L'AZIONE DI REINTEGRAZIONE

 Riccardo MAZZON

 L'azione di reintegrazione mira, contro l'autore di un avvenuto spoglio alla restituzione del possesso all'avente diritto.

 Volta, dunque, alla tutela di situazioni di mero fatto, l'azione de qua non riveste alcun interesse quanto all'accertamento dell'eventuale esistenza di diritti reali, in capo al ricorrente.

 E' proprio a tal proposito che è stato notato come

 

"non sia configurabile nel nostro ordinamento un diritto soggettivo alla conservazione e integrità della situazione possessoria, diverso dal diritto processuale all'azione di reintegrazione e manutenzione, dovendosi, altrimenti, ammettere l'esistenza di un anomalo diritto reale su cosa propria, qualora il proprietario sia nel contempo anche possessore" Pretura Napoli, 20/03/1998 Scherillo c. Avino Foro napoletano 1999, 93 (nota LAPERCHIA).

 

Quanto alle finalità socio-politiche dell'azione in oggetto emergono limpide dalle origini dell'istituto e si cristallizzano efficacemente nella tutela del principio "ne cives ad arma ruant":

 

"la tutela autonoma del possesso, anche contro lo stesso proprietario, è posta a presidio del principio "ne cives" ad arma "ruant" ed è giustificata dall'urgenza dell'intervento dell'autorità, per ripristinare uno stato di cose alterato dal comportamento arbitrario del terzo, ma è costruita in modo da arrecare al convenuto, che sia titolare di un diritto sulla cosa o alla cosa, un sacrificio transeunte e reversibile, cui porrà riparo il successivo giudizio petitorio" Tribunale Monza, 01/12/2004 - Redazione Giuffrè 2004 Giur. Merito 2005, 6, 1321 - vedi, amplius, IL POSSESSO - Usucapione, azioni di reintegrazione e di manutenzione, denuncia di nuova opera e di danno temuto-, Cedam, Padova 2011.

 

Ai sensi dell'articolo 1169 del codice civile, norma non suscettibile d'applicazione analogica, l'azione di reintegrazione può essere esercitata anche contro chi, pur non avendo partecipato allo spossessamento, sia nel possesso, del bene di cui si discuta, in virtù di un acquisto a titolo particolare, purché tale acquisto sia stato fatto con la conoscenza dell'avvenuto spoglio:

 

"la regola dettata dall'art. 1169 c.c. è da intendere dettata per il caso in cui la successione nel possesso a titolo particolare nei confronti dell'autore dello spoglio avvenga prima che contro costui sia proposta la domanda di reintegrazione nel possesso e comporta che tale domanda possa essere proposta nei confronti dell'acquirente a titolo particolare se egli ha fatto l'acquisto con la consapevolezza dell'avvenuto spoglio. Allorquando, invece, la successione nel possesso a titolo particolare avvenga dopo la proposizione della domanda di reintegrazione nei confronti dell'autore dello spoglio, a protezione dell'attore ed a garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale opera la norma di cui all'art. 111 c.p.c. ed in particolare quella di cui al comma 4, secondo cui la sentenza ha effetto anche nei confronti dell'avente causa, senza peraltro che possa venire in rilievo la clausola di salvezza degli effetti della trascrizione prevista da detta norma, tenuto conto che, non essendo trascrivibile la domanda di reintegrazione, resta irrilevante la trascrizione del titolo d'acquisto. Ne consegue che la sentenza pronunciata nei confronti del dante causa è titolo eseguibile nei confronti dell'acquirente" Cassazione civile, sez. III, 31/05/2005, n. 11583 Ricci e altro c. Colandrea Giust. civ. Mass. 2005, 5 - Cassazione civile, sez. II, 11/05/1983, n. 3254 Bechini c. Monti Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 5 Giust. civ. 1984, I,1262 (nota)- conforme - Pretura Novara, 09/07/1998 Grasso c. Soc. Pro.De.Co. e altro Foro it. 1999, I,2140 – conforme - Cassazione civile, sez. II, 29/11/1995, n. 12347 Romano e altro c. Piccione Giur. it. 1996, I,1, 893 – conforme - Cassazione civile, sez. III, 14/06/2001, n. 8056 Sapone c. Iodice Giust. civ. Mass. 2001, 1190.

