Norma di riferimento: art. 51, L. 16.2.1913, n. 89

51 [1] L'atto notarile reca la intestazione: REPUBBLICA ITALIANA1.

[2] L'atto deve contenere:

1° l'indicazione in lettere per disteso dell'anno del mese, del giorno, del Comune e del luogo in cui è ricevuto;

2° il nome, il cognome e l'indicazione della residenza del notaro, e del Collegio notarile presso cui e iscritto;

3° il nome, il cognome, la paternità2, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza delle parti, dei testimoni e dei fidefacenti3.

Se le parti od alcune di esse intervengono all'atto per mezzo di rappresentante, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma anche rispetto al loro rappresentante. La procura deve rimanere ammessa all'atto medesimo o in originale o in copia, a meno che l'originale o la copia non si trovi negli atti del notaro rogante ovvero sia iscritto nel registro delle imprese

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