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Diritto di Autore

Sono stato incaricato da una impresa edile di predisporre un pannello pubblicitario al fine di divulgare un progetto relativo alla costruzione di un villaggio residenziale e relativa urbanizzazione. A tal fine ho utilizzato una fotografia, reperita in un centro di riproduzioni e stampa della zona, che ritraeva il paesaggio ove sarebbe sorto il villaggio. Per meglio valorizzare l'importanza del progetto ho rappresentato sul pannello il paesaggio così come si presentava prima dell'l'intervento di edificazione (tramite la predetta fotografia) e come si sarebbe trasformato dopo le opere edili (grazie a delle elaborazioni grafiche). Purtroppo a seguito della presentazione del progetto è sorto un problema, l'autore della fotografia ne ha rivendicato la proprietà. Il suo autore pretende un risarcimento danni per violazione del diritto d'autore. Preciso che la fotografia è meramente rappresentativa del paesaggio e che sullimmagine non compariva alcuna data né firma. Dopo alcune ricerche ho scoperto che l'autore dell'immagine non è un fotografo professionista. Vorrei sapere se la richiesta dell'autore è fondata e se devo temere qualcosa?

La fattispecie in oggetto è regolata dalla L. n. 633/41, e succ. modifiche, (di seguito denominata semplicemente L.d.a.) emanata dal Legislatore per disciplinare il diritto d'autore ed i diritti ad esso connessi.

La L.d.a. prevede tre diverse categorie di immagini fotografiche: le fotografie creative, protette come opere dell'ingegno ai sensi dell'art. 2, c. 1, n. 7, le semplici fotografie, ovvero immagini non creative ottenute con il processo fotografico o con processo analogo e tutelate ai sensi degli art. 87 e sgg. nell'ambito dei diritti connessi e le fotografie di scritti, documenti, carte d'affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti similari che sono escluse anche dalla tutela accordata alle semplici fotografie.

Dal tenore del quesito, appare che la fotografia da Lei usata sul pannello divulgativo per rappresentare il paesaggio prima della realizzazione del villaggio residenziale, dovrebbe rientrare di buon diritto nella tipologia delle "semplici fotografie".

La L.d.a., infatti, riconosce l'opera fotografica come vera e propria opera dell'ingegno se possiede un valore artistico e connotati di creatività tali da far considerare predominante l'intervento compositivo del fotografo.

In tal senso la Corte d'Appello di Milano con Sentenza del 7.11.00 afferma "non è protetta dal diritto d'autore la fotografia che non va oltre la precisa e nitida riproduzione degli oggetti scelti, non trasmette alcuna reinterpretazione soggettiva della realtà, non evoca alcuna suggestione, pur trattandosi di un buon prodotto artigianale, che non si discosta, per tecnica ed impostazione concettuale, da tante analoghe riproduzioni fotografiche di oggetti della vita comune, che vengono riprodotti al meglio senza alcuna pretesa se non quella di ottenere una gradevole immagine degli stessi".

Sempre dello stesso orientamento è anche la Sentenza del Tribunale di Milano del 28.06.93 che asserisce "la tutela dell'opera di carattere creativo nel campo della fotografia è operante tutte le volte che il fotografo non si sia limitato ad una riproduzione della realtà, sebbene attraverso procedure tecnicamente sofisticate, ma abbia inserito nell'opera la propria fantasia, il proprio gusto e la propria sensibilità, così da trasmettere le proprie emozioni a chi esamini la fotografia in tal guisa realizzata; dal punto di vista tecnico l'autore curerà particolari luci, scorci, inquadrature e simili, nel tentativo di aggiungere una dose di immaginazione alla riproduzione meccanica del soggetto".

La succitata normativa prevede, qualora si tratti di semplici fotografie, che al fotografo siano corrisposti i diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio. La tutela dura venti anni dalla data di realizzazione della fotografia.

In merito il legislatore ha adottato anche un altro principio, sicuramente favorevole alla diffusione delle opere fotografiche. L'art. 90 L.d.a. prescrive, infatti, che per utilizzare immagini o fotografie altrui occorre riportare per ogni esemplare della foto "il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel secondo comma dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; la data dell'anno di produzione della fotografia; il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata".

In tale ipotesi il fotografo avrà diritto ad un equo compenso.

In caso di mancanza di tali informazioni, la riproduzione delle foto non si considera abusiva qualora il fotografo -  o il suo datore di lavoro -  non provino la malafede di chi le ha riprodotte.

Infine, nessun diritto sarà dovuto qualora il fotografo abbia ceduto il negativo, caso in cui l'art 89 L.d.a. presume anche la cessione del diritto di riproduzione.

Alla luce delle sopra esposte argomentazioni paiono destituite di ogni fondamento le richieste risarcitorie avanzate dall'autore della fotografia.

