Lo scioglimento e la liquidazione delle società di capitali e delle cooperative

Visconti Gianfranco

 

Le cause di scioglimento delle società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata) previste dall’art. 2484 c.c. sono le seguenti:

 

    il decorso del termine (se la società ha un termine di scadenza, che, come abbiamo detto, per l’art. 2521 c.c. riformato non è più obbligatorio);

 

    il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (a meno che esso non venga modificato dall’assemblea);

 

    per l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea;

 

    per la riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale (Euro 10.000 per la Srl ed Euro 120.000 per la Spa e la Sapa), salvo quanto disposto dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., vale a dire la ricostituzione del capitale ad una cifra non inferiore a detto minimo deliberata dall’assemblea dei soci convocata a tale fine dagli amministratori,

 

    nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 – quater e 2473 c.c. di impossibilità di rimborsare al socio che recede la quota o le azioni che rappresentano la sua partecipazione;

 

    per deliberazione dell’assemblea;

 

    per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto (1° comma).

 

Ai sensi dell’ art. 2545 – duodecies c.c., le cause di scioglimento della società cooperativa sono quelle previste dai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell’art. 2484 c.c., nonché la perdita totale del capitale sociale ed, ai sensi del 2° comma dell’art. 2522 c.c., il venir meno del numero minimo di soci prescritto dalla legge che non sia reintegrato entro un anno.

 

Il numero 4 del 1° comma dell’art. 2484 c.c. non si applica alle società cooperative perché riguarda la riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale, che per queste società non è previsto avendo esse un capitale variabile non determinato in un ammontare prestabilito, come prevede l’art. 2524 c.c.).

 

La disciplina del procedimento di scioglimento e liquidazione delle società di capitali e della società cooperativa è quella prevista dagli artt. da 2485 a 2496 c.c. che, assieme all’art. 2484, costituiscono il Capo VIII del Titolo V del Libro V del Codice Civile.

 

Per le società cooperative ciò deriva dal fatto che ad esse, per quanto non disposto dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile contenente la loro disciplina specifica, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni od, in alcuni casi, quelle sulla società a responsabilità limitata (art. 2519, 1° comma in combinato disposto con l’art. 2522, 2° comma, c.c.).

 

Ricordiamo che le cooperative a cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata sono quelle di minori dimensioni, vale a dire quelle che hanno un numero di soci da tre ad otto (sempre) e quelle con un numero di soci inferiore a venti e superiore ad otto oppure con un totale dell’attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di Euro (in questi ultimi due casi ci deve essere una espressa previsione dell’atto costitutivo della cooperativa che dispone l’applicabilità della disciplina della Srl).

 

Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del 1° comma dell’art. 2484 c.c., alla data dell’iscrizione presso l’Ufficio del Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e nell’ipotesi di scioglimento per deliberazione dell’assemblea dei soci (numero 6), dalla data di iscrizione di questo atto (art. 2484, 3° comma, c.c.).

 

Qualora lo statuto o l’atto costitutivo prevedano altre cause di scioglimento diverse da quelle previste dalla legge, essi devono determinare anche di quale organo della società è la competenza a deciderle od accertarle e ad effettuare l’iscrizione presso l’Ufficio del Registro delle Imprese della dichiarazione con cui la causa di scioglimento viene accertata o dell’atto con cui lo scioglimento della società cooperativa viene deciso (4° comma).

 

L’obbligo di accertare senza indugio il verificarsi di una delle cause di scioglimento della società previste dall’art. 2484 c.c. o da altre norme di legge è di competenza degli amministratori, i quali devono poi procedere all’iscrizione della dichiarazione di accertamento presso l’Ufficio del Registro delle Imprese. Essi, in caso di ritardo od omissione dell’accertamento della causa di scioglimento sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni subiti dalla società, dai creditori sociali e dai terzi. In questi casi di ritardo o di omissione, inoltre, il Tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori, oppure dei sindaci (anche di uno solo) o del revisore unico, accerta il verificarsi della causa di scioglimento con decreto che deve essere iscritto sempre presso l’Ufficio del Registro delle Imprese (art. 2485 c.c.).

 

Quando si verifica una causa di scioglimento e fino al momento della consegna dei libri sociali ai liquidatori prevista dall’art. 2487-bis c.c. (che esamineremo tra poco) gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale. Essi sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai creditori sociali ed ai terzi per gli atti e le omissioni contrari ai fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio della società (art. 2486 c.c.).

