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INAMMISSIBILE IL DEPOSITO TELEMATICO DELLA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Recentemente il Tribunale di Padova, ma in precedenza anche altri Tribunali, con ordinanza 28 Agosto -1 Settembre 2014 ha dichiarato inammissibile il deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta, non rientrando tale atto tra quelli previsti nell’art. 35 del D.M. 44/11.

E’ stato osservato che, giusta l’art. 16 bis del D.L. 179/2012 è obbligatorio, per i procedimenti iniziati dopo il 30.06.2014, il deposito telematico dei soli atti endoprocedimentali, mentre nulla è previsto per il deposito degli atti introduttivi delle parti.

Attenzione, quindi, perché dall’inammissibilità della costituzione in giudizio mediante deposito telematico della comparsa di risposta, consegue non solo la dichiarazione di contumacia della parte che intendeva costituirsi, ma possono derivare anche conseguenze gravi per l’Avvocato sia sotto il profilo deontologico che della responsabilità professionale.