Gli amministratori nelle Società per Azioni: nomina, funzioni e responsabilità
Concas Alessandra

 

Secondo l'articolo 2383 cod.civ. , "La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo.

Non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data nella quale l'assemblea viene convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili (salvo diversa disposizione dello statuto) e sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, e a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità, "salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza."

Riguardo le modalità della nomina, l'art. 2368 comma 1 del codice civile dispone che "per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari ".

 

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