 

Passiamo alle modalità di nomina (ed eventuale revoca) dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione delle società di capitali e della società cooperativa. L’art. 2487 c.c., 1° comma, stabilisce che, salvo che nei casi previsti dai numeri 2) e 6) dei 1° comma dell’art. 2484 c.c. precedentemente riportati in questo articolo, non abbia già provveduto l’assemblea dei soci e salvo che l’atto costitutivo e lo statuto non dispongano diversamente in questa materia, gli amministratori, contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l’assemblea perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, sui seguenti argomenti:

 

    il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio nel caso che i liquidatori siano più di uno;

 

    la nomina dei liquidatori, con l’indicazione di quello o di quelli a cui spetta la rappresentanza della società;

 

    i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

 

    i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, oppure di singoli beni o diritti o di blocchi (insiemi) di essi (attività in cui di solito si sostanza la liquidazione della società);

 

    gli atti necessari alla conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo ottenibile dalle cessioni (vendite) di cui al punto precedente.

 

Queste deliberazioni possono essere sempre modificate dall’assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto. In particolare, i liquidatori possono essere sempre revocati dall’assemblea e, quando sussiste una giusta causa, anche dal Tribunale su istanza dei soci o dei sindaci (anche di uno solo) o del revisore unico oppure del Pubblico Ministero (3° e 4° comma).

 

Se gli amministratori non convocano l’assemblea vi provvede il Tribunale su istanza di singoli soci o amministratori, oppure dei sindaci (anche di uno solo) o del revisore unico e, nel caso in cui l’assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni di cui al precedente capoverso (2° comma).

 

La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le modifiche di questi atti devono essere iscritte, a loro cura, nel Registro delle Imprese. Avvenuta questa iscrizione, gli amministratori cessano dalla carica e devono consegnare ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti aggiornata alla data di iscrizione presso l’Ufficio del Registro delle Imprese della dichiarazione di accertamento (comunque questo sia avvenuto) della causa di scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato (art. 2487-bis, 1° e 3° comma, c.c.).

 

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l’indicazione che trattasi di società in liquidazione (2° comma).

 

Le norme di legge sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione (art. 2488 c.c.).

 

Se viene eliminata la causa di scioglimento con una deliberazione dell’assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, la società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione. Sia la deliberazione dell’assemblea che la revoca dello stato di liquidazione devono essere iscritte nel Registro delle Imprese con le modalità di cui all’art. 2436 c.c. per le delibere di modifica dell’atto costitutivo o dello statuto per cui è previsto l’intervento di un notaio per verbalizzare la delibera e l’iscrizione presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla deliberazione a cura dello stesso notaio. Se i liquidatori o, se ancora in carica, gli amministratori non provvedono a tale revoca ed alla sua iscrizione, riteniamo possa provvedere il Tribunale su istanza di singoli soci o amministratori, oppure dei sindaci (anche di uno solo) o del revisore unico con decreto che deve essere iscritto sempre presso l’Ufficio del Registro delle Imprese (art. 2487-ter, 1° comma, c.c.).

 

La revoca dello stato di liquidazione ha effetto solo dopo due mesi dall’iscrizione nel Registro delle Imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso alla revoca della liquidazione. Qualora in questo termine i creditori anteriori all’iscrizione abbiano fatto opposizione si applica l’art. 2445 c.c. e, precisamente i suoi commi 3° e 4°, che stabiliscono che l’opposizione dei creditori blocca la revoca della liquidazione fino alla decisione del Tribunale su di essa oppure fino al pagamento dei loro crediti e che sempre il Tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, possa disporre che la revoca della liquidazione abbia effetto anche in presenza dell’opposizione di uno o più creditori (2° comma).

 

Salvo diversa disposizione dello statuto o dell’atto costitutivo o diversa previsione adottata in sede di nomina dei liquidatori, questi ultimi hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società e devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico. La loro responsabilità per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri è disciplinata dalle norme sulla responsabilità degli amministratori agli articoli da 2392 a 2395 del Codice Civile (art. 2489 c.c.).

 

Nel periodo in cui si svolge il procedimento di liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l’approvazione all’assemblea dei soci o, per le società a responsabilità limitata e per le cooperative a cui si applicano le norme sulla Srl, ai soci nel caso previsto dal 3° comma dell’art. 2479, cioè quando l’atto costitutivo prevede che le decisioni dei soci siano da essi adottate (al posto della convocazione dell’assemblea) mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto su documenti che riportano con chiarezza l’argomento oggetto della decisione. A questo bilancio si applicano, in quanto compatibili, gli art. 2423 e ss. c.c. (art. 2490 c.c., 1° comma).

