrazione, oltre all'accordo delle volontà dei compartecipi al delitto, anche la simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento di consumazione dell'illecito, in un rapporto causale inequivocabile

 
E’ lecita la videoripresa di un rapporto sessuale consenziente ad uso privato?

La realizzazione della videoripresa di un rapporto sessuale consenziente, se limitata a un utilizzo privato, è lecita. Nel caso di destinazione o diffusione suscettibile di interessare ad un numero indeterminato di soggetti integra il delitto di cui all'art. 600 ter c.p. laddove coinvolti nella ripresa siano soggetti minori d'età. Trasmettere una videoripresa di contenuto pornografico a più persone attraverso il telefono cellulare potenzia il carattere diffusivo della trasmissione, facilmente moltiplicabile da ciascun soggetto destinatario. Il delitto deve ritenersi integrato anche nell'ipotesi in cui soggetto attivo della condotta criminosa sia a sua volta un minore di età. Particolare attenzione si pone per il reato di pornografia minorile ed in particolare dell'ipotesi di produzione di materiale pornografico prevista dal comma 1 dell'art. 600-ter c.p.. Non è sufficiente che il materiale sia realizzato mediante l' impiego di minori ma à richiesta una condotta di sfruttamento da interpretarsi quale approfittamento fisico, morale e mediante indebita induzione del minore.

 
Esiste una differenza sostanziale tra la fattispecie di reato di violenza privata e quella di violenza sessuale?

Integra gli estremi del delitto di violenza privata prevista dall'art. 610 c.p. la minaccia, pur se non esplicita, che si concretizzi in un qualsiasi comportamento idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto al fine di ottenere che, mediante la detta intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare o ad omettere qualcosa. Il reato di violenza privata si configura non solo quando venga adoperata la violenza fisica, ma anche quando la condotta si esplichi con la violenza impropria, che si attua mediante l'uso di mezzi diretti a esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione.

In merito alla violenza sessuale, è ammissibile il concorso del reato di violenza sessuale con il delitto di violenza privata, quando quest'ultimo, pur strumentale rispetto alla condotta criminosa di cui all'art. 609 bis c.p., rappresenta un "quid pluris" che eccede il compimento dell'attività sessuale coatta.

 
In cosa consiste il fatto di lieve entità nei reati di materia sessuale?

La diminuente di cui all'art. 609 bis, ultimo comma, c.p. deve considerarsi applicabile in tutte quelle fattispecie in cui avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione - sia possibile ritenere che la libertà sessuale della vittima sia stata compromessa in maniera non grave, rendendosi peraltro necessaria una valutazione globale del fatto, non limitata alle sole componenti oggettive del reato, bensì estesa a quelle soggettive, e soprattutto a tutti gli elementi menzionati nell'art. 133 c.p. (in applicazione del suddetto principio, è stata nella specie annullata con rinvio, per carenza di motivazione, la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha negato l'applicabilità della diminuente senza avere adeguatamente valutato che nel caso oggetto di giudizio, essendo stato usato il telefono, non vi fu contatto diretto con le vittime e che le richieste a carattere sessuale furono formulate senza toni violenti o minacciosi).

Cassazione penale , sez. III, 12 febbraio 2004

La circostanza attenuante della minore gravità del fatto è imputabile anche alle condotte di violenza sessuale aggravate in conseguenza dell'età inferiore ai dieci anni della vittima. Pur se gli atti sessuali commessi in danno di bambini in tenera età sono reati da considerare gravi per le ripercussioni negative sullo sviluppo del minore, non può escludersi che, per le circostanze concrete del fatto, tale delitto possa manifestare una minore lesività.

 
Quali sono le pene accessorie che conseguono alla condanna di delitti in materi asessuale?

Alla condanna per i delitti di cui agli art. 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies c.p. segue la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale solo quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato, come previsto dall'art. 609 nonies c.p., sicché essa trova applicazione soltanto nel caso di condanna per il delitto di cui all'art. 609 quater, n. 2 c.p., che, punendo gli atti sessuali commessi dal genitore con figli consenzienti infrasedicenni, è l'unica fattispecie in cui la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato. Cassazione penale , sez. III, 13 gennaio 2006, n. 17052

In cosa consiste il reato di detenzione di materiale pedopornografico?

L'art. 600 quater così recita: "Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600 ter c.p. consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a 1.549 euro." Il reato di detenzione di materiale pornografico si sostanzia in virtù di dolo generico. Risponde di tale fattispecie di reato colui che, collegandosi a siti a pagamento per procurarsi immagini, altrimenti non disponibili in rete, le memorizzi per la successiva consultazione. Ciò presuppone la precisa volontà di procurarsi e rendere disponibile a sè quel materiale. Non può essere ritenuta, invece, consapevole la detenzione nel p.c. di materiale pedopornografico contenuto in un file compresso protetto da password laddove manchi la prova che il soggetto sia stato in grado di aprirlo e visionarne il contenuto. Occorre rilevare che, mentre il delitto di cui all'art. 600 ter comma 1 c.p., ha natura di reato di pericolo concreto, la fattispecie di cui all'art. 600 quater c.p. richiede la mera consapevolezza della detenzione del materiale pedo-pornografico, senza che sia necessario il pericolo della sua diffusione ed infatti tale fattispecie ha carattere sussidiario rispetto alla più grave ipotesi delittuosa della produzione di tale materiale a scopo di sfruttamento.