Delitti contro la persona: reato di rissa - violenza - aggressione

                Autore Avv. Alessandro Amaolo             

In via preliminare osservo che il codice Zanardelli del 1890 non considerava la rissa come un’autonoma figura di reato, in quanto la condotta era punita solo quando una persona rimaneva uccisa o riportava lesioni. Invece, l’attuale codice Penale del 1930, innovando nei confronti del sistema precedente, ha previsto la rissa come una figura autonoma ed ha considerato la morte o le lesioni a seguito di essa come delle circostanze aggravanti.

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 588 c.p. “Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a € 309”. Inoltre, il secondo comma del predetto articolo aggiunge, altresì, quanto segue: “Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa”.

In sintesi, lo scrivente ritiene utile osservare che gli elementi imprescindibili della rissa sono proprio i seguenti:

l’uso della violenza; la reciprocità dell’aggressione.

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice in esame è l’incolumità fisica, la vita e, indirettamente, l’ordine pubblico. Più in particolare, il bene tutelato dall’art. 588 c.p. è sempre l’incolumità personale, che è messa in pericolo (ipotesi semplice) o che è lesa (ipotesi aggravata) da una violenta contesa tra più persone.

L’elemento psicologico è dato dal dolo generico, cioè dalla coscienza e volontà di partecipare ad una contesa con animo offensivo, unitamente alla consapevolezza della reciproca volontà di recare offesa agli avversari. Inoltre, lo scrivente ritiene utile osservare che il dolo della rissa può essere tanto un dolo d’impeto (quando i soggetti danno vita alla rissa per improvviso stimolo), quanto un dolo di proposito.

Deriva da ciò che il cd. paciere, ossia colui il quale interviene soltanto per calmare l’animo dei contendenti, non può ritenersi corrissante, così come non può essere valutato tale chi viene aggredito da due o da più persone e si limita unicamente a difendersi.

Si tratta di un reato comune perché può essere commesso da chiunque, plurisoggettivo cd. proprio e necessitante, di conseguenza, per la sua realizzazione, del concorso di più persone, tutte assoggettabili a pena. Inoltre, è un reato di pericolo dove il tentativo non è configurabile. È anche un reato istantaneo, fermo restando che la flagranza dura per tutto il tempo in cui l’agente dà il proprio contributo causale alla permanenza della rissa e si prescrive nel termine di 6 anni.

Il soggetto passivo è costituito dalle persone la cui vita o incolumità individuale è messa in pericolo, siano esse corrissanti o terzi estranei.

L’elemento materiale del reato consiste nel partecipare ad una rissa. Quest’ultima può essere definita come una mischia violenta fra più persone caratterizzata dallo scambio di ingiurie o percosse. Lo scrivente ritiene che per l’esatta configurabilità del reato sia necessario, altresì, una contemporanea e precisa volontà aggressiva, e non semplicemente difensiva, da parte di tutti i contendenti. Più in particolare, lo scrivente ritiene che per la struttura del delitto di rissa è sufficiente che i fatti di violenza abbiano il carattere della reciprocità. In sintesi, per la sussistenza del delitto di rissa è sufficiente una condotta consistente nel partecipare ad una violenta contesa tra tre1 o più persone, tutte animate dall’intento di offendersi reciprocamente e di difendersi in modo tale da creare una situazione di pericolo per l’incolumità dei partecipanti. E’ affermata giurisprudenza che il reato di rissa si concreta in una violenta contesa tra più persone, con reciproco intento offensivo. Non è però necessario che il conflitto intervenga tra due gruppi essendo sufficiente che ad esso partecipino tre contendenti e sempre che insorga pericolo per la incolumità dei corrissanti.

Il conflitto – azione violenta (la rissa) può anche essere spiegato a distanza, ad esempio mediante spari, lancio di sassi oppure oggetti contundenti atti ad offendere.Più in dettaglio, il conflitto – azione violenta (rissa) può estrinsecarsi in un luogo pubblico, aperto al pubblico, oppure nell’ambito di una privata dimora.

Il reato si perfeziona nel momento e nel luogo di partecipazione alla rissa. Invece, la consumazione si identifica con la cessazione della rissa o nel momento dell’abbandono della stessa da parte del soggetto attivo del reato.

La rissa penalmente rilevante si deve tradurre in una violenta mischia con vie di fatto fra persone che compiono atti di violenza col duplice intento di arrecare offesa agli avversari e di difendersi dalle offese di costoro.

