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                                  EMENDAMENTI DDL 601

                       RIFORMA DELLA PROFESSIONE FORENSE

                       PRESENTATA DALL'ON. MARIO BACCINI

                                    IL 26 APRILE 2012

ART. 12

Tariffe Professionali

Sostituire:

 

Il comma 2 con il seguente: " l'Avvocato è tenuto a rendere nota la complessità e la presumibile durata dell'incarico, fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, si applicano le tariffe professionali approvate ogni due anni con decreto del Ministro della Giustizia su proposta del CNF, sentiti il comitato interministeriale per la programmazione economica ( CIPE) e il Consiglio di Stato. Per i primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e in caso di mancata determinazione consensuale del compenso, si applicano le tariffe professionali approvate con decreto del Ministro della Giustizia dell'8 aprile 2004 n. 127.

 

Il comma 5 "gli onorari minimi sono inderogabili e vincolanti per la magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze. Gli onorari minimi sono inderogabili e vincolanti nel rapporto tra cliente e Avvocato, salva la determinazione consensuale del compenso risultante da atto scritto e salvo quanto previsto dall'art. 5 bis.

 

Il comma 5 bis E' consentito che con accordo scritto, a pena di nullità, motivato in ragione della natura e della modesta entità dell'attività professionale, della continuità del rapporto nell'ipotesi in cui sia modesta l'entità dell'attività professionale da svolgere, della situazione patrimoniale del cliente oppure per motivi di correttezza professionale se cliente è un collega od un familiare, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari inferiori ai minimi, fatto salvo comunque il rimborso all'Avvocato di tutte le spese sostenute.

Categoria: Alleanza Forense per la Giustizia