IL WELFARE PER GLI AVVOCATI: MICROCREDITO

Uno dei principali punti del programma della lista “ VOLTIAMO PAGINA con Paolo Nesta e Carlo Testa”, che sarà presentata alle prossime elezioni del COA di Roma, riguarda la conclusione di specifica convenzione con l’Ente Nazionale Microcredito per consentire agli Avvocati di accedere ai Fondi Europei e per ottenere, a condizioni di estremo favore, prestiti fino ad € 25.000,00.

E’ un obiettivo concreto e raggiungibile, che consentirà ai Colleghi, in particolare ai più giovani ma non solo, di ottenere finanziamenti ed erogazioni a fondo perduto per soddisfare le loro esigenze professionali.

Recentemente con D.Lgs 17.10.2014 n. 176 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. del 1.12.2014 n. 279 è stata prevista, in aggiunta al precedente sistema, la concessione di ulteriori finanziamenti, pari o  inferiori ad € 10.000,00 ( microcredito sociale), anche per i lavoratori autonomi, titolari di partita iva, da non più di 5 anni e che non abbiano più di 5 dipendenti. 

Tale finanziamento è previsto per l’avvio dell’attività di lavoro autonomo e per l’acquisto di beni o di servizi, strumentali all’attività svolta, e ricomprende anche i canoni relativi al leasing e il pagamento dei premi delle polizze assicurative.

E’ un’ulteriore occasione da non perdere che segnalo ai Colleghi.

Ovviamente seguirò personalmente la vicenda, sotto il profilo attuativo unitamente agli altri Colleghi della lista, così da dare  utili e concrete informazioni al fine di fruire di tali opportunità, non appena la normativa, nel 2015, troverà pratica attuazione.

                      

                                                                             Paolo Nesta

P.S.

Con vivo piacere e soddisfazione, noi della lista “ Voltiamo Pagina con Paolo Nesta e Carlo Testa”, abbiamo letto che un Collega, in un’intervista giornalistica e nel presentare la sua candidatura al Coa di Roma, ha condiviso e ripreso alcuni punti decisivi del nostro programma elettorale,  già da tempo portati a conoscenza dei Colleghi: e precisamente “ accesso al credito, credito agevolato, l’incontro tra Colleghi giovani e Colleghi che provengono da un’esperienza più lunga, servizi orientati alla formazione professionale, nessuna polemica elettorale”.

Siamo convinti che l’attuazione di questi e altri punti, ritenuti essenziali da noi di Voltiamo Pagina  e  concretamente realizzabili, oltreché condivisibili  anche dagli altri Colleghi candidati effettivamente interessati al cambiamento,  potrà creare le condizioni affinché il COA di Roma torni ad essere il punto di riferimento degli Avvocati Italiani, con il prestigio e la rappresentatività che merita e che gli compete.

RINNOVO COA ROMA

 

Lo scorso 18 novembre, Alleanza Forense per la Giustizia- AFG e l’A.GI.FOR., in persona dei rispettivi Presidenti Paolo Nesta e Carlo Testa, avevano espresso al Ministro lo sconcerto per quanto previsto nello schema di Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei Consigli degli Ordini Circondariali Forensi a norma dell’art. 28 della L. 31/12/2012 n 247, attesa la palese violazione del principio fondamentale,  sancito nell’art. 28 n. 3 della Legge Professionale,  di tutela della  minoranza. Successivamente, altre componenti dell’Avvocatura romana e nazionale hanno condiviso quanto da noi affermato primariamente, prendendo anch’esse posizione al riguardo.

Il Ministro, però, disattendendo le nostre fondate osservazioni, ha comunque emanato in data 10.11.2014 il Decreto n. 170, contenente il Regolamento de quo e, in particolare, la normativa che considera il “click” sul nome di una Lista, nel voto elettronico, come voto da computare a favore dei singoli componenti della stessa che può raggiungere il numero dei Consiglieri da eleggere, stravolgendo il tradizionale voto del ceto forense fondato sul rapporto di stima e fiducia personale e non sulla contrapposizione tra Liste, con il rischio che il nostro Organo Collegiale Istituzionale finisca nelle mani di un solo Collega, ancorché popolare.

