Art. 660 codice penale: molestia o disturbo alle persone

 

Avv. Barbara Floris

 

 

Permessa

 

La norma prevista e punita dall'art. 660 codice penale prevede che "Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516".

 

Visto il progressivo svilupparsi del reato in questione, soprattutto se effettuato per il tramite del telefono (tramite telefonate o messaggi di testo), si ritiene possa essere proficuo soffermarsi a riflettere sui principali elementi costitutivi.

 

La prova del reato

 

Una circostanza sulla quale, preliminarmente,bisogna effettuare una riflessione è data dal fatto che spesso questa tipologia di reato è analizzato sulla base della denuncia della vittima, la quale rappresenta l'unica testimonianza su cui il Giudice si trova a basare le motivazioni di una sentenza (di condanna o di assoluzione).

 

Sul punto, va tenuta in considerazione quella giurisprudenza, ormai consolidata, della Suprema Corte di Cassazione in ragione della quale viene ritenuto che la testimonianza della persona offesa, pur non soggiacendo ai canoni ermeneutici di cui all'art. 192.3 c.p.p., debba essere oggetto di un particolare vaglio critico, poiché proveniente da soggetto portatore di interessi antagonisti con quelli dell'imputato. Ciò soprattutto se la persona offesa si è costituita parte civile nel processo penale e quindi detiene un rilevante interesse, anche economico, all'esito del processo.

 

La testimonianza della persona offesa dovrebbe essere non solo presa in considerazione di per sé (ai fini di valutarne la coerenza e la sua intrinseca logicità), ma anche, e soprattutto, alla luce di altre testimonianze che possono confermare quanto rappresentato. In casi quali il reato in esame, è infatti ragionevole pensare che la vittima riferisca ad altre persone circa telefonate o messaggi aventi contenuto offensivo o che comunque l'hanno disturbata.

 

A questo scopo, circostanza ancora più utile potrebbe essere resa dal fatto che testimoni terzi, oltre ad essere stati messi a conoscenza delle chiamate, possono anche riferire di aver sentito le telefonate o letto i messaggi di testo. La prova così sarebbe ancora più schiacciante.

 

Quanto ai messaggi o ai video questi possono oltretutto essere salvati e mostrati alle forze dell'ordine al momento della denuncia-querela o al momento del processo.

 

Può essere, inoltre, estrapolato il tabulato telefonico da cui si ricava che dal cellulare dell'imputato effettivamente sono state effettuate chiamate verso il cellulare della persona offesa. In questo caso, seppur non verificando direttamente il contenuto delle chiamate/messaggi, quanto meno può essere provata l'effettiva presenza delle telefonate sul tabulato telefonico.

Per continuare clicca qui

Allegati:
FileDimensione del File
Scarica questo file (Art.doc)Art.doc34 kB