Guida breve al Recupero dei Crediti da Lavoro -  Avv. Alberto Vigani www.avvocati.venezia.it

1 ) Il recupero dei crediti da lavoro

Il debitore non paga solo i creditori buoni,

Tu vuoi essere pagato o essere buono?

NON TI PAGANO LO STIPENDIO: CHE FARE?

Nel corso di quindici anni ho potuto rilevare che, quando i lavoratori

arrivano dall'avvocato dopo la manifesta insolvenza del datore di

lavoro, ci si trova sempre a dover rispondere ad una ventina di

domande.

Ciò consegue al fatto che la disciplina legale si incardina su alcuni

passaggi fondamentali del codice civile e le perplessità e i dubbi di

coloro che si trovano a dover fronteggiare un insoluto dipendono da

pochi elementi costanti.

Per questa ragione, assieme allo staff dello studio, ho raccolto le

principali domande che vengono poste nel corso del colloquio con

Avv. Alberto Vigani

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2 ) Il recupero dei crediti da lavoro

l'avvocato e ho preparato una sintesi tecnica della procedura di

recupero del credito e delle sue possibili varianti. Riorganizzando le

risposte ne è uscita una guida breve (una sorta di "istruzioni per

l'uso") che vuole essere d'aiuto a chi si deve approcciare al legale

oltre che utile per consentire la gestione della pratica nel modo più

• semplice,

• efficace,

• con minor rischi

• ed economico.

Per questo motivo l'abbiamo messa a disposizione della nostra

clientela e di tutti coloro che potrebbero aver bisogno di un simile

strumento operativo.

Usa quindi questo manuale come una roadmap per orientarti e

porre in essere fin dall'inizio le scelte giuste evitando perdite di

tempo ed errori che possono pregiudicare il buon esito della Tua

vicenda.

Istruzioni per l'uso

Come avrai già intuito, poiché un'assistenza qualificata non può

essere sostituita dalla semplice lettura della nostra guida,

quest'ultima Ti servirà quantomeno a operare le scelte giuste per

farti assistere e decidere così le Tue priorità senza sbagliare.

Infatti, leggendo questo ebook, ti renderai conto che tante cose che

hai sentito dire non corrispondono alla realtà e che le scelte che hai

di fronte hanno un carattere tecnico e sono molto distanti da quello

che si racconta fra i non addetti ai lavori.

Bisogna ricordare sempre che, mentre la norma è una, i casi

particolari sono infiniti: non si possono quindi generalizzare regole

di condotta partendo da un unico caso concreto. Ogni singolo

aspetto di questo può far conseguire mille effetti diversi a seconda

dei fatti che con esso interagiscono e concorrono.

Il recupero crediti rappresenta perciò un problema concreto che

deve essere affrontato con professionalità e attenzione.

Avv. Alberto Vigani

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3 ) Il recupero dei crediti da lavoro

Affidarsi ad uno studio legale (con avvocati del lavoro) può

costituire la soluzione meno onerosa e più efficace, evitando

l’incombenza di dover procedere prima ad un’inutile fase bonaria e

poi, spesso, dopo il suo esito negativo dispendioso in termini di

tempo, dover ricorrere comunque ad un legale per arrivare alla

riscossione coattiva del credito.

Ricorda comunque che, nella fase giudiziale, l'assistenza di un

legale può essere richiesta anche con il “Patrocinio a spese dello

Stato” in presenza dei parametri reddituali e degli altri requisiti di

legge.

Buona lettura!

Avv. Alberto A. Vigani

classe 1967, laurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università

Cattolica di Milano. Avvocato e Consulente del Lavoro.

Legalista convinto, crede nel diritto quale massimo strumento di

garanzia e d giustizia; iscritto negli elenchi degli avvocati abilitati al

Patrocinio a Spese dello Stato dell'Ordine degli Avvocati di Venezia,

ha moderato le sezioni giuridiche della più grande community

italiana di webmaster e, attualmente, cura anche la redazione di

alcuni blog di informazione giuridica a fini divulgativi

(www.avvocatogratis.com e www.amministratoridisostegno.com).