Qualcuno annuncia ricorsi al Tar avverso tale Regolamento.

“Rebus sic stantibus”, però, le elezioni per il rinnovo dei Consigli dell’Ordine si terranno a Gennaio 2015 e, quindi, se, come crediamo, c’è una moltitudine di Colleghe e Colleghi che non si identificano e non si sentono adeguatamente rappresentati dall’attuale COA di Roma, è necessario scendere in campo per essere un punto di riferimento per coloro che auspicano e credono nel cambiamento e nell’alternanza.

Abbiamo già presentato un programma realistico e realizzabile, e vogliamo rendere protagonisti soprattutto giovani Colleghe e Colleghi che, affiancati da altri più esperti, potranno essere una risorsa per tutti gli Avvocati romani. Avremmo voluto condividere tale programma innovativo con altre componenti dell’Avvocatura romana, ma non è stato possibile nonostante il nostro reiterato e tenace impegno in tal senso.

Ovviamente, in conseguenza dell’entrata in vigore del Regolamento elettorale, la nostra Lista presenterà 25 Candidati.

Ora, non è più il tempo di tergiversare e di confidare esclusivamente in eventuali ricorsi all’ Autorità Giudiziaria, peraltro di esito incerto,  per definire questioni di carattere politico.

Noi riteniamo  di rappresentare realmente le istanze e le aspettative della maggioranza, anche silenziosa, dei Colleghi e crediamo nel loro voto, noi  “ VOLTIAMO PAGINA”.

Paolo Nesta                                          Carlo Testa

L'IMPEGNO DELL'AVVOCATO E IL DIRITTO AL COMPENSO

a cura di Paolo Nesta

Spesso l'attività svolta dall'Avvocato non ha il giusto riconoscimento e non si tiene conto dell'impegno profuso dal professionista e del tempo dedicato per lo studio della pratica.

Quante volte è capitato che il cliente, dopo aver chiesto all'Avvocato il parere su una determinata questione che implica anche l'esame di documentazione, pronunci la fatidica frase " per ora grazie...", senza minimamente accennare al pagamento del compenso.

Recentemente la Corte di Cassazione, con provvedimento del 27.10.2014 n. 22737, ha riconosciuto il diritto dell'Avvocato al pagamento del compenso a lui spettante secondo la Tariffa Professionale vigente anche in assenza di un incarico formalmente conferito, nell'ipotesi in cui egli abbia impegnato il proprio tempo, utilizzando le competenze professionali per soddisfare la richiesta del cliente.

Ovviamente l'Avvocato, per poter fondatamente pretendere il pagamento del compenso, deve fornire la prova di avere esaminato documentazione fornitagli dal cliente ai fini dell'emissione del parere e nella prospettiva di un futuro mandato professionale, così da escludere l'ipotesi del mero colloquio informativo, dal quale, come noto, non discende il diritto dell'Avvocato al compenso.

Nei giorni scorsi abbiamo presentato la lista “ VOLTIAMO PAGINA” per chiedere il consenso e il voto alle Colleghe e ai Colleghi romani in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Lo abbiamo fatto per tempo proprio per consentire agli Avvocati romani di valutare adeguatamente i sedici Avvocati della lista, composta per la metà da Colleghe e anche da giovani, preparati e pronti ad impegnarsi, che affiancati da altri più esperti potranno ben operare per l’Avvocatura romana.

Pochi ma decisivi punti del programma, nell’ambito di una politica di “inclusione”, anziché di emarginazione, dei giovani nella professione, nonché di attuazione effettiva dell’alternanza tra uomo e donna nella carica di Presidente del Coa di Roma.

-              Rivendicazione e tutela effettiva della dignità degli Avvocati in ogni ambito, dal rapporto con gli Uffici Giudiziari, alla liquidazione delle spese di lite, ai compensi per i difensori di ufficio e per gli esercenti il gratuito patrocinio.

