Istanza di rinvio dell'esecuzione proposta dal difensore  

L'art. 648 c.p.p. dispone che sono irrevocabili le sentenze, i decreti penale contro i quali non è più ammessa impugnazione (salva la revisione), questa è la nozione di giudicato formale. Da ciò consegue che l'accertamento in ordine all'imputazione e alla responsabilità dell'imputato, contenuto nella sentenza o decreto, diviene definitivo (c.d. giudicato sostanziale).

La stabilità del giudicato è garantita dalla regola che l'imputato prosciolto o condannato (con sentenza o decreto irrevocabile), non può essere sottoposto ad un nuovo procedimento per lo stesso fatto: ne bis in idem.

Le sentenze di condanna irrevocabile vanno annotate per opportuna conoscenza nel casellario giudiziale.

L'esecuzione penale riguarda le attività successive alla formazione del giudicato.

L'esecuzione ha ad oggetto sia la pena sia la misura di sicurezza contemplate nel "titolo esecutivo" (sentenza, ordinanza, decreto) da porre, appunto, in esecuzione. In materia intervengono tre organi con compiti distinti: PM, Giudice dell'Esecuzione Penale, Magistrato di sorveglianza.

Il PM è l'organo promotore dell'esecuzione penale, ha il potere di emettere l'ordine di carcerazione e quello di scarcerazione. Il suo potere non ha spazi di discrezionalità trattandosi di mera attuazione di un titolo esecutivo del Giudice.

Il Giudice dell'esecuzione è l'organo giudiziario che ha deliberato il provvedimento da eseguire ed è chiamato a decidere tutte le questioni che possono insorgere nel corso dell'esecuzione stessa. La magistratura di sorveglianza interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione custodiale, di esecuzione di sanzioni sostitutive e di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza.

***

A cosa serve: l'istanza di cui all'art. 684 c.p.p. serve per richiedere il rinvio dell'esecuzione della pena

Soggetti interessati: interessato e suo difensore munito di procura speciale ex art. 122 c.p.p.

Termini inerenti: l'istanza si propone a seconda dei casi o prima dell'esecuzione della pena, o durante il periodo di esecuzione

Spunti e approfondimenti: per quanto riguarda il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, ex art. 146, c. 1, c.p., l'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita: 1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta; 2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni 1; 3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, c. 2 c.p.p., ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative. Ex c. 2, nei casi previsti dai numeri 1 ) e 2) del c. 1 il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del Codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre 2 mesi. Per quanto riguarda il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena, ex art. 147, c. 1, c.p., l'esecuzione di una pena può essere differita: 1) se è presentata domanda di grazia (artt. 174; 681 c.p.p.), e l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell'articolo precedente; 2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica; 3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a 3 anni. Ex 2° comma, nel caso indicato nel numero 1, l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a 6 mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata. Ex c. 3, nel caso indicato nel numero 3) del c. 1 il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del Codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre. Ex c. 4, il provvedimento di cui al c. 1 non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti

Chi è competente a conoscere l'atto: ex art. 70, L. 26 luglio 1975, n. 354, l'istanza va proposta al Tribunale di Sorveglianza competente.