Il recupero dei crediti da lavoro- Avv. Alberto Vigani

 

RECUPERO CREDITI DA LAVORO

1. COSA STA SUCCEDENDO?

Tutti parlano della crisi economica e di come ripartirà presto

l'economia nazionale, intanto però la crisi peggiora senza

fermarsi e fa sentire sempre più i suoi effetti.

Ogni giorno che passa sempre più lavoratori vedono i loro

datori sentirne l’affanno e ritardare i pagamenti di

retribuzioni, tredicesime, quattordicesime e persino del TFR.

Anzi, gli insoluti nelle buste paga risultano in aumento proprio con

l’approssimarsi dei periodi di vacanza, di sospensione o di cessazione

dell'attività lavorativa.

In tali situazioni chi ha un reddito da lavoro dipendente vede

improvvisamente inibita la sua già limitata capacità di spesa e

• non può attendere mesi (in caso di insoluto datoriale, di media da 1

a 9) prima di incassare coattivamente i propri soldi

• come, del resto, fatica a reperire le risorse necessarie per avvalersi

di avvocati per recuperare tempestivamente il frutto del proprio

lavoro.

2. MA SE NON HO I SOLDI PER L'AVVOCATO?

Questo è il motivo per cui è importante sapere che tutti coloro che

hanno un reddito familiare inferiore a € 10.628,16, possono

avvalersi dell’istituto del patrocinio a spese dello stato anche per il

recupero di quanto spetta per il lavoro prestato; ciò consente a

ogni dipendente che ne abbia i requisiti di scegliersi un

avvocato gratis che, senza spese, proponga per suo conto un

decreto ingiuntivo o altra azione giudiziale contro il datore

di lavoro che non paga.

Il reddito imponibile limite per essere ammessi al gratuito

patrocinio è stato aumentato lo scorso 20 gennaio 2009 così

arrivando alla predetta soglia di € 10.628,16.

Bisogna però ricordare che, quando si convive con il coniuge o con

altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi

conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

3. QUANDO ATTIVARSI?

Come si può ben capire, quello che conta è l’essere

tempestivi e non solo confidare nella buona volontà altrui

perché:

• cosa accadrebbe se il datore di lavoro non ce la facesse e fosse

travolto dalla crisi e dai debiti?

• Pagherebbe i crediti da lavoro prima dei debiti che garantisce

personalmente con la propria casa?

• Come farebbe allora lo sfortunato dipendente cui non sono state

pagate le retribuzioni mensili e che avanza il TFR e le altre

competenze di fine rapporto?

La risposta, come accennato in introduzione, è solo una: il ritardo

nella tutela dei propri diritti può portare gravi pregiudizi.

Bisogna quindi accettare il fatto che vale anche qui un principio ben

conosciuto: chi prima parte, meglio alloggia!!

4. PERCHE' NON ASPETTARE?

Sembra solo un detto popolare ma, purtroppo, è l’amara realtà:

solo i creditori più aggressivi verranno soddisfatti.

Questo accade perché quando un’azienda collassa non c’è sufficiente

patrimonio per accontentare tutti i creditori.

In tale frangente si deve perciò scegliere se vogliamo essere fra quelli

che saranno pagati o se ci accontentiamo di restare fra quelli che

rimarranno a bocca asciutta.

Aspettare troppo può allora voler significare che l’azienda è passata

dallo stato di crisi al collasso e non c’è più altro da fare che proporre

istanza di ammissione al passivo fallimentare per poi recarsi da

qualche patronato a farsi compilare la domanda di erogazione da

inoltrare al fondo di garanzia dell’INPS.

Il requisiti reddituali per l’ammissione al beneficio del gratuito

patrocinio hanno purtroppo soglie molto basse (come accennato oggi

è di € 10.628,16 di reddito imponibile: vds supra) e quindi può

sovente capitare che il lavoratore, bisognoso di un avvocato per farsi

pagare le retribuzioni insolute, non rientri nella soglia di

ammissibilità.

Non si deve però disperare: ci sono altre soluzioni!