-              Istituzione del numero programmato, nell’ambito del corso di laurea in giurisprudenza, per coloro che intendono esercitare la professione di Avvocato.

-              Conclusione di specifica convenzione con l’Ente Nazionale Microcredito per consentire agli Avvocati di accedere ai Fondi Strutturali Europei.

-              Conclusione di specifica convenzione con l’Ente Nazionale Microcredito al fine di far ottenere, a condizioni di estremo favore, prestiti fino ad € 25.000,00, a ogni Avvocato richiedente e avente titolo.

-              Rimodulazione e condizioni di maggior favore per la rateizzazione della contribuzione previdenziale per i Colleghi in difficoltà economica

-              Estensione dell’esercizio dell’attività professionale a settori, fino ad ora riservati ad altre categorie professionali, ma che rientrano nella sfera di competenza degli Avvocati.

-              Riduzione dei costi per lo svolgimento della nostra attività professionale tramite convenzione, da concludere a seguito di gara indetta per società di servizi e conseguente abbattimento dei costi stessi, almeno del 50%, per gli adempimenti giudiziari, anche telematici, attualmente monopolio di alcune agenzie, che applicano prezzi troppo elevati

Riteniamo che ci sia necessità urgente di una rappresentanza forte, determinata e autorevole del COA di Roma, lavorando tutti insieme con senso di responsabilità, senza antagonismi, fratture e personalismi.

VOLTIAMO PAGINA, non facendo prevalere quel pur giustificato senso di rassegnazione e di sfiducia sulla immutabilità delle cose, che affligge molte Colleghe e Colleghi.

Guardiamo avanti e superiamo le incomprensioni del passato per far tornare il COA di Roma ad essere il punto di riferimento dell’Avvocatura italiana con il prestigio e la rappresentatività che merita e che gli compete.

Ovviamente, per attuare l’ambizioso ma realistico programma che fortemente intendiamo realizzare, è indispensabile dare la fiducia con il voto all’intera lista. Chi condivide il programma potrà assumere un ruolo decisivo per la sua attuazione, sostenendolo e sottoponendolo autonomamente all’attenzione delle Colleghe e dei Colleghi romani, così svolgendo un’opera di sensibilizzazione determinante per il successo della lista “ VOLTIAMO PAGINA”.

SI PUÒ CAMBIARE!                                                                                                                     Paolo Nesta

RAPPORTO MEDICO – PAZIENTE: L'INFORMAZIONE QUALE CONTENUTO TIPICO DELLA PRESTAZIONE MEDICA a cura di Paolo Nesta

Martedì 4 novembre si è tenuta un'interessante conferenza a Roma- Palazzo dell'informazione- organizzata dal Prof. Claudio Giorlandino ( Segretario Generale SIDIP - Italian College of Fetal Maternal Medicine) sul tema della Diagnosi Prenatale.

Alla conferenza stampa che ha visto la presenza di primarie testate giornalistiche, hanno partecipato, oltre al Prof Claudio Giorlandino, illustri clinici: il Prof. Paolo Scollo, Presidente della Società Italiana Ginecologia e Ostetricia, il dott. Alvaro Mesoraca, il dott. Pietro Cignini, unitamente all'avv. Paolo Nesta e al Prof. Giuseppe Fotino, titolare della cattedra di Management dell' Università di Roma " La Sapienza".

I medici, nei loro interventi, si sono soffermati sulle problematiche della Diagnosi Prenatale con particolare riferimento alla scoperta del genoma fetale, al metodo diagnostico e alle applicazioni degli attuali software in epoca prenatale, nonché sulla sicurezza delle metodiche Villocentesi e Amniocentesi.

L'avv. Paolo Nesta ha preso in esame l'attuale orientamento della dottrina e della giurisprudenza nel rapporto medico (nella specie ginecologo) e paziente, soffermandosi in particolare, anche con specifici riferimenti giurisprudenziali, sul tema cruciale dell'informazione, quale contenuto tipico della prestazione medica e sul diritto soggettivo del paziente ad avere un 'informazione completa, chiara e precisa dal medico, il quale, tra l'altro, è tenuto a specificare i limiti e gli eventuali errori degli strumenti utilizzati per l'indagine.

