Il reato di ingiuria

Concas Alessandra

 

L'ingiuria è un reato contro la persona e tutela l'onore. Con questo vocabolo, tradizionalmente s'intende il rispetto e la stima dei quali ognuno gode presso la società e l'idea che si ha di se stessi. L'ingiuria, nel diritto penale italiano, è il delitto previsto e disciplinato dall'art. 594 del codice penale, che recita testualmente: "Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 516. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa fino ad euro 1.032, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone". I reati contro l'onore, sono classificati al Capo II del codice penale italiano (artt. 594-599) per la comune caratteristica di offendere attingendo il valore sociale della persona offesa. La condotta tipica del delitto di ingiuria, descritta nel comma 1 della norma, consiste nell'offesa all'onore o al decoro di una persona presente.

I requisiti perché si configuri il delitto di Ingiuria, sono l'offesa all'onore o al decoro e la presenza della persona offesa, elemento che è anche il discrimine con il successivo delitto di diffamazione.

 Il comma 2 dell'articolo 594 del codice penale estende la punibilità anche alle offese trasmesse con comunicazioni a distanza.

 Oltre al dettato dell'articolo 594 del codice penale, è prevista una ulteriore circostanza aggravante ex articolo 3 legge 205 del 1993, se l'ingiuria abbia finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, e si verifica quando l'offesa origina da un consapevole e percepibile sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore, cioè come disprezzo idoneo a dare luogo al concreto pericolo di comportamenti discriminatori.

 L'ingiuria è un reato che può essere commesso da chiunque.

 La condotta offensiva dell'onore o del decoro si può manifestare sia attraverso espressioni verbali, sia con gesti di natura dispregiativa, come ad esempio uno sputo.

 Sono rilevanti anche offese trasmesse attraverso mezzi di comunicazione a distanza, come una e mail, una lettera o una telefonata, dirette a una determinata persona.

 L'elemento che caratterizza il reato di ingiuria è che la condotta offensiva deve essere posta in essere in presenza della persona alla quale è indirizzata.

 A questo proposito si ritiene che questa presenza deve essere effettiva e che il soggetto offeso, anche se non materialmente visto dal soggetto agente, sia in grado di percepire le espressioni lesive a lui rivolte, è un reato a dolo generico, si ritiene sufficiente la consapevolezza della potenzialità offensiva delle espressioni usate e la volontà di divulgarle alla presenza del soggetto passivo, anche in assenza della specifica intenzione di offendere.

 L'autorità giudiziaria competente è il Giudice di pace avente sede nel luogo dove è commesso il fatto di reato, è perseguibile a querela della persona offesa.

 Il termine per la proposizione della querela è di tre mesi, che decorrono dal giorno nel quale si ha avuto notizia del fatto che costituisce reato, cioè dal momento nel quale il titolare del diritto tutelato ha conoscenza sicura, sulla base di elementi seri, degli elementi che consentono la valutazione dell'esistenza del reato.

 La querela va sottoscritta e depositata o alla Polizia Giudiziaria o alla Procura della Repubblica.

 Come ogni volta che si ha il sospetto di essere indagati o di avere subito un reato, è necessario contattare un avvocato penalista al fine di ricevere chiarimenti sul caso concreto e compiere gli eventuali "passi" che, insieme al legale, venissero giudicati necessari od opportuni, per valutare se formulare una richiesta alla Procura della Repubblica per essere informati dell'esistenza di procedimenti a proprio carico, oppure per verificare la sussistenza dei presupposti per una querela. A volte nel linguaggio comune si confonde l'ingiuria con la diffamazione e la calunnia.

 Vediamo quali sono le differenze tra loro dal lato giuridico.

 Commette il reato di ingiuria (ex art. 594 c.p.) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente.

 Commette il reato di diffamazione (ex art. 595 c.p.) chi offende l'altrui reputazione in assenza della persona offesa.

 Il reato di calunnia (ex art. 368 c.p.) si ha quando qualcuno con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o a un' altra Autorità che abbia l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria, accusa di un reato una persona che egli sa essere innocente, oppure simula a carico di una persona le tracce di un reato.

 Per il reato di calunnia la pena è della reclusione da due a sei anni, salvo i casi di aggravante.

 La giurisprudenza ha chiarito che non è necessario sia iniziato un procedimento penale a carico della persona offesa dal reato, essendo sufficiente la semplice potenzialità che un simile procedimento si avvii.

 Il dato che differenzia l'ingiuria più grave dalla diffamazione, consiste nel fatto che, mentre l'ingiuria presuppone la presenza della persona offesa nel momento dell'azione criminosa, nel reato di diffamazione l'offesa della reputazione viene compiuta in assenza della persona offesa e comunicando con almeno due persone.

 I reati possono tra loro concorrere, come avviene se ad esempio, una lettera dal contenuto ingiurioso venga indirizzata, oltre che alla persona offesa, anche a terze persone.

 La giurisprudenza ha applicato al reato di ingiuria l'esimente del diritto di critica, in presenza di comportamenti oggettivamente ingiuriosi, ma caratterizzati da particolari contesti.

 Ad esempio, è stato escluso il reato di ingiuria nell'ambito di una riunione condominale, di per sé ritenuto luogo caratterizzato da particolare vis polemica e atteggiamenti accesi, con riferimento all'espressione "lei è un bugiardo, dice il falso e mente", detta da un condomino all'amministratore. Nell'ambito di una assemblea pubblica, è stato ritenuto sussistente il diritto di critica, con riferimento alle espressioni "buffone" e "ridicolo" rivolte a un sindaco.

 L'applicabilità del diritto di critica è una questione riferita alla valutazione del Giudice in relazione alle circostanze del caso concreto.

 Una espressione si può dire ingiuriosa di solito se il concetto di onore è legato al ruolo professionale e all'ambiente sociale della persona offesa.

 In questo senso, si usa distinguere tra espressioni oggettivamente in grado di ledere l'onore di chiunque .ad esempio per la forte carica di disprezzo che manifestano o per la evidente volontà di umiliare il destinatario, ed espressioni che, anche non avendo di per sé una carica ingiuriosa, possono allo stesso modo risultare offensive in relazione alle circostanze, alle qualità del soggetto, all'ambiente nel quale si è svolto il fatto.

 Questa è una valutazione che varia da caso a caso, e che implica sempre la considerazione, da parte del Giudice, del contesto nel quale sono state pronunciate le espressioni e dei rapporti di maggiore o minore confidenza tra querelato e offeso, tenuto conto della notevole desensibilizzazione recente nei confronti di un linguaggio, una volta ritenuto crudo e volgare, ma oggi comunemente utilizzato tra amici e buoni conoscenti.