5. QUALI ALTERNATIVE AL GRATUITO PATROCINIO?

Con la riforma Bersani è stata consentita all’avvocatura, e la cosa

rileva in particolare per gli avvocati del lavoro, l’applicazione di

metodi di pagamento diversi dall’applicazione del tariffario: si può

così concordare con l’avvocato formule alternative per recuperare il

proprio credito, anche senza dover anticipare alcuna somma

e rinviando all’incasso della retribuzione e del TFR il pagamento della

parcella.

Lo svincolo dell’avvocato dal rispetto obbligatorio della tariffa

professionale ha permesso di concordare con i clienti forme di

pagamento in percentuale o a forfait che prima mancavano limitando

l’accesso al diritto di difesa.

Oggi si può perciò pattuire il pagamento del legale solo all’esito del

recupero delle somme e d in ragione del quantum incassato , così

evitando sia che l’esborso possa essere maggiore di quanto ottenuto

sia i rischi dell’incognito.

6. COS'E' IL COMPENSO FORFETARIO?

In alternativa al Patto di Quota Lite, che come hai visto

proporzionalizza il compenso del legale all'entità delle somme

recuperate, vi può anche essere la forfetizzazione dei costi

dell'avvocato.

In tal modo, se si ritiene che sia più utile non aderire al patto in

percentuale si può chiedere all'avvocato che anticipatamente

quantifichi a forfait il suo costo per ogni fase processuale. Ad

esempio, si può concordare una somma fissa a favore dell'avvocato

per ottenere arrivare fino al pignoramento del debitore/datore

oppure fino alla sentenza di condanna.

Questa strada può essere percorsa quando non si sa ancora se si

vuole arrivare fino in fondo e si vuole potersi fermare al termine di

ogni fase del recupero dei crediti da lavoro.

7. SI POSSONO AVERE CERTEZZE?

Con queste soluzioni di patto quota lite, il recupero dei crediti da

retribuzione e TFR, in sofferenza, avviene senza rischi e riducendo al

minimo il costo per spese legali in quanto la parcella verrà

liquidata soltanto in caso di buon esito della pratica ed in

proporzione alla somma effettivamente recuperata seguendo lo

schema di attività per step qui sotto riportato, nel distinguo fra

recupero giudiziale o recupero stragiudiziale del credito.

Si, perché il patto di quota lite, ma pure il compenso forfetario,

possono ben garantire risultati ancor più aggressivi ed

economicamente soddisfacenti perché consentono di proseguire

comunque nel recupero del credito da lavoro senza dover sostenere

costi aggiuntivi.

Ogni valutazione su cosa fare e che investimento sostenere per i propri

crediti possono così essere anticipati, prima di dare inizio al recupero

crediti, con una pianificazione certa e serena di costi e attività.

8. QUALI SCELTE E QUALI TAPPE?

Vediamo qui sotto uno schematico riepilogo per fasi del recupero dei

propri crediti da lavoro:

9. COME INIZIARE?

Nel corso del primo colloquio con l'avvocato, dopo una prima verifica

presso le banche dati informative (CCIAA, Registro Protesti, Registro

Beni Immobiliari, PRA etc.), ciascun caso dovrà essere sottoposto ad

un attento screening preventivo circa la possibilità di un effettivo

recupero delle somme dovute.

A questo punto, negli studi con avvocati abilitati ed iscritti negli

appositi elenchi dell’Ordine degli Avvocati, si verificherà se il

dipendente ha diritto al gratuito patrocinio per le cause civil i o se

può essere di suo interesse anche l’utilizzo di strumenti

compensativi forfetari come il patto di quota lite.

Per tutti coloro che non rispettano i requisiti reddituali minimi, o che

non hanno il tempo necessario all’ammissione al beneficio, in relazione

all’ammontare del credito per cui si intende agire, vi sono gli accennati

altri rimedi validamente profittevoli come il patto di quota lite ed il

compenso forfetario, da concordare prima dell'inizio della procedura

di recupero del credito.

10. QUALI STRADE PERCORRERE?

Di seguito, l’attività dell’avvocato prevede una velocissima fase di

recupero stragiudiziale con una possibile, ma non indispensabile,

intimazione di pagamento a mezzo lettera raccomandata.

In difetto di riscontro positivo alle diffide inviate, il legale del lavoro

farà seguire la fase giudiziale con il ricorso al Giudice del Lavoro e,

successivamente, quella dell’esecuzione forzata avanti il Giudice

dell'Esecuzione.

