Il consenso informato all'intervento medico: di cosa si tratta-Cataldi.it

Negli ultimi anni il rapporto medico - paziente è sensibilmente cambiato. È stata superata la concezione paternalistica che poneva il medico in una posizione dominante nei confronti del paziente. Oggi il rapporto medico - paziente è considerato principalmente come un rapporto di natura contrattuale. E come ogni contratto è necessario un incontro delle volontà.

Indice di questa guida:

 

    Il danno da medical malpractice

    Il consenso informato - nozioni generali

    Il consenso informato - altre problematiche

    Il nesso di causalità

    La responsabilità del medico

    La responsabilità dell'equipe medica

    La responsabilità della struttura sanitaria

    Cosa cambia dopo il d.l. Balduzzi

    Giurisprudenza sulla responsabilità medica

 

Altre guide legali

È nata per questo l'idea che un intervento medico non può considerarsi lecito se il paziente, non ha aver ricevuto dai medici le informazioni riguardanti la sua patologia e sui trattamenti a cui sarà sottoposto, e se non dà il suo consenso libero e consapevole alle cure. Non si tratta, quindi, solo di assenso all'intervento medico ma di un consenso che viene dato dopo un'adeguata informazione che deve comprendere anche l'indicazione di eventuali alternative terapeutiche, del rischio di possibili complicanze, e sulle eventuali carenze di dotazioni strutturali della sanitaria in cui opera.

Il principio di base e quello di salvaguardare la libera autodeterminazione le cure nel rispetto della libertà e della dignità dell'individuo anche in base a quanto sancito dalla Costituzione italiana con l'art. 32 secondo cui nessuno può essere sottoposto obbligatoriamente a trattamenti terapeutici.

La forma del consenso informato

Non esiste alcun obbligo di redigere un consenso informato in forma scritta e si deve quindi ritenere ammissibile anche un consenso informato semplicemente verbale ma non si può non considerare quelle che sarebbero le inevitabili difficoltà sul piano probatorio nel caso in cui la vicenda dovesse sfociare in un contenzioso. È pertanto preferibile che il consenso informato sia redatto sempre in forma scritta.

Ma è bene evidenziare che non è sufficiente la mera sottoscrizione di un modulo precompilato di consenso alle cure.

È importante che consenso informato non sia troppo stringato (come detto poc'anzi deve contenere tutte le indicazioni che sono necessarie per consentire al paziente una scelta libera e consapevole) ed è importante anche evitare di sottoporre al paziente un modello di consenso informato troppo prolisso e scritto con l'utilizzo di termini tecnici che il paziente potrebbe non comprendere.

Un modello di consenso informato deve quindi essere redatto in modo che sia facilmente leggibile comprensibile dal paziente.

Meglio ancora se nel modello di consenso informato vengono utilizzate delle illustrazioni (le immagini agevolano sicuramente di più la comprensione).

 

Consenso informato e casi di urgenza

Cosa fare però nei casi d'urgenza in cui non è sempre possibile dedicare tempo ad un'adeguata informazione?

In caso di intervento medico urgente se il paziente bisogna innanzitutto considerare che se il paziente è cosciente e lucido il suo consenso deve essere sempre richiesto anche se in forma sintetica o solo verbale.

E va considerato che anche nel caso in cui  il rifiuto alle cure comporti un rischio per la vita del paziente, non è in alcun modo possibile prescindere dal consenso informato.

Diverso il caso in cui il paziente non sia cosciente.

Se in linea teorica senza il consenso informato il medico non potrebbe compiere alcun intervento terapeutico, è anche vero che nelle situazioni di urgenza in cui il paziente non è cosciente ci si trova di fronte alla concreta impossibilità di conoscere la volontà del paziente.

La questione è stata risolta in dottrina facendo riferimento a una norma del codice penale (l'articolo 54) secondo cui "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo". Siamo dunque di fronte a una scriminante che legittima anche azioni normalmente illegali e a maggior ragione un intervento medico che ha la finalità di salvaguardare il paziente dal pericolo di un danno grave alla salute.

 

In alcuni ipotesi particolari se possa anche la necessità di tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

La Convenzione di Oviedo, firmata il 4 aprile 1997, tratta il tema del Consenso e, all'art. 9, fa riferimento anche alle Dichiarazioni Anticipate, cioè a quelle indicazioni date in precedenza dal paziente: anche queste, se ci sono, devono essere prese in considerazione dai sanitari.

 

Il dissenso informato

Abbiamo detto che il paziente ha diritto a rifiutare le cure ma cosa può fare il medico nel caso in cui tale rifiuto possa comportare gravi danni per la salute.

Sicuramente vanno esclusi interventi coercitivi ma è sempre consigliabile che sia acquisito anche un dissenso informato.

In altri termini il paziente deve essere reso edotto non solo dei rischi che può comportare un intervento terapeutico, ma anche delle conseguenze che possono derivare dal rifiuto consapevole alle cure.

 

Il consenso informato del minore

Nel caso in cui il medico si trovi di fronte ad un minorenne, si pone il problema di stabilire se il consenso informato possa essere dato dal paziente o dai genitori che su di lui esercitano la cosiddetta potestà.

Il problema nasce soprattutto per il minore che pur non avendo ancora compiuto diciott'anni non può considerarsi incapace di comprendere le conseguenze  che derivano da un trattamento terapeutico.

Ed è per questo che pur restando necessaria l'acquisizione di un consenso dei genitori, si ritiene che sia anche indispensabile un coinvolgimento del minore nell'acquisizione del consenso.

Del resto d'articolo 33 del codice di deontologia medica dispone che "il medico, compatibilmente con l'età, con la capacità di comprensione e con la maturità del soggetto, all'obbligo di dare adeguate informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà". È ovvio che se il paziente è un bambino in tenera età consenso dei genitori deve ritenersi determinante.

La questione diventa più delicata quando si ha di fronte un paziente minorenne ma capace di comprendere il percorso terapeutico e le conseguenze di un suo assenso le cure o di un suo rifiuto alle cure.

La giurisprudenza

Il nostro suggerimento è quello di considerare anche la molteplicità della casistica che può emergere dalle diverse decisioni che la giurisprudenza ha adottato nelle singole fattispecie. Richiamiamo per questo una serie di articoli pubblicati su questo portale e contraddistinti da questo tag: il consenso informato - raccolta di articoli