Al fine di una migliore ricostruzione della fattispecie penale in esame, ritengo opportuno mettere in evidenza anche il seguente principio di diritto enucleato dalla Suprema Corte che è proprio il seguente: “Il reato di rissa (art.588 c.p.) è configurabile anche nel caso in cui i partecipanti non siano stati coinvolti tutti contemporaneamente nella colluttazione e l’azione si sia sviluppata in varie fasi e si sia frazionata in distinti episodi, tra i quali non vi sia stata alcuna apprezzabile soluzione di continuità, essendosi tutti seguiti in rapida successione, in modo da saldarsi in un’unica sequenza di eventi. (Cassazione   penale, sezione V, sentenza 23 febbraio 2011, n. 7012)

Per costante indirizzo giurisprudenziale non è invocabile la scriminante della legittima difesa in relazione al delitto di rissa, mancando i requisiti della involontarietà del pericolo e della proporzionalità della difesa. Infatti, i corrissanti sono animati dal vicendevole intento di insultarsi ed accolgono la situazione di pericolo nella quale intenzionalmente e spontaneamente si sono posti. Tuttavia, fanno eccezione i casi in cui vi sia stata una reazione interamente imprevedibile e sproporzionata, oppure il caso di chi partecipi alla rissa in posizione solo passiva, limitandosi a parare i colpi degli avversari o dandosi alla fuga. Lo scrivente ritiene che non è normalmente invocabile l’attenuante della provocazione risolvendosi il delitto di rissa in una contemporanea e reciproca provocazione. Inoltre, la rissa, secondo lo scrivente, è compatibile con l’aggravante dei motivi abietti o futili e con l’attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.

Osservo che il legislatore, nel secondo comma dell’art. 588 c.p., ha preveduto una circostanza aggravante speciale di tipo oggettivo per la quale è stabilito un aumento di pena (reclusione da tre mesi a cinque anni) nel caso in cui a seguito della partecipazione alla rissa, immediatamente o in conseguenza di essa, vi sia la morte o la lesione personale del soggetto passivo. Più in particolare, la predetta circostanza è posta a carico di tutti i soggetti che hanno preso parte alla rissa, compreso quello che ha riportato lesioni.

In riferimento ai rapporti con altri reati osservo che la rissa assorbe il reato di percosse (art. 581 c.p.) e concorre2 con tutti gli altri reati commessi durante la rissa (omicidio doloso, lesioni personali dolose etc..). Infatti, nell’ipotesi in cui vengano procurate lesioni personali ad un terzo da un corrissante, soltanto quest’ultimo risponderà, oltre che di rissa, anche del delitto di lesioni volontarie.

Inoltre, torno a ripetere, nuovamente, che la circostanza attenuante della provocazione non è applicabile al delitto in commento, poiché il reato si risolve già in una contemporanea e reciproca provocazione.

Si tratta di un reato di competenza del tribunale in composizione monocratica (art. 33 ter c.p.p.) che è procedibile d’ufficio (art. 50 c.p.p.) dove le misure cautelari personali (ad esempio la custodia cautelare in carcere) sono consentite soltanto per la rissa aggravata, di cui al comma secondo dell’art. 588 c.p. Invece, il fermo non è mai consentito e la misura pre-cautelare dell’arresto facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.) è consentita soltanto per la rissa aggravata (art. 588, comma 2°, c.p.). L’udienza preliminare non è prevista tranne che taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato delle lesioni gravi o gravissime (art. 550, lett. e), c.p.p.)

In ultima analisi, sintetizzando brevemente l’istituto giuridico in questione, si può correttamente affermare che il delitto di rissa consiste in una violenta contesa tra tre o più persone, che siano animate dalla volontà di recare offesa agli avversari e di difendersi dalla violenza degli stessi con conseguente pericolo per l’integrità fisica dei contendenti. Infine, lo scrivente osserva che partecipare ad una rissa significa dare un contributo materiale alla contesa rissosa con un diretto coinvolgimento personale.

Infine, proprio sulla base di tutte le precedenti considerazioni e riflessioni, lo scrivente ritiene il delitto di rissa aggravata come un reato munito di un grave disvalore ed allarme sociale, tanto da dover giustificare il pesante trattamento sanzionatorio introdotto ed imposto dal legislatore del 1930.

Esempio di un capo di imputazione relativo al delitto in esame

Del reato previsto e punito dall’articolo 588, comma 2°, codice penale perché partecipavano ad una rissa a seguito della quale riportavano lesioni personali Tizio, Caio, Mevio e Sempronio, giudicate guaribili in……gg. Con la recidiva reiterata specifica.

Fatti accaduti in___________

Avv. Alessandro   Amaolo

1 Le persone colluttanti debbono essere almeno tre.

2 I reati di lesioni personali e omicidio, commessi nel corso di una rissa, concorrono con il reato di rissa aggravata ex art. 588, comma secondo, c.p., anche nel caso in cui il corissante ne debba rispondere a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p. Cassazione   penale, sezione I, sentenza 8 gennaio 2010, n. 283

Avv. Alessandro Amaolo

Avvocato