11. DEVO RICORRERE AL TRIBUNALE?

Si, il passaggio alla fase giudiziale comporta il rivolgersi al Tribunale

del Lavoro, ovvero alla sezione specializzata presente presso ogni sede

principale di Tribunale Circondariale. Il Tribunale competente è in linea

di massima quello del luogo ove si è svolto il rapporto di lavoro, dove

questo è cessato o quello del luogo ove ha sede il soggetto datoriale.

12. QUALE PROCEDURA?

Per i lavoratori l'accesso alla giustizia è facilitato dalla previsione da

parte del legislatore della possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo

su cedolino (art. 633 c.p.c.).

E' infatti previsto che chi vanta un credito fondato su prove

documentali (la busta paga è ritenuta tale) può usufruire di una

procedura speciale che consente di ottenere in pochi giorni (da meno

di una decina a poco più del doppio) l'emissione da parte del giudice di

un ordine di ingiunzione nei confronti del datore di lavoro per il

pagamento immediato di un importo pari alle somme indicate in libro

paga maggiorate di interessi e spese legali.

13. COS'E' IL DECRETO INGIUNTIVO SU CEDOLINO?

L'emissione del decreto ingiuntivo (questo è il nome esatto del

provvedimento richiesto) non avviene in contraddittorio e la parte

avversaria può dire la sua solo dopo la sua comunicazione (a mezzo

notifica.)

Per ottenere il provvedimento del Giudice favorevole al

dipendente è necessario depositare un ricorso per decreto

ingiuntivo con allegato il cedolino paga non saldato.

Il ricorso deve essere sempre sottoscritto da un avvocato.

Come avrai capito è fondamentale avere a proprie mani le buste paga

di cui si chiede il pagamento: questo perché, altrimenti, il Giudice non

ha la possibilità di verificare l'esistenza di una prova che attesti l'entità

del credito per cui si procede.

14. COSA FARE SE MANCANO I CEDOLINI?

Sovente accade che il datore di lavoro non consegni tutte le buste

paga e, magari, ometta propria l'ultima che contiene anche il computo

del TFR e delle altre competenze di fine rapporto.

In tale caso non ci si deve però arrendere: la stessa ingiunzione si

può anche richiedere per la consegna dei cedolini mancanti.

Il Giudice, verificata l'esistenza del rapporto di lavoro intercorso,

emetterà decreto d'ingiunzione con l'ordine di consegnare quanto

omesso e condannerà il datore anche a rifondere le spese legali per

tale attività. Per consentire la conferma del precedente rapporto

lavorativo basterà in tal caso allegare al ricorso la lettera di

assunzione, le precedenti buste paga o ogni altro documento

proveniente dal datore di lavoro (lettera di assunzione, prospetto

riepilogativo etc.).

15. COME SI COMUNICA L'INGIUNZIONE?

Dopo l'emissione del decreto ingiuntivo si dovrà provvedere alla sua

notificazione al debitore a mezzo Ufficiali Giudiziari: in generale, chi

riceve un'ingiunzione di pagamento del tribunale ha 40 giorni dalla

ricezione dell'atto notificato per fare opposizione all'ordine del Giudice

e dare così inizio ad una causa ordinaria per l'accertamento

dell'effettività del debito.

Se il debitore (datore di lavoro) non solleva opposizione, decorso

il termine di 40 giorni, il Giudice (su istanza dell'avvocato)

dichiara il decreto ingiuntivo definitivo e da qual momento si può

avviare l'attività che porterà al pignoramento dei beni del debitore con

la richiesta di apposizione della formula esecutiva, ovvero dell'ordine

agli ufficiali giudiziari ed alle cancellerie (in calce al decreto) di darvi

esecuzione.

16. SI POSSONO ABBREVIARE I TEMPI?

Si. Nei decreti ingiuntivi nascenti da crediti da lavoro si ha

un'accelerazione del procedimento: su istanza dell'avvocato,

infatti, il decreto viene emesso provvisoriamente esecutivo fin

da subito, consentendo così l'avvio immediato di ogni attività volta ad

aggredire il patrimonio del soggetto moroso (art. 642 c.p.c.).

