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Cessione del credito

Cos'è la cessione del credito?

La cessione del credito, disciplinata dagli artt. 1260 e ss. del codice civile, consiste nel trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, del credito di un soggetto, il cedente, in favore di un altro soggetto, il cessionario, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Il soggetto tenuto all'adempimento nei confronti del cessionario prende il nome di debitore ceduto.

L'ordinamento privatistico contempla una pluralità di istituti giuridici riconducibile alla generale fattispecie della cessione del credito. Anche l'ordinamento pubblicistico prevede alcune norme in materia e, in special modo, disciplina il caso in cui il creditore ceduto sia un soggetto pubblico.

Quali sono i presupposti della cessione del credito?

I presupposti della cessione del credito sono due:

1.      La titolarità della posizione soggettiva da cedere;

2.      La disponibilità della posizione soggettiva da parte del titolare (restano esclusi, pertanto, dal novero dei diritti cedibili i cd. diritti indisponibili, dichiarati tali dalla legge o indisponibili per loro natura, perché in tal caso vi è difetto di legittimazione a disporre).

Non sono disponibili, generalmente, alcune situazioni soggettive inerenti alla persona del titolare (come ad esempio i crediti per alimenti) oppure intimamente connesse con una posizione soggettiva più ampia, come avviene ad esempio con riferimento ai cd. diritti potestativi. ( In dottrina si è discusso circa la cedibilità del patto di riscatto, che risulta indisponibile e incedibile se configurato come diritto potestativo di recesso, e invece cedibile se considerato come condizione risolutiva del contratto).

Per quanto concerne i cd. diritti accessori, di regola è ammessa la loro cessione unitamente ai diritti principali cui ineriscono, ma in taluni casi è ammissibile anche una cessione autonoma (ciò vale ad esempio per la cessione del diritto agli interessi).

Qual è la disciplina della cessione del credito?

La cessione del credito è un contratto bilaterale (tra cedente e cessionario) con efficacia reale (il trasferimento del diritto avviene con il raggiungimento dell'accordo e a seguito della notifica al debitore).

Il creditore cedente aliena al cessionario il proprio diritto di credito, dietro il pagamento di un corrispettivo o a titolo gratuito. Se si tratta di cessione a titolo oneroso, il creditore cedente dovrà garantire l'esistenza e la validità del diritto di credito; se si tratta, invece, di cessione a titolo gratuito, il creditore cedente risponderà al cessionario solo per evizione.

Cosa indicano i termini "credito" e "debito" della cessione?

I termini "credito" e "debito" non hanno una definizione legislativa: sono utilizzati nel codice come sinonimi della locuzione "prestazione oggetto dell'obbligazione", identificando, nel primo caso, la posizione del creditore e, nel secondo, quella del debitore.

Che valore ha la notifica al terzo nella cessione del credito?

La notifica al terzo dell'avvenuta cessione è necessaria per rendere efficace il negozio; qualora essa manchi ed il debitore esegua la prestazione nei confronti del creditore cedente, questo comportamento non gli potrà essere imputato e far sorgere in capo ad esso alcuna responsabilità: se il debitore ceduto, dunque, adempie al cedente invece che al cessionario egli è liberato dall'obbligazione a meno che il cessionario non provi che il ceduto era a conoscenza dell'esistenza della cessione. In questo caso il ceduto dovrà pagare nuovamente al cessionario, salvo vedersi poi restituito il pagamento dal cedente.

Il terzo, a seguito della notifica, subentra nella titolarità del diritto il cui oggetto e i cui elementi accessori (garanzie reali e personali, privilegi) non mutano per l'avvenuta cessione, ma vengono anzi mantenuti.

Qual è il contenuto dell'obbligazione del cedente?

A seconda del contenuto dell'obbligazione del cedente, la cessione può essere:

1.      Pro soluto:Quando il cedente non deve rispondere dell'eventuale inadempienza(solvibilità) del debitore.

2.      Pro solvendo:Quando invece il cedente risponde dell'eventuale inadempienza del debitore.

Ulteriore figura di cessione è la cessione del credito in garanzia, che si configura come ipotesi intermedia fra pegno di crediti e cessione pro solvendo ("in funzione di adempimento").

Cosa avviene in caso di più cessioni dello stesso diritto di credito?

Se sono avvenute più cessioni dello stesso diritto di credito sarà valida la cessione la cui notifica è stata per prima conosciuta dal debitore.

Si può escludere la cedibilità di un credito?

L'art. 1260 c.c. prevede che: "Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione».In quest'ultimo caso, se il cedente viola il patto sarà obbligato al risarcimento verso il debitore ceduto, ma la cessione avrà comunque effetti, salvo si dimostri la malafede del cessionario.

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