• Ai sensi dell'Art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, comma 1 lettera a) del Titolo I, principi comuni del D. Lgs. n. 81/2008), (articolo così modificato dall'articolo 16 del d.lgs. n. 106 del 2009)
Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
[Ai sensi dell'art. 41 (Validità dei certificati) del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001, s.o. 30/L) la validità di tale tipo di certificati dura sei mesi].
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
• Per la violazione del comma 1 lettera a) e quindi per la mancata verifica il Datore di Lavoro ed il Dirigente sono sanzionati con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro ai sensi dell'Art. 55, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così sostituito dall'articolo 32, comma 1, d.lgs. n. 106 del 2009) [Con lo strumento della prescrizione, eventuale sanzione ridotta: € 1.200,00]
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
• Per la violazione del comma 1 lettera b) il Datore di Lavoro ed il Dirigente sono sanzionati con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro ai sensi dell'Art. 55, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così sostituito dall'articolo 32, comma 1, d.lgs. n. 106 del 2009) [Con lo strumento della prescrizione, eventuale sanzione ridotta: € 1.000,00]
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
• Per la violazione del comma 2, quindi per la mancata collaborazione ed il mancato coordinamento, il Datore di Lavoro ed il Dirigente sono sanzionati con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro ai sensi dell'Art. 55, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così sostituito dall'articolo 32, comma 1, d.lgs. n. 106 del 2009) [Con lo strumento della prescrizione, eventuale sanzione ridotta: € 1.500,00]
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
• Cosa si intende per appalto, contratto d'opera contratto di somministrazione e lavoratore autonomo?
a. L'appalto è definito dall'Art. 1655 del codice civile come il contratto con il quale una parte assume con l'organizzazione dei mezzi necessari o con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, è cioè importante il risultato dell'attività lavorativa;
b. Il contratto d'opera è disciplinato dall'art. 2222 del codice civile, in base ad esso una persona si obbliga a compiere, dietro un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione con il committente, il contratto d'opera si differenzia dall'appalto per l'assenza dell'elemento organizzativo, il prestatore d'opera impiega prevalentemente il proprio lavoro;
c. La somministrazione di manodopera permette ad un soggetto (utilizzatore: il datore di lavoro) di rivolgersi ad un altro soggetto (somministratore: agenzia autorizzata che somministra il lavoro) per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore;
d. Lavoratore autonomo, colui che presta lavoro autonomo. Il Codice civile definisce il lavoro autonomo all'art. 2222 trattando del contratto d'opera che si ha "Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, ...". Il lavoro autonomo si differenzia da quello subordinato, previsto all'Art. 2094, per l'assenza di soggezione al potere dell'imprenditore il quale si limita a definire le caratteristiche generali dell'opera.