Assieme al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo può

essere notificato al debitore anche il precetto ovvero

l'intimazione con cui si da quello che può essere definito l'ultimo avviso

prima di giungere al pignoramento dei suoi beni.

In via ordinaria, il precetto sottoscritto dall'avvocato deve concedere

un termine di 10 giorni all'intimato (qui, il datore o ex datore di lavoro)

per pagare l'importo ivi indicato, costituito da quanto non pagato in

cedolino, gli interessi e le spese legali liquidate in decreto ingiuntivo

oltre a quelle inerenti il precetto medesimo (art. 480 c.p.c.).

Ancorché si tratti di prassi non diffusa, in ragione della natura del

credito e dell'urgenza del suo incasso, l'avvocato può chiedere al

Giudice del lavoro che emette il decreto anche di esentarlo

dall'aspettare il termine di 10 giorni prima di passare al pignoramento.

Al verificarsi di tali condizioni, il pignoramento può essere chiesto

nello stesso momento in cui si porta in notifica il decreto

ingiuntivo unitamente al precetto (a circa 20 giorni dalla

richiesta).

17. COME ATTACCARE IL PATRIMONIO DEL DEBITORE?

Il pignoramento è il primo atto di esecuzione e serve per aggredire il

patrimonio del debitore e soddisfarsi su di esso: ciò può avvenire su

beni mobili, beni immobili e su crediti presenti presso terzi.

Si può perciò chiedere, sempre a mezzo del proprio avvocato,

che i beni del debitore siano venduti all'asta per soddisfarsi sul

loro ricavato o che i crediti del debitore verso soggetti terzi siano

messi a disposizione e pagati direttamente al lavoratore fino alla

concorrenza del suo credito.

18. SI POSSONO PIGNORARE I CREDITI DEL DEBITORE?

Sì e quest'ultimo caso può essere molto più profittevole perché, senza

cercare la messa in vendita di beni di scarso realizzo, si possono

aggredire i depositi in banca o i crediti verso i clienti dell'azienda. Ciò è

ottenibile in poche settimane e spesso può creare una pressione

insostenibile nei confronti del debitore che vede congelati i propri conti

bancari o messi in pericolo i più ampi rapporti con la propria clientela.

Si deve, infatti, sapere che dopo il pignoramento si apre sempre un

processo di esecuzione con un iter procedurale che, se da un lato

condurrà alla liquidazione coattiva della parte di patrimonio datoriale

aggredito, dall'altro occuperà un periodo che può protrarsi anche per

alcuni mesi.

Per questa ragione si deve sempre ricordare che il fattore tempo è

essenziale e che chi comincia prima ha le migliori chances di ottenere

dei risultati positivi.

Tuttavia, molto spesso questo non basta: la crisi economica porta le

aziende vicine al collasso, o persino oltre, ed è perciò necessario

adottare terapie d’urto per affrontare situazioni estreme.

19. COSA FARE SE NON SI TROVANO BENI?

In carenza di risultato dell'attività esecutiva, ovvero in presenza di

pignoramenti negativi, vi sarà la possibilità di proporre istanza di

fallimento.

Il lavoratore creditore ed il suo avvocato con il gratuito patrocinio

devono perciò essere pronti a fronteggiare l’inerzia del datore anche

dopo l’ingiunzione del Giudice: in questo caso si deve avere la giusta

determinazione per far consentire al proprio legale di presentare

anche l’eventuale istanza di fallimento nei confronti del datore di

lavoro (ancora attuale o già ex).

20. E CON LA RICHIESTA DI FALLIMENTO?

Giunti a questo punto, anche i datori di lavoro più irriducibili mollano

la presa e pagano tutto (interessi e rivalutazione compresi).

Il percorso complessivamente ora descritto non occupa più di 70/120

giorni.

Si deve, tuttavia, ricordare che la crisi ha ridotto molte imprese allo

stato di decozione cosicché al decreto ingiuntivo del dipendente può

seguire la dichiarazione di fallimento dell’ex datore di lavoro. Questo

però non è necessariamente un danno.