Ciò al fine di garantire il diritto all'autodeterminazione della persona, garantito dall'art. 2 della Costituzione.

Il prof. Giuseppe Fotino, ha affrontato, invece, la tematica relativa al recente orientamento della Cassazione in merito alla legittimazione ad agire in giudizio per il risarcimento dei danni del nato con malformazioni nei confronti del medico, il quale sia incorso in errore diagnostico, così da non consentire alla madre di valutare l'opportunità o meno di interrompere la gravidanza.

“WELFARE” PER GLI AVVOCATI: UNA SCELTA INDISPENSABILE

I liberi professionisti, in particolare gli avvocati, stanno subendo pesantemente la crisi economica.

Gli studi legali, per cercare di sopravvivere, sono costretti ad abbassare le tariffe e a combattere una guerra tra poveri.

La figura dell’Avvocato, quale espressione dell’indipendenza e della libertà professionale, è sempre più svilita e compromessa.

Di fronte a questa drammatica situazione, non è più il tempo delle parole, delle mirabolanti promesse, poi non mantenute, e delle polemiche spesso stucchevoli, ma è necessario uno sforzo, serio e concreto, soprattutto di chi svolge un ruolo di rappresentanza  dei Colleghi nei vari ambiti.

  

continua a leggere

Allegati:
FileDimensione del File
Scarica questo file (La Notizia della Settimana 7.doc)La Notizia della Settimana 7.doc24 kB

QUANDO L’AVVOCATO PAGA L’IRAP?

L’art. 2 del D.Lgs n. 446/1997 sancisce che l’Irap sia dovuta da tutti i soggetti, i quali esercitino abitualmente un’ attività autonomamente organizzata, finalizzata alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Il problema che si pone, ai fini del pagamento dell’Irap, è di determinare che cosa si intenda per “ attività autonomamente organizzata”.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è orientata nel senso che “ l’autonoma organizzazione” è ravvisabile allorquando il soggetto eserciti attività di lavoro autonomo quale responsabile dell’organizzazione e impieghi beni strumentali, necessari per l’esercizio dell’attività e che eccedano il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività stessa.

Anche avvalersi di collaboratori per l’espletamento dell’attività professionale determina la soggezione al tributo.

Con riferimento agli studi associati si è posto il problema, e la questione è dibattuta, se debba essere assoggettato all’Irap l’avvocato che collabori con uno studio associato, ma che abbia svolto un’autonoma e distinta attività professionale in un luogo diverso da quello della sede dell’associazione.

A tal riguardo, l’avvocato, per escludere la soggezione all’Irap deve fornire adeguata prova di non fruire dei benefici organizzativi derivanti dalla sua partecipazione all’associazione e, quindi, di non far parte della struttura della stessa.

TERMINI PERENTORI E PROCESSO CIVILE TELEMATICO

L'art. 153 c.p.c, come è noto, sancisce l'improrogabilità dei termini perentori, nemmeno sull'accordo delle parti.

Con riferimento al processo civile telematico, il problema che si pone è quello afferente al mancato rispetto del termine perentorio e, quindi, al tardivo deposito telematico di un atto per il verificarsi di una o più cause ( interruzione dl servizio del gestore telefonico, del gestore di posta certificata e così via).

Allo stato, non ci sono principi certi qualora si verifichi una situazione di tal genere.

Indubbiamente soccorre, al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che in riferimento all'art. 153 c.p.c, ha sancito il principio secondo cui " la rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'art. 184 bis cod. proc. civ. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, II comma cod. proc. civ., come novellato dalla legge 18.06.2009 n. 69, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla Sua volontà".

