NULLITA' DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE NON REGISTRATO
Manuela MARINO

Sommario: 1. Introduzione - 2. La normativa anteriore alla Finanziaria
2005 - 3. La Legge n. 311/2004. Ambito di applicabilità - 4.
Il contratto non registrato. Nullità o condicio juris?
- 5. Gli effetti della mancata registrazione. La tesi della
nullità - 6. Gli effetti della registrazione tardiva. La tesi
della condicio juris - 7. Quid juris quanto ai rapporti
pendenti. Il generale principio di irretroattività della legge -
8. L'art. 1, co. 346, L. n. 311/2004 nella giurisprudenza
costituzionale - 9. L'art. 3 d. lgs. 14 marzo 2011 n. 23.
Disciplina e ambito di applicazione - 10. Prime
riflessioni e spunti critici quanto all'art. 3 d. lgs. n. 23/2011.
Quale tutela per il locatore?
1. Introduzione
La legge 30 dicembre 2004 n. 311, recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, i.e. la legge
finanziaria per l'anno 2005, ha apportato rilevanti e significative
modificazioni alla disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Obiettivo perseguito dal legislatore è palesemente quello di dare vita ad
una capillare e sistematica azione di contrasto all'evasione fiscale nel
comparto delle locazioni immobiliari.
Tra le modifiche apportate dalla normativa in esame alla materia delle
locazioni, di particolare rilievo appaiono le disposizioni che sanciscono la
nullità del contratto di locazione in caso di omessa registrazione.
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CUNEO
4 novembre 2011
Università degli Studi di Torino - Sede di Cuneo
Recentemente, sempre guidato dall'obiettivo di incentivare l'emersione
dei contratti di locazione fiscalmente non dichiarati, il legislatore è
nuovamente tornato sul tema.
L'articolo 3 del d. lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recante Disposizioni in
materia di federalismo fiscale municipale, estende la previsione di nullità di
cui all'art. 1, comma 346, della Finanziaria 2005 sia all'ipotesi di
registrazione di un contratto di locazione ad un canone inferiore a quello
effettivamente corrisposto sia al caso di registrazione di un contratto di
comodato fittizio.
Con specifico riferimento ai contratti di locazione di immobili destinati
ad uso civile abitazione, le disposizioni normative da ultimo richiamate si
spingono, invero, anche oltre: la legge ha, infatti, inteso altresì
predeterminare la disciplina alla quale dovranno soggiacere i contratti
successivamente alla loro registrazione eseguita tardivamente in via
volontaria o d'ufficio.

 

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