DENUNZIA DI NUOVA OPERA, AZIONE DI SPOGLIO E AZIONE DI DANNO TEMUTO"

Riccardo MAZZON

L'azione di denunzia di nuova opera (che è diretta ad ottenere le misure più immediate per evitare danni alla cosa posseduta, mediante un procedimento sommario che si esaurisce con l'emanazione del provvedimento di rigetto o di accoglimento della pretesa cautelare: vedi, però, capitolo venitreesimo del presente lavoro) e quella di spoglio (che è destinata a tutelare nel merito, anche se preceduta da una fase interdittale, il possessore nei confronti dell'autore dello spoglio medesimo: vedi, però, amplius, capitolo diciottesimo e ventesimo del presente manuale) hanno finalità e presupposti diversi:

"l'azione di denunzia di nuova opera (che è diretta ad ottenere le misure più immediate per evitare danni alla cosa posseduta mediante un procedimento sommario che si esaurisce con l'emanazione del provvedimento di rigetto o di accoglimento della pretesa cautelare) e quella di spoglio (che è destinata a tutelare nel merito, anche se preceduta da una fase interdittale, il possessore nei confronti dell'autore dello spoglio medesimo) hanno finalità e presupposti diversi, e la loro autonomia esclude che in virtù di un principio di specialità possa ravvisarsi l'esperibilità soltanto della prima in caso di contestuale esistenza delle condizioni legittimanti l'esercizio di entrambe". Cassazione civile, sez. II, 27/12/2004, n. 24026 Savina e altro c. Manieri Giust. civ. Mass. 2005, 1 - vedi, amplius, IL POSSESSO - Usucapione, azioni di reintegrazione e di manutenzione, denuncia di nuova opera e di danno temuto-, Cedam, Padova 2011

Ulteriormente, è da notare come ia criterio distintivo tra denuncia di nuova opera e denuncia di danno temuto risiede soltanto nel diverso modo in cui l'attività umana ha determinato l'insorgere del pericolo

"il criterio distintivo tra le azioni di nunciazione va ricercato nel fatto che mentre la denunzia di nuova opera trova il proprio fondamento nell'attività umana considerata quale causa di pericolo, la denunzia di danno temuto muove invece dal pericolo rappresentato da una cosa (edificio, pianta, ed altra cosa inanimata), per effetto del suo particolare modo d'essere. Pertanto va qualificata come denunzia di nuova opera l'azione di nunciazione con la quale il ricorrente prospetta il pericolo di frane e smottamenti del proprio terreno conseguente all'incremento del dislivello con il fondo confinante derivante dai lavori di sterro compiuti su quest'ultimo" Pretura Foligno, 06/04/1985 Galli c. Iraci Dir. e giur. agr. 1986, 229 (nota)

e nella conseguente diversità del rimedio da adottare:

"il criterio discretivo tra denuncia di nuova opera e denuncia di danno temuto risiede soltanto nel diverso modo in cui l'attività umana ha determinato l'insorgere del pericolo e nella conseguente diversità del rimedio da adottare. La prima, infatti, postula un facere, cioè l'intrapresa di un quid, nel proprio o nell'altrui fondo, capace di arrecare pregiudizio al bene oggetto della proprietà o del possesso del denunciante, e prevede come rimedio l'inibizione di tale intrapresa o la subordinazione della sua prosecuzione all'adozione di determinate cautele; la seconda postula, invece, un non facere, ossia l'inosservanza dell'obbligo di rimuovere una situazione di un edificio, di un albero o di qualsiasi altra cosa, comportante pericolo di un danno grave e prossimo per il bene in proprietà o in possesso del denunciante, e prevede come rimedio l'ordine, a chi abbia la piena disponibilità della cosa costituente pericolo, di eseguire quanto necessario per la rimozione della causa di quest'ultimo". Cassazione civile, sez. II, 25/03/1987, n. 2897 Chiavelli c. Mennitto Giust. civ. Mass. 1987, fasc.3