Ovviamente, è necessario che la parte, incorsa nella decadenza, chieda la remissione in termini tempestivamente ossia appena sia venuta a conoscenza di non aver rispettato il termine perentorio, sancito ex lege, per l'adempimento processuale. Sarà necessario, altresì, corredare la richiesta di remissione in termini con adeguata documentazione.

Purtroppo, non esistendo attualmente una chiara disciplina legislativa, si è cercato di rimediare mediante la conclusione, nei vari Uffici Giudiziari, di protocolli di intesa tra avvocati e magistrati per l'attuazione del processo telematico.

Tali protocolli, pur utili, però, non rappresentano una soluzione del problema ed è auspicabile che con urgenza sia adottato un Testo Unico per il processo civile telematico, così da eliminare eventuali incertezze. Richiesta in tal senso è stata espressamente formulata al Ministro Orlando, intervenuto al recente Congresso degli Avvocati tenutosi a Venezia

-XXXII CONGRESSO NAZIONALE-VENEZIA 9 -10- 11 OTTOBRE 2014

MOZIONI PRESENTATE DA PAOLO NESTA DELEGATO E PRESIDENTE DI ALLEANZA FORENSE PER LA GIUSTIZIA – AFG E DA LUCILLA ANASTASIO DELEGATO E SEGRETARIO DI ALLEANZA FORENSE PER LA GIUSTIZIA – AFG

-Prima Mozione- L'art. 39 della Legge 247/2012, prevede, tra l'altro, che il Congresso Nazionale Forense.....

-Seconda Mozione- I liberi professionisti, e in particolare gli Avvocati, subiscono pesantemente la crisi economica....

Il Congresso di Venezia, tenutosi nei giorni 9/10/11 ottobre,avrebbe dovuto rappresentare una svolta, nel senso che, finalmente, in applicazione dell'art. 39 della legge 247/2012, si sarebbe dovuto eleggere un Organismo Unitario, che potesse rappresentare la volonta' unitaria dell'Avvocatura italiana. Purtroppo cosi' non e' stato. Anche stavolta hanno prevalso i particolarismi,le dispute tra le varie componenti, che hanno inteso privilegiare l'interesse individuale anziche'avere, come unico punto di riferimento, l'interesse collettivo. Il risultato e' stato che nessuna delle sei mozioni, ammesse e votate in assemblea, ha raggiunto il quorum, pari a 461 voti, per consentire all'Organismo di avere una rappresentanza, forte, unitaria e, quindi, in grado di farsi valere.

Alleanza Forense per la Giustizia- AFG, da me rappresentata e che ha visto la fattiva presenza del Segretario Lucilla Anastasio, ha presentato due mozioni, entrambe ammesse( di seguito allegate).
Avendo intuito che la situazione di contrapposizione tra le vari componenti dell'Avvocatura non avrebbe portato a nulla di buono ( e purtroppo questo si e'verificato), ho invitato,in un accorato intervento di presentazione della nostra mozione statutaria, gli oltre 900 delegati presenti a non cadere nella tentazione di votare in modo settoriale, privilegiando soltanto l'interesse della componente di appartenenza, ma di esprimere con il voto la volonta' di avere, come unico obiettivo, la realizzazione dell'unita' dell'Avvocatura, mediante il coinvolgimento di tutte le componenti ( istituzionale,associativa e congressuale), nessuna esclusa.

Cio' avrebbe consentito di avere finalmente una forte e autorevole rappresentanza in grado di rapportarsi adeguatamente con gli interlocutori.

Purtroppo, hanno prevalso ancora una volta, gli interessi particolari , avendo votato i delegati secondo le indicazioni di" scuderia" e, quindi, in modo settoriale, pensando erroneamente che la loro componente potesse" vincere", con il risultato che ciascuna mozione ha ottenuto molti meno voti di quelli che i proponenti avevano ipotizzato e, comunque,di gran lunga al di sotto del quorum necessario per essere approvate.

