Commercio in forma ambulante – Niente piu' autorizzazione – Sufficiente la SCIA – Pareri del Ministero dello Sviluppo Economico cura di: TuttoCamere.it

               

L'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, nonostante che l'art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998 preveda che debba essere preventivamente "autorizzato dal Comune" in cui l'interessato intende avviare l'attivita', puo' avere inizio anche a seguito della presentazione di una mera segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA).

Lo ha chiarito il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Divisione IV, promozione della concorrenza, con due distinte risoluzioni con le Risoluzioni n. 74808 del 6 maggio 2013 (diretta ad un Comune della Regione Puglia) e n. 86951 del 24 maggio 2013 (diretta ad un Comune della Regione Lazio).

Secondo il Ministero sussiste la possibilita' che per tale attivita' vi possa essere una revisione delle modalita' di accesso, finalizzata sia alla semplificazione che a una piu' efficace azione di controllo da parte della Pubblica Amministrazione, e che l'autorizzazione iniziale al commercio su aree pubbliche sia da considerare ormai solo un residuo della disciplina previgente e costituisce un inutile adempimento burocratico privo di alcuna discrezionalita' amministrativa e che pertanto sia ormai sostituita dalla SCIA.

               

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