Diritto di abitazione

AltalexPedia,Michele Iaselli)

 

Il diritto di abitazione è il diritto reale di godimento su cosa altrui che conferisce al titolare (habitator) la facoltà di abitare una casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia (art. 1022 c.c.).

 

Categoria: Diritto Civile

 

Abitazione

 

di Michele Iaselli

 

1. Nozione

 

2. Caratteristiche

 

3. Costituzione legale del diritto di abitazione

 

1. Nozione

 

Il diritto di abitazione è disciplinato dall'art. 1022 del codice civile, è un diritto reale immobiliare e come tale opera su un piano nettamente distinto dal rapporto obbligatorio di locazione; ha carattere strettamente personale e conferisce all'habitator unicamente la facoltà di abitare l'immobile con il proprio nucleo familiare, con esclusione, pertanto, di ogni forma di godimento indiretto nonché di ogni utilizzazione diversa della casa (quali destinazione ad attività professionale, commerciale, ecc.), e nei limiti dei bisogni personali del titolare e della sua famiglia.

 

Ne consegue che titolare del diritto di abitazione non può essere una persona giuridica ed oggetto del diritto può essere solo una casa idonea all'uso abitativo.

 

2. Caratteristiche

 

A differenza dell'usuario, l'habitator non ha alcun diritto ai frutti; ha, inoltre, facoltà limitate ai bisogni suoi e della sua famiglia, mentre nell'uso questo limite esiste solo riguardo ai frutti. In sostanza, su una casa si può costituire o un diritto d'uso, o uno di abitazione, con effetti diversi: nell'uso, il titolare ha non solo il diritto di abitare la casa, ma anche di adibirla a negozio, ufficio, ecc., escludendo del tutto il godimento del proprietario; nell'abitazione, il titolare può solo abitare l'immobile, e deve, inoltre, limitarne l'occupazione a quella parte occorrente ai bisogni logistici propri e della famiglia (art. 1025 c.c.): in tal modo, sulla stessa casa può concorrere, per la parte eccedente tali bisogni, il godimento del proprietario.

 

Il diritto di abitazione si estende a tutti gli accessori e pertinenze dell'immobile (balconi, giardini, rimesse, ecc.) in quanto destinati al servizio e all'ornamento della casa, nonché alle accessioni (art. 983 c.c., in virtù del richiamo contenuto nell'art. 1026 c.c.).

 

Il diritto di abitazione non è trasmissibile in via ereditaria, essendo strettamente personale. Può costituirsi per atto tra vivi o mortis causa, anche a favore di più soggetti. In tale ultimo caso, la perdita del diritto o la mancata accettazione di uno dei titolari accresce la quota di godimento degli altri, sempre nei limiti dei bisogni abitativi diretti di ognuno di essi. E' ammissibile la nascita di un diritto di usucapione.

 

3. Costituzione legale del diritto di abitazione

 

Unica ipotesi di costituzione legale del diritto di abitazione è quella dell'art. 540, co. 2 c.c. che prevede a favore del coniuge superstite, anche quando concorre con altri chiamati, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (e di uso sui mobili che la corredano: art. 1021 c.c.), al fine di garantirgli la continuità nel godimento dell'ambiente in cui si era svolta la vita della famiglia. Tale diritto ha natura di prelegato, spettante a titolo di legittima, oltre la quota in piena proprietà attribuita dagli artt. 540, co. 1, 542 e 544 c.c.; si ritiene che il diritto del coniuge superstite non sia soggetto al limite della commisurazione ai bisogni propri e familiari.

 

A tal riguardo proprio recentemente sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 27 febbraio 2013, n. 4847) le quali hanno statuito in via definitiva che la natura giuridica dei diritti attribuiti ex artt. 540 c.c. al coniuge superstite possiedono natura di prelegato ex lege anche nell'ambito della successione legittima (e non soltanto in riferimento alla porzione legittima attribuita al coniuge in qualità di riservatario).

 

Si afferma infatti che "nella successione legittima spettano al coniuge del de cuius i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano previsti dall'art. 540, co. 2 c.c.; il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall'asse ereditario per poi procedere alla divisione di quest'ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, non tenendo conto dell'attribuzione dei suddetti diritti, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato".

 

Tale ragionamento si fonda in primo luogo sulla ratio stessa dei diritti d'uso e di abitazione, "riconducile alla volontà del legislatore di cui alla L. 19 maggio 1975, n. 151 di realizzare, anche nella materia successoria, una nuova concezione della famiglia tendente ad una completa parificazione dei coniugi non solo sul piano patrimoniale (mediante l'introduzione del regime imperniato sulla comunione legale), ma anche sotto quello etico e sentimentale, sul presupposto che la ricerca di un nuovo alloggio per il coniuge superstite potrebbe essere fonte di un grave danno psicologico e morale per la stabilità delle abitudini di vita della persona" e "tale finalità dell'istituto è valida per il coniuge superstite sia nella successione necessaria che in quella legittima, cosicché i diritti in questione trovano necessariamente applicazione anche in quest'ultima".

 

In secondo luogo, tale convincimento trova conferma anche sul piano del diritto positivo, posto che l'art. 540, co. 2 c.c. prevede la riserva dei diritti di abitazione ed uso al coniuge "anche quando concorra con altri chiamati", e che un concorso con "altri chiamati", oltre che nella successione testamentaria, è presente anche in quella legittima.