Richieste che troverebbero accoglimento in sede giudiziaria, in punto di an, solo qualora alla foto de qua fosse riconosciuta valenza artistica.

La tutela accordata dal legislatore alle opere frutto dell'ingegno comprende, infatti, la rifusione del danno morale nonché di quello patrimoniale.

Ho realizzato un sito web, vorrei sapere se è possibile applicare la tutela prevista dalla legge sul diritto di autore?

La questione pregiudiziale che si pone nel nostro caso è individuare se il sito web possa essere in astratto oggetto di tutela da parte della legge sul diritto di autore, pur non avendo il legislatore espressamente contemplato in quella normativa il sito web o l'opera multimediale tra le esemplificazioni delle opere protette indicate dall'art. 2 l.d.a.

Il sito web, per sua natura, è costituito da un insieme di elementi che di per sé costituiscono opere dell'ingegno; infatti, anche nel caso di specie, il sito web (omissis) è costituito da testi, immagini, elementi grafici, codice, software , che coesistono e sono combinati in un unico prodotto.

La consultazione dell'opera in questione è permessa da un software detto Browser di navigazione, che interpreta il linguaggio con cui è stato realizzato il sito e ne permette la visualizzazione in pagine all'utente.

Proprio in considerazione della pluralità di elementi che costituiscono il sito web, occorre distinguere se nel caso di specie tale opera possa essere qualificata come opera collettiva ai sensi dell'art. 3 l.d.a. ovvero come opera comune ai sensi dell'art. 10 l.d.a.

Nell'ipotesi in cui l'opera sia il risultato del contributo indistinguibile ed inscindibile di più soggetti, il diritto d'autore appartiene, in comune, a tutti i coautori (art. 10 l.d.a.) e risulta pertanto applicabile la normativa sulla comunione di cui agli art. 1100 C.C. e ss., mentre, se l'opera è costituita "dalla riunione di opere o di parti di opere che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento a un determinato fine", i diritti spettano al coordinatore dell'opera "indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di Autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte" ( artt. 3 e 7 l.d.a.).

In relazione al fatto che la realizzazione del sito nel suo complesso viene attribuita ad unico soggetto giuridico, la società produttrice, che è in buona sostanza "l'assemblatore e coordinatore dell'opera", cioè il soggetto che ha reso possibile la coesistenza delle diverse parti (codice, grafica, foto, testi) in un unica "opera", a questa spetterà la tutela del diritto d'autore dell'opera collettiva.

Si esclude l'applicabilità dell'art. 10 l.d.a., in quanto il contributo dei soggetti è scindibile e distinguibile (autore della grafica, autore delle foto, autore del codice,etc.).

Pertanto, sotto il profilo della legittimazione attiva in un eventuale procedimento giudiziario in cui potrebbe essere richiesto di accertare e dichiarare eventuali violazioni del diritto d'Autore sull'intera opera, trattandosi di opera collettiva ai sensi dell'art. 3 l.d.a., questa spetterà alla società produttrice, salvo comunque ed impregiudicato il diritto d'autore sulle singole opere o parti di opere della composizione, per i rispettivi autori.

Sul piano contenutistico, la dottrina, nel tempo, ha cercato di ricondurre l'opera multimediale (sito web, dvd multimediale, et alia) a generi di opere diversi fra loro, al fine di estendervi in via analogica la tutela prevista dalla legge 633/41.

L'opera multimediale è stata accostata di volta in volta alla categoria prevista dall'art. 2 n. 8 l.d.a. programmi per elaboratore, in considerazione del fatto che la creazione di un sito web o di un'opera multimediale presuppone un'attività di programmazione prevalente rispetto alle altre attività, ovvero alla categoria delle banche di dati (art. 2 n. 9 l.d.a.).

Pare più accreditata, tuttavia, la teoria secondo la quale le singole parti che compongono l'opera godono di tutela autonoma; a titolo esemplificativo, la grafica di un sito (layout), pur non rientrando nelle categorie tipiche di opere dell'ingegno previste dall'art. 2 l.d.a., se originale, è meritevole di tutela al pari di qualsiasi altra immagine artistica compresa nella elencazione dell'art. 2 l.d.a.

Da quanto precede emerge con sufficiente sicurezza che, a prescindere dalla riconduzione del sito web ad una piuttosto che ad un'altra categoria prevista dalla legge sul diritto di autore, in astratto il sito Internet risulta essere tutelato dalla legge sul diritto di autore; occorre ricordare, però, che in concreto il presupposto per ritenere applicabile la predetta legge è rappresentato dall'esistenza di un'opera dell'ingegno caratterizzata da originalità e novità oggettiva (c.d. «creatività»), presupposti che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione sono integrati anche in presenza di un livello minimo di creatività, che deve essere, tuttavia, sempre presente.

Categoria: Informazioni di contenuto legale