21. COS'E' FONDO DI GARANZIA DELL'INPS?

La richiesta di fallimento dell'ex datore di lavoro ha, infatti, sia lo

scopo di indurre il pagamento, quale extrema ratio di salvezza

dell'imprenditore, sia, in ultima alternativa, il consentire dopo il

fallimento l'insinuazione al passivo fallimentare e l'erogazione dal

Fondo di Garanzia dell'INPS di almeno una parte del credito maturato.

Presso l’INPS esiste, infatti, un Fondo di Garanzia che copre e paga

le ultime 3 mensilità e d il TFR dei lavoratori delle imprese fallite che

siano state insolventi con i propri dipendenti. Il presupposto per il

pagamento da parte dell’ente previdenziale è, appunto, che sia

stato dichiarato il fallimento e che il lavoratore presenti istanza di

ammissione al passivo fallimentare. La richiesta di erogazione può

avvenire anche dando la sola prova di esecuzione negativa sul

patrimonio dell'imprenditore.

22. QUANDO CHIEDERE IL GRATUITO PATROCINIO?

Avendo presente tutta la sequenza dei passaggi sopra descritti, è

importante sapere che tutte le attività processuali descritte possono

essere assistite dal Gratuito Patrocinio, ovvero che tutte le attività di

assistenza legale giudiziale possono essere pagate direttamente

dallo Stato in presenza dei requisiti reddituali e soggettivi.

Per tutte queste ragioni è essenziale che l’avvocato nominato con il

gratuito patrocinio si attivi da subito per far autorizzare dal proprio

Consiglio dell’Ordine sia la proposizione del ricorso per decreto

ingiuntivo (su cedolino) che l’eventuale e successiva istanza di

fallimento.

Ecco uno schema riepilogativo del percorso di recupero del credito:

Per comune utilità riportiamo qui sotto un esempio di patto di quota lite

per il recupero integrale di retribuzioni e TFR un esempio di patto

forfetario (entrambi si ispirano all'orientamento ed ai facsimili dell'Ordine

degli Avvocati di Milano):

1.

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER

RECUPERO CREDITI DA LAVORO

CON PATTO DI QUOTA LITE SENZA ANTICIPI

Con la presente il sig. ……………………………………….., nato a ………. il

…………, C.F. …………, residente in ………………, via …………………………,

in proprio / quale legale rappresentante di ……………………………, con sede

in ……………………, P. IVA …………………………, come da visura CCIAA che si

allega al presente, o quale rappresentante di ……………… (persona

fisica),

identificato dall’avv. ........................... a mezzo (documento)

…………….. rilasciato da (autorità) ……………………… in data ….……….. di cui

si allega copia,

ricevuta l’informativa e prestato consenso al trattamento dei dati

personali ai sensi di legge,

CONFERISCE / CONFERMA

all’avv. ………………… l’incarico senza anticipi di assistenza,

rappresentanza, consulenza e difesa nella vertenza

giudiziale/stragiudiziale contro l’ex datore di lavoro …………..……, avente

ad oggetto per il recupero di crediti da lavoro (retribuzione – TFR –

straordinari), ed avente valore ………………,

pattuisce

con il sottoscrivente professionista, che accetta, il compenso per le

prestazioni professionali come segue:

• nella misura percentuale del …… % del risultato finale se questo

è raggiunto prima del giudizio (patto di quota lite stragiudiziale),

oltre agli accessori di legge.

• o nella misura percentuale del …… % del risultato finale se

questo è ottenuto nel corso del giudizio (patto di quota lite

giudiziale), salvo quanto liquidato in DI o Sentenza con

distrazione a favore del procuratore e oltre gli accessori di legge.

• solo all’esito del procedimento ed in esclusivo caso di mancato

recupero dopo l’esecuzione, spese documentate (bolli,

raccomandate, spese perizie, imposte – se dovute – e simili)

complessivamente affrontate.

Il compenso come sopra pattuito viene ritenuto da entrambe le parti

congruo e soddisfacente per l’incarico professionale conferito nonché

frutto di una comparazione equilibrata dei rispettivi interessi.

L’avvocato è autorizzato dal cliente a farsi versare direttamente da

controparte le spese legali poste a carico di quest’ultima (e ciò nei

limiti del compenso percentuale pattuito nel presente accordo) nonché

a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla

controparte sino a soddisfazione delle parcelle emesse per tutta

l’attività compiuta ai sensi dell’art. 44 del codice deontologico forense.