 

Nel ricordare il principio di diritto di cui alla massima sopra riportata, specie in relazione all'applicabilità dell'articolo 111 del codice di procedura civile, va ulteriormente precisato che, qualora s'intendesse ragionare in modo difforme, il proprietario spogliato, che avesse ottenuto una sentenza favorevole, sarebbe esposto al rischio di restare privo della tutela esecutiva, in eventuale conseguenza di maliziose manovre, poste in essere dallo spoliante (nei cui confronti intervenisse sentenza di condanna), durante la pendenza del procedimento possessorio.

 

Razionalizzando (e volendo dividere in categorie, il più possibile definite, i soggetti dotati di legittimazione passiva, in ordine all'esercizio dell'azione di reintegrazione), i legittimati passivi dell'azione possessoria de qua possono identificarsi:

 

    negli autori materiali dello spoglio, anche se questi abbiano, nel frattempo, perduto il possesso della cosa;

    negli autori morali dello spossessamento medesimo, identificabili tanto nei cc.dd. mandanti, quanto in coloro che abbiano tratto vantaggio, dalla situazione posta in essere dallo spogliatore materiale (ad esempio sostituendo il loro possesso a quello dello spogliato), consapevoli dell'avvenuto spoglio.

 

In particolare, è indiscussa la legittimazione passiva esistente in capo allo "spoliator" che abbia perso il possesso prima della proposizione del ricorso; l'azione di reintegrazione, in effetti, nonostante non condivisibili opinioni contrarie, che ritengono necessaria la presenza anche di chi possieda al momento della presentazione del ricorso, potrà esser intentata anche esclusivamente nei suoi confronti, obbligando in ogni caso il giudice a pronunciarsi sul merito della domanda, in virtù dell'interesse del ricorrente a veder accertata l'illegittimità dello spoglio.

 

In ogni caso, l'applicazione dei principi sopra descritti andrà coordinata con la regola generale, secondo cui la legittimazione passiva deve essere determinata in relazione al momento della proposizione della domanda.

 

In virtù di quanto riferito, sono stati ritenuti passivamente legittimati all'azione di reintegrazione, ad esempio:

 

    il precedente proprietario d'immobile che, sostituito la serratura della porta d'ingresso, abbia successivamente alienato a terzi la proprietà dell'immobile;

     con riferimento allo spoglio del possesso di una servitù di veduta ed in assenza di elementi di segno diverso, i soggetti intestatari della concessione edilizia relativa alla nuova costruzione;

    l'appaltatore dell'opera, unitamente al committente.

 

Sono stati, invece, ritenuti non passivamente legittimati all'azione di reintegrazione:

 

    i privati che abbiano prestato una collaborazione meramente occasionale all'esecuzione di un'opera pubblica;

    chi si limiti ad una mera, generica, manifestazione di approvazione (di adesione morale) dell'azione altrui;

    chi venda un fondo garantendone la libertà da vincoli contrattuali;

    il mero proprietario del fondo.

 

Nei giudizi possessori non v'è l'esigenza del litisconsorzio necessario, ravvisandosi, tuttalpiù, la possibilità di instaurare un litisconsorzio facoltativo, con conseguente facoltà, da parte del magistrato, di disporre l'eventuale separazione delle cause, in quanto lo spoglio e la turbativa, costituendo fatti illeciti, determinano responsabilità individuale dei singoli autori, secondo il principio di solidarietà di cui all'articolo 2055 del codice civile.

 

Qualora, peraltro, la reintegrazione o la manutenzione del possesso comportino la necessità del ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di un'opera, di proprietà o nel possesso di più persone, il litisconsorzio necessario tra gli anzidetti soggetti si impone, con conseguente necessità d'integrazione del contraddittorio, in quanto, la sentenza resa nei confronti di alcuno e non anche degli altri comproprietari o compossessori dell'opera, resterebbe inutiliter data.

 

Ne consegue, ad esempio, la qualità di litisconsorte necessario del nudo proprietario o del comproprietario del bene su cui, eventualmente, debba materialmente incidere la pronuncia, anche se gli stessi non abbiano in alcun modo partecipato allo spoglio.

 Da notare, ancora, come non sia necessariamente configurabile, nell'eventuale, successivo giudizio petitorio, un'ipotesi di litisconsorzio, di ordine processuale o sostanziale, nei confronti di tutti i soggetti destinatari del provvedimento di reintegra, emesso nel pregresso giudizio possessorio.

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