 

Nella relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.) i liquidatori devono illustrare l’andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione ed i principi ed i criteri adottati per realizzarla, mentre nella nota integrativa (art. 2427 c.c.) essi devono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati sia per la redazione del bilancio che per l’effettuazione degli atti in cui si concretizza la liquidazione (vendite di beni, cessioni di diritti, ecc.) (2° e 3° comma).

 

Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all’ultimo bilancio approvato e le ragioni e le conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione consegnata ai liquidatori dagli amministratori a norma del 3° comma dell’art. 2487-bis c.c. (libri sociali, ecc., esaminata in precedenza), con le eventuali osservazioni dei liquidatori (4° comma).

 

Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell’attività di impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata, la relazione sulla gestione deve indicare le ragioni e le prospettive di tale continuazione e la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati (5° comma).

 

Qualora per più di tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio da parte dei liquidatori, la società è cancellata d’ufficio dal Registro delle Imprese, con gli effetti previsti dal 2° comma dell’art. 2495 c.c. (6° comma). Ciò significa che, dopo la cancellazione, i creditori sociali che non sono stati pagati possono fare valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, senza limite di valore, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi ultimi. La domanda giudiziale, se proposta entro un anno dalla cancellazione della società, può essere notificata presso l’ultima sede (legale od effettiva) della società.

 

Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti per le quote od azioni di capitale sociale sottoscritte da ciascun socio. Sempre i liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che tale ripartizione non incide sulla disponibilità delle somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali. Inoltre, i liquidatori possono condizionare la ripartizione di acconti alla prestazione di idonee garanzie da parte del socio (per esempio, cauzioni o fidejussioni). I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori della società con la violazione di queste norme (art. 2491 c.c.).

 

Compiuta la liquidazione, vale a dire, di solito, convertito in denaro tutto il patrimonio (cioè l’attivo) della società che rimane una volta pagati i creditori, i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione o quota nella divisione dell’attivo (espressa in denaro o in beni o in altri valori) (art. 2492, 1° comma, c.c.).

 

Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci o del revisore unico, è depositato presso il Registro delle Imprese. Nei tre mesi successivi all’iscrizione dell’avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al Tribunale in contraddittorio coi liquidatori della società. I reclami relativi alla liquidazione della medesima società devono essere riuniti e decisi in un unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine di tre mesi per la proposizione dei reclami dei soci e la sentenza che decide il giudizio fa stato anche nei confronti dei soci non intervenuti (2° e 3° comma).

 

Decorso il termine di tre mesi senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale della liquidazione si intende tacitamente approvato e i liquidatori, salvo i loro obblighi relativi alla distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci. Indipendentemente dalla decorrenza di questo termine di tre mesi, il rilascio senza riserve della quietanza all’atto del pagamento dell’ultima quota di riparto all’ultimo socio che ne ha diritto comporta l’approvazione tacita del bilancio finale della liquidazione della società (art. 2493 c.c.).

 

Le somme spettanti ai soci che non siano state non riscosse entro i tre mesi dall’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’avvenuto deposito del bilancio finale della liquidazione a norma dell’art. 2492 c.c. devono essere depositate presso una banca con l’indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore (art. 2494 c.c.).

 

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese (art. 2495, 1° comma, c.c.).

 

Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione, i creditori sociali che non sono stati pagati possono fare valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, senza limite di valore, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi ultimi. La domanda giudiziale, se proposta entro un anno dalla cancellazione della società, può essere notificata presso l’ultima sede della società (2° comma).

 

Compiuta la liquidazione della società, la distribuzione dell’attivo patrimoniale tra i soci ed il deposito presso una banca delle somme non riscosse dai soci ai sensi dell’art. 2494 c.c., i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l’Ufficio del Registro delle Imprese dove chiunque può esaminarli, anticipando le spese (art. 2496 c.c.). Ricordiamo che i libri sociali obbligatori sono quelli previsti dall’art. 2421 c.c. per le società per azioni (e per le cooperative a cui si applicano le norme sulle Spa) e quelli stabiliti dall’art. 2478 c.c. per le società a responsabilità limitata (e per le cooperative a cui si applicano le disposizioni sulla Srl).