In caso di recesso rimane l’obbligo di corrispondere al professionista le

spese sostenute ed il compenso dovuto per l’attività già svolta

conformemente alle tariffe professionali di cui al DM 127/2004 ed alle

tabelle per le spese sub all. 2).

Allegati:

1. informativa privacy;

2. tabelle spese particolari di Studio;

3. copia documenti identificativi del cliente.

San Donà di Piave, ……………. 2010

Firma Cliente …………………………………..

Firma Avvocato.............................

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER

RECUPERO CREDITI DA LAVORO

CON PATTO DI COMPENSO FORFETARIO

Con la presente il sig. ……………………………………….., nato a ………. il

…………, C.F. …………, residente in ………………, via …………………………, in

proprio / quale legale rappresentante di ……………………………, con sede in

……………………, P. IVA …………………………, come da visura CCIAA che si

allega al presente, o quale rappresentante di ……………… (persona

fisica), identificato dall’avv.…………..a mezzo (documento) ……………..

rilasciato da (autorità) ……………………... in data ….……….. di cui si allega

copia, ricevuta l’informativa e prestato consenso al trattamento dei

dati personali ai sensi di legge nonché l'informativa sulle possibilità di

mediazione della controversia,

CONFERISCE / CONFERMA

all’avv. ………………… l’incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza

e difesa nella vertenza giudiziale/stragiudiziale contro …………..……,

avente ad oggetto ……………………………….., ed avente valore ………………,

PATTUISCE

con il predetto professionista, che accetta, il compenso per le

prestazioni professionali da svolgersi fino

a ........................................ come segue:

- nella misura forfettaria di euro …………………, oltre al rimborso delle

anticipazioni che verranno documentate, alle spese particolari di studio

indicate nella tabella allegata sub all. 2, al 12,5% per spese generali, 2

% CNPA ed IVA.

Tuttavia in caso di liquidazione giudiziale delle spese legali, in favore

del cliente e a carico di controparte, in misura superiore al compenso

sopra pattuito, si conviene che il maggior importo liquidato rimane di

competenza esclusiva del professionista.

Il compenso come sopra pattuito viene ritenuto da entrambe le parti

congruo e soddisfacente per l’incarico professionale conferito.

L’avvocato è autorizzato dal cliente a farsi versare direttamente da

controparte le spese legali poste a carico di quest’ultima nonché a

trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla

controparte sino a soddisfazione delle parcelle emesse per tutta

l’attività compiuta ai sensi dell’art. 44 del codice deontologico forense.

In caso di recesso rimane l’obbligo di corrispondere al professionista le

spese sostenute ed il compenso dovuto per l’attività già svolta

conformemente alle tariffe professionali di cui al DM 127/2004 ed alle

tabelle per le spese sub all. 2).

Allegati:

1. informativa privacy;

2. tabelle spese particolari di Studio;

3. copia documenti identificativi del cliente;

4. Informativa mediazione.

San Donà di Piave, ……………. 2010

Firma Cliente …………………………………..

Firma Avvocato.............................

Con questa "guida breve" ognuno potrà avere in sue mani gli

elementi essenziali della disciplina del recupero crediti di lavoro

che, nella fase giudiziale dell'impugnativa può essere assistito

anche con il patrocinio a spese dello Stato.

Ricordate che, per non commettere errori che complichino la

gestione della propria posizione, è bene rivolgersi sempre, e da

subito, al proprio avvocato senza perdere tempo.

Per segnalare eventuali imprecisioni, refusi o suggerire dei

miglioramenti, l'indirizzo a cui scrivere è Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Se desideri redistribuire questa guida o citarne alcuni passaggi sul

tuo sito, Ti prego di indicare come fonte la pagina principale:

http:/ /www.avvocati.venezia.it

Studio di Consulenza Legale Tributaria e del Lavoro

Eraclea - Via Fausta 52 - tel. 0421/23.21.72 r.a. - fax 0421/23.24.44

San Donà di Piave – via Jesolo 46

Treviso – via San Pelajo 133/A

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