Stampa

" La Notizia della Settimana"

RICONOSCIUTO AI DIFENSORI IL POTERE DI AUTENTICA DELLE COPIE DEGLI ATTI GIUDIZIARI CONTENUTI NEL FASCICOLO INFORMATICO

Il D.Lg.s. n. 90/2014 in tema di misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, prevede che le copie informatiche, anche per immagini, di atti processuali di parte e degli ausiliari del Giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nell'articolo 16 bis, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere.

Tra gli altri, il difensore può estrarre duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui sopra e soprattutto attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.

Ovviamente le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico hanno il valore di originale se munite dell'attestazione di conformità del difensore, prevista dalla richiamata legge.

Indubbiamente è un passo avanti per la semplificazione e la velocizzazione dell'attività giudiziaria