Ma le buone idee, talvolta, hanno necessita' di tempo per essere apprezzate e, conseguentemente, pur non avendo la nostra equilibrata e ragionevole mozione riportato molti voti favorevoli , peraltro con un rilevante numero di astenuti,( ma anche le mozioni presentate dalle altre associazioni, in alcuni casi riunite tra di loro, proporzionalmente hanno conseguito un numero di voti estremamente modesto), continueremo con determinazione nella nostra battaglia, a livello nazionale e territoriale, affinche' l'Avvocatura italiana possa finalmente esprimersi con una sola voce, forte e autorevole,e non come e' stato, fino ad oggi, con piu' voci, deboli, in contrasto fra di loro e non in sintonia con la volonta'della stragrande maggioranza degli Avvocati, che quotidianamente e con fatica frequentano, tra mille difficolta', i Tribunali italiani ,peraltro in una condizione di notevole incertezza e precarieta' economica.

Paolo Nesta
Presidente di Alleanza Forense per la Giustizia- AFG

INAMMISSIBILE IL DEPOSITO TELEMATICO DELLA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Recentemente il Tribunale di Padova, ma in precedenza anche altri Tribunali, con ordinanza 28 Agosto -1 Settembre 2014 ha dichiarato inammissibile il deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta, non rientrando tale atto tra quelli previsti nell’art. 35 del D.M. 44/11.

E’ stato osservato che, giusta l’art. 16 bis del D.L. 179/2012 è obbligatorio, per i procedimenti iniziati dopo il 30.06.2014, il deposito telematico dei soli atti endoprocedimentali, mentre nulla è previsto per il deposito degli atti introduttivi delle parti.

Attenzione, quindi, perché dall’inammissibilità della costituzione in giudizio mediante deposito telematico della comparsa di risposta, consegue non solo la dichiarazione di contumacia della parte che intendeva costituirsi, ma possono derivare anche conseguenze gravi per l’Avvocato sia sotto il profilo deontologico che della responsabilità professionale.

" La Notizia della Settimana"

PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO

Il Decreto Legge n. 132/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, disciplina, tra l'altro dall'art. 2 all'art. 5 la procedura di negoziazione assistita da un Avvocato e all'art. 6 la negoziazione per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Segnalo, in particolare ,che l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per chi intende esercitare in giudizio un' azione relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti qualunque sia il valore della causa, e per chi, fuori dei casi previsti dall'art.5 comma I – bis del D. Lgs 4.03.2010 n. 28, (mediazione nelle materie in esso previste) intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000,00

Richiamo l'attenzione dei Colleghi, in tema di negoziazione in materia di famiglia prevista all'art. 6 del richiamato D.Lgs, che nell'ipotesi di raggiunto accordo a seguito della convenzione, l'Avvocato della parte è obbligato a trasmettere entro il termine di 10 giorni, all'Ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo, munito delle certificazioni di cui all'art. 5 e, in caso di violazione è applicata dal comune competente la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 50.000,00.

" La Notizia della Settimana"

RICONOSCIUTO AI DIFENSORI IL POTERE DI AUTENTICA DELLE COPIE DEGLI ATTI GIUDIZIARI CONTENUTI NEL FASCICOLO INFORMATICO

Il D.Lg.s. n. 90/2014 in tema di misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, prevede che le copie informatiche, anche per immagini, di atti processuali di parte e degli ausiliari del Giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nell'articolo 16 bis, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere.

Tra gli altri, il difensore può estrarre duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui sopra e soprattutto attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.

Ovviamente le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico hanno il valore di originale se munite dell'attestazione di conformità del difensore, prevista dalla richiamata legge.

Indubbiamente è un passo avanti per la semplificazione e la velocizzazione dell'attività giudiziaria

Si comunica che ora è possibile accedere agli archivi delle sentenze civili e penali della Corte di Cassazione e, quindi, prendere visione ed eventualmente estrarre copia delle stesse. Il sistema di ricerca è molto semplice ed intuitivo: l’indirizzo web è il seguente  ,oppure si può accedere direttamente dal mio sito www.paolonesta.it cliccando direttamente sulla voce   Consultazione sentenze civili e penali cassazione