Lavoro dei detenuti: D.L. 78/2013

Rinaldi Manuela

 1. Nozioni generali

 Autorevole dottrina sul tema (1) ha affermato che la possibilità di svolgere un'attività lavorativa costituisce, per i condannati e gli internati,  se non l'unico, il più importante strumento rieducativo. 

In tal senso dispongono anche gli artt. 15 e 20 o.p..

 In particolare l'art. 15, tra gli "elementi del trattamento", al suo primo comma annovera esplicitamente il lavoro tra i mezzi per darvi attuazione prevedendo che venga assicurato salvo impossibilità.

 L'art. 20, poi, dedicato alla disciplina dello stesso, sottolinea la necessità che gli istituti penitenziari favoriscano in ogni modo la destinazione dei detenuti al lavoro.

 Tra le sue fondamentali funzioni vi dovrebbe essere peraltro quella di fare apprendere al detenuto una professione che, una volta uscito dal carcere, gli possa essere utile per tenere una condotta di vita lontana dalla delinquenza.

 Con il decreto legge del 1 luglio 2013 n. 78 (2), concernente Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, sono state, tra l'altro, affrontate le questioni riguardanti la possibilità di svolgere all'esterno del carcere per i detenuti.

 Viene estesa la possibilità di lavori di pubblica utilità per soggetti che siano in stato di detenzione, anche nel caso in cui siano tossicodipendenti.

 A tal riguardo sono interessati Enti statali e locali, nonché associazioni di volontariato e non profit.

 L'art. 2 introduce alcune rilevanti modifiche alla Legge sull'ordinamento penitenziario (3).

 In particolare:

 

-  in materia di lavori all'esterno dei detenuti, è stato aggiunto un comma 4-ter all'art. 21, che prevede la possibilità per detenuti ed internati di prestare la propria attività, a titolo gratuito e volontario, in progetti di pubblica utilità in favore della collettività, presso enti pubblici o associazioni di volontariato;

 

-         disciplina più restrittiva è prevista per i recidivi, per effetto dell'abrogazione degli articoli 30-quater (in materia di concessione di permessi premio) e 50-bis (in materia di concessione della semilibertà), nonché per l'abrogazione del comma 7-bis dell'art. 58-quater (sempre in materia di benefici);

 

-         viene profondamente modificato l'art. 47-ter sulla detenzione domiciliare. In primis, è stato soppresso il comma 1.1, che prevedeva la possibilità di concedere la detenzione domiciliare anche al condannato recidivo ai sensi dell'articolo 99, c. 4, c.p., per pene inflitte non superiori a tre anni.

 

Viene poi integralmente riscritto il comma 1-quater, che prevede che l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza, ovvero al magistrato di sorveglianza se ricorre un grave pregiudizio per effetto della protrazione dello stato di detenzione.

 

Infine, è stato soppresso il comma 9, che prevedeva l'automatica sospensione del beneficio a seguito di denuncia per il delitto di cui all'art. 385 c.p. (evasione).

 

Per quanto concerne le altre disposizioni, l'art. 3 eleva il numero di reati per i quali il giudice può infliggere il lavoro di pubblica utilità nei confronti dei tossicodipendenti (nuovo comma 5-ter dell'art. 73 del d.p.r. n. 309/1990), mentre l'art. 4 proroga fino al 31/12/2014 l'incarico del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, attribuendogli compiti ulteriori, specie in materia di edilizia penitenziaria.

 

E' previsto, quindi, l'ampliamento delle ipotesi di lavoro di pubblica utilità del comma 5 bis dell'art. 73 DPR 309/90 (il nuovo comma 5 ter ne consente l'applicazione anche per reati diversi dall'art. 73 co. 5 purchè commessi da soggetto tossicodipendente e con esclusione di quelli previsti dall'art. 407 co. 2 lett. a c.p.p. ): un caso di probation per verità già di scarsa applicazione ma invece opportunamente da incentivare.