• Come può essere redatta l'autocertificazione di possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale prevista dall'art. 26, quindi nei luoghi di lavoro diversi dai cantieri temporanei o mobili?
Eventuale autocertificazione da produrre da parte di una impresa esecutrice/affidataria e/o di lavoratori autonomi al Datore di lavoro/Imprenditore committente all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, negli ambiti diversi dai cantieri temporanei o mobili o comunque nel campo di applicazione del titolo IV del d. Lgs. n. 81/2008:
ESEMPIO:
Autocertificazione del possesso della idoneità tecnico professionale ai sensi dell'Art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così modificato dall'articolo 16 del d.lgs. n. 106 del 2009) e ai sensi dell'Art. 47 del Dpr 28.12.2000 n. 445.
Io sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a a _____________________________________________ il _______________________ residente a ______________________________ (_______) in _________________ n. ____________________________ in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società _________________________________________ ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dell'art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali
DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità:di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
Si allega il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato in corso di validità (ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81).
_________________. ___/___/______
In fede ___________________________________________________
Nota: È d'obbligo segnalare che contrariamente a quanto previsto per i cantieri temporanei e mobili, non è chiarissimo di quali requisiti si sta dichiarando il possesso (si sta infatti parlando di un regime transitorio relativamente al quale, si spera in tempi brevi dovrà essere emanato un decreto ministeriale per regolamentare il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi). Sicuramente dalla lettura dell'art. 27 tra questi requisiti abbiamo quelli relativi "alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondati sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276".
I requisiti tecnici professionali dovranno essere calibrati sull'oggetto ed il settore dei lavori o dell'opera da realizzare, così come il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato in corso di validità dovrà avere come settore/oggetto un ambito compatibile con l'oggetto dei lavori da realizzare per conto del Datore di Lavoro Committente.
Si raccomanda di stare attenti alle eventuali dichiarazioni mendaci che sicuramente manlevano il Datore di lavoro/Imprenditore Committente ma che possono esporre il dichiarante a conseguenze anche di natura penale.
Relativamente ai requisiti relativi alla idoneità tecnica professionale per i Lavori Pubblici ci si può rifare al Sistema di qualificazione delle imprese per i lavori pubblici introdotto dal DPR 25 gennaio 2000, n. 34 e recepito dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 [Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010)], in conseguenza della abolizione dell'Albo Nazionale dei costruttori, che ha introdotto, tra gli altri, l'obbligo per le imprese di dotarsi di un Sistema di Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9000, con l'acquisizione della Attestazione SOA.
Anche il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 [Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)] dà utili indicazioni, inoltre l'Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi) del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così modificato dall'articolo 17 del d.lgs. n. 106 del 2009) al comma 2-bis. precisa che sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Inoltre al comma 7 dell'Art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, si afferma che per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto (D. Lgs. n. 81/2008).
• Come si valuta l'idoneità tecnico professionale delle imprese? Chiarimento del Ministero del Lavoro circa l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in caso di contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione risposta ad un quesito del 13 luglio 2009. Chiarimento rintracciabile al link:
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C2DFB1E8-3CAF-4EEC-AA91-FA4B2C2346F2/0/Idoneit%C3%A0tecnico_professionaleimpreseappaltatrici.pdf
Quali sono le modalità di valutazione della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in caso di contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione? (Risposta a quesito del 13 luglio 2009)
La disciplina giuridica relativa alla valutazione della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi risulta rinvenibile all'art.26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, anche noto come "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro e, per il solo settore dei cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del citato "testo unico", all'art. 97, comma 2, il quale opera uno specifico rinvio all'allegato XVII.
Ferma restando la disciplina per ultimo citata, va al riguardo rimarcato come la valutazione di cui all'art.26, comma 1, lettera a), è al momento effettuata attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato della impresa o del lavoratore autonomo e mediante autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 secondo quanto previsto dall'art.26, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 81/2008. Ciò fino a quando non verrà emanato il D.P.R. previsto dal combinato disposto degli articoli 6, comma 8, lettera g) e 27 del "testo unico", il cui scopo principale è, appunto, individuare settori e criteri per la qualificazione delle imprese, in modo che, tra l'altro, sia possibile "misurare" – per mezzo di strumenti legati al riscontro del rispetto delle regole in materia di salute e sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi – la idoneità tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi.
Infine, si coglie l'occasione per rimarcare come l'obbligo per il datore di lavoro di valutare l'idoneità allo svolgimento della attività commissionata all'impresa appaltatrice, corrisponde comunque al principio generale in forza del quale ogni datore di lavoro è tenuto ad adottare ogni misura idonea a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei propri lavoratori (art. 2087 c.c.), tra le quali – ovviamente – rientra la scelta di imprese e lavoratori in grado di svolgere "in sicurezza" attività nei luoghi di lavoro di pertinenza del committente.
Pertanto, per quanto non sia possibile indicare in maniera puntuale e specifica le modalità di tale verifica da parte del soggetto obbligato, ciò che si richiede al datore di lavoro, che affidi lavori in appalto a imprese o lavoratori autonomi, è di operare una verifica non solo formale, ma seria e sostanziale, non realizzata solo in un'ottica economica, in ordine al possesso delle capacità professionali e della esperienza di coloro che sono chiamati ad operare nella azienda, nella unità produttiva o nel ciclo produttivo della medesima.
• A proposito di DUVRI. Il comma 3 dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede che "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.........". È facilmente comprensibile che il Datore di lavoro committente per redigere un Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze, deve avere ben chiara l'organizzazione delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi non solo ai fini della sicurezza anche nell'ottica della quantificazione dei costi della sicurezza da indicare obbligatoriamente nel contratto. Questo ragionamento, ben si riallaccia a quanto detto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nella risposta al Quesito del 13 luglio 2009, ossia che il Datore di Lavoro Committente deve operare una verifica non solo formale, ma seria e sostanziale, non realizzata solo in un'ottica economica, in ordine al possesso delle capacità professionali e della esperienza di coloro che sono chiamati ad operare nella azienda, nella unità produttiva o nel ciclo produttivo della medesima.

