Le misure cautelari
Concas Alessandra
Le misure cautelari sono disciplinate nel libro IV del Codice di Procedura Penale dall'articolo 272 all'articolo 325.
Sono misure di vario tipo e genere adottate dalla autorità giudiziaria, sia nel corso delle indagini preliminari sia nella fase processuale e hanno effetti limitativi della libertà personale o della disponibilità di beni al fine di evitare che il tempo, più o meno lungo, necessario alla conclusione del processo comprometta l'esplicazione della attività giudiziaria penale, pregiudicandone lo svolgimento e il risultato.
Si suddividono in:
misure cautelari personali e misure cautelari reali.
Le misure cautelari personali, a loro volta si distinguono in misure cautelari coercitive e misure cautelari interdittive e consistono nella limitazione della libertà personale, assistite dalla garanzia giurisdizionale dal momento iniziale.
Esse sono disposte da un giudice, sia nella fase delle indagini preliminari sia nella fase processuale e la loro applicazione è condizionata alla assenza di una qualunque causa estintiva del reato o causa estintiva della pena, di giustificazione o di non punibilità (ex art. 273 c.p.p.).
Queste misure per essere applicate richiedono l'esistenza di due requisiti:
la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ( ex art. 273 c. 1 c.p.p.) e le esigenze cautelari ( ex art. 274 c.p.p.).
Per esigenze cautelari si intende:
il rischio di inquinamento delle prove, purché si tratti di pericolo concreto e attuale ( ex art. 274 c. 1 c.p.p.).