 

I detenuti e gli internati potranno essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità presso lo Stato, le Regioni, i Comuni, le Province o presso gli enti e le organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

 

Il lavoro di pubblica utilità, come noto, trova la sua disciplina generale nell'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, contenente le disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace: questa particolare tipologia di impiego non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e consiste "nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

 

Il comma 3 dell'articolo 54 ha stabilito poi che l'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.

 

Tuttavia, nell'ipotesi in cui il condannato lo richieda, il giudice potrà ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.

 

Secondo la giurisprudenza anche il lavoro intramurario prestato dal condannato nel corso della sua detenzione deve essere preso in considerazione dal Tribunale di Sorveglianza nella decisione sulla concessione della liberazione anticipata.

 

Come noto, la liberazione anticipata è quell'istituto, previsto dall'articolo 54 l. 26 luglio 1975, n. 354 ord. penit., che consente al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione di godere, quale riconoscimento di tale partecipazione, di una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, ai fini di un suo più efficace reinserimento all'interno della società (4).

 

Con la sentenza del 22 maggio 2001 n. 158 la Corte costituzionale ha poi precisato che il lavoro dei detenuti, che nella concezione giuridica posta alla base del regolamento carcerario del 1931 si poneva come un fattore di aggravata afflizione, cui dovevano sottostare quanti erano stati privati della libertà, è oggi divenuto, a séguito delle innovazioni dell'ordinamento penitenziario ispirate all'evoluzione della sensibilità politico-sociale, un elemento del trattamento rieducativo.

 

Lo stesso carattere obbligatorio del lavoro penitenziario dei condannati e degli internati si pone come uno dei mezzi al fine del recupero della persona, valore centrale per il nostro sistema penitenziario non solo sotto il profilo della dignità individuale ma anche sotto quello della valorizzazione delle attitudini e delle specifiche capacità lavorative del singolo.

 

La legge prevede, perciò, che al condannato sia assicurato un lavoro, nella forma consentita più idonea, ivi comprese quella dell'esercizio in proprio di attività intellettuali, artigianali ed artistiche (art. 49 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) o quella del tirocinio retribuito (quattordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 20).

 

Il crescente favore del legislatore nei confronti dell'impegno lavorativo dei detenuti si è via via manifestato attraverso l'introduzione di nuove opportunità, in linea anche con le indicazioni espresse nella Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, relativa alle regole penitenziarie europee, secondo cui il lavoro carcerario dovrebbe, per organizzazione e regole giuridiche, avvicinarsi il più possibile alle normali condizioni del lavoro libero.

 

Accanto alle sperimentate figure del lavoro esterno e di quello «a domicilio» carcerario, si è così prevista la possibilità per imprenditori pubblici e privati di organizzare e gestire direttamente le lavorazioni all'interno degli istituti, fino a promuovere forme di autorganizzazione, mediante cooperative sociali che consentono il superamento del divieto di assunzione della qualità di socio per l'incapacità derivante da condanne penali e civili (v. legge 22 giugno 2000, n. 193) (5).

 

 

 

Manuela Rinaldi

Avvocato foro Avezzano Aq - Dottoranda in Diritto dell'Economia e dell'Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master e in corsi per aziende; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq

 

 

 

 

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1)    Cfr. Poli P.F., Anche il lavoro intramurario del detenuto deve essere considerato (ai fini della concessione della liberazione anticipata, in Diritto penale contemporaneo.

 

(2)    In vigore dal 5 luglio 2013.

 

(3)    Legge del  26 luglio 1975, n. 354.

 

4)    (Cass. pen., sez. I, 21 gennaio 2011 n. 216). Per approfondire cfr. http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/28-/-/532-anche_il_lavoro____intramurario____del_detenuto_deve_essere_considerato_ai_fini_della_concessione_della_liberazione_anticipata/

 

(5)    http://www.eius.it/giurisprudenza/2001/2,01,024,0.asp