• Il caso delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Con il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 [Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (G.U. n. 260 dell'8 novembre 2011 )] disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Art. 2 (Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati) del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177.
1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:
a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;
e) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva;
h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.
• Idoneità Tecnico Professionale ai sensi delle "Linee guida per l'applicazione del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626" a cura del Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome con la collaborazione dell'ISPESL e dell'Istituto Superiore di Sanità; DOCUMENTO N. 6 LINEE GUIDA SU TITOLO I Contratto di appalto o contratto d'opera, ex art. 7 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 [abrogato dall'articolo 304 del decreto legislativo n. 81 del 2008]
REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DELL'APPALTATORE

L'art. 7 del D.Lgs 626/94 al punto a) [Decreto abrogato dall'articolo 304 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e comunque articolo ripreso dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così modificato dall'articolo 16 del d.lgs. n. 106 del 2009)] richiede che il datore di lavoro committente verifichi l'idoneità tecnico-professionale dei soggetti che intervengono nella realizzazione dell'opera o della prestazione affidata. La modificata concezione di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, introdotta proprio dal D.Lgs 626/94 (intesa non più come sola applicazione di norme bensì come acquisizione di capacità organizzative e gestionali per la programmazione della prevenzione in azienda) fa sì che anche l'interpretazione del concetto di requisito tecnico-professionale sia attualizzato e reso più consono alle esigenze introdotte dal decreto stesso.
In pratica l'identificazione del requisito non si esaurisce nell'accertamento del possesso delle capacità tecniche ad eseguire determinati lavori (o nella semplice verifica di possesso di iscrizione alla Camera di Commercio), ma implica anche il possesso e la messa a disposizione di risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati a svolgere l'opera richiesta che di quelli del committente. In altre parole si concretizza nella capacità dell'appaltatore di realizzare sicurezza.
Pertanto, la capacità di prevalutare i rischi e di individuare le misure di protezione in relazione all'opera da eseguire, è da considerarsi come requisito tecnico-professionale che la ditta esecutrice deve possedere. Detta valutazione deve avere per oggetto il censimento dei rischi, l'esame degli stessi e la definizione delle misure di sicurezza relative, l'organizzazione del lavoro e la disponibilità di macchine ed attrezzature previste per la realizzazione dell'opera.
Le macchine e gli impianti devono ovviamente essere corredati della dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza (es. libretti ponteggi, omologazione degli apparecchi di sollevamento, marchio CE delle attrezzature, ecc.).
L'acquisizione di queste informazioni è inoltre elemento necessario per la realizzazione del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione che il committente deve eventualmente attuare; un possibile esempio di scheda, sui requisiti tecnico-professionali, da predisporre per il committente è illustrato nell'allegato 1 del DOCUMENTO N. 6 LINEE GUIDA SU TITOLO I Contratto di appalto o contratto d'opera, ex art. 7 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Indipendentemente da ciò il problema dei requisiti tecnico-professionali è già trattato all'art. 8 (Qualificazione) della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 ("La nuova legge quadro in materia di lavori pubblici per l'esecuzione dei pubblici appalti", abrogata dall'articolo 256 del decreto legislativo n. 163 del 2006) L'art. 8 della L. 109/1994 è confluito nell'art. 40 (Qualificazione per eseguire lavori pubblici) del D. Lgs. 163/2006. A questi si può fare eventualmente riferimento se l'opera da eseguire è particolarmente onerosa e impegnativa.
Altri requisiti che l'appaltatore deve possedere, nel caso di esecuzione, manutenzione o trasformazione di particolari impianti sono quelli specificati nella legge 5 marzo 1990, n. 46 (e relativo regolamento di attuazione contenuto nel DPR 447/91) [la legge 5 marzo 1990, n. 46 ed il d.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, sono stati abrogati dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, i loro contenuti sono confluiti in esso] all'art. 3 e seguenti; questi garantiscono il committente esclusivamente sulla esecuzione degli impianti citati nella legge stessa, e che devono essere eseguiti a regola d'arte e secondo le norme di buona tecnica.
Infine possono costituire titolo preferenziale, ai fini della definitiva attribuzione dell'appalto o contratto d'opera, la predisposizione di documentazione inerente:
• i profili professionali delle maestranze impiegate;
• il programma degli investimenti attuati e previsti sulla sicurezza.
In caso di subappalto, l'appaltatore verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri con i quali il committente ha verificato l'idoneità dell'appaltatore stesso; fa comunque eccezione l'esecuzione di lavori pubblici per i quali, invece, il committente deve verificare anche l'idoneità dei subappaltatori (art. 34 Legge 109/94, confluito nell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006).
• L'Idoneità Tecnica ai sensi del Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008)

 

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