La Societa' semplice

               

La società semplice costituisce la forma più elementare di società, la quale caratteristica è quella di avere per oggetto un'attività economica lucrativa non commerciale (ex articolo 2249 del codice civile).

La sfera di applicazione delle società semplici si può estendere, pertanto, all'esercizio di attività agricole e l'attività di gestione di immobili che non sia esplicata a semplice scopo di godimento.

La dottrina e la giurisprudenza sono d'accordo nel sostenere che la società semplice non ha personalità giuridica soprattutto perché la lettera della legge è orientata verso la negazione della personalità giuridica alle società di persone, anche se la dottrina più recente riconosce alle società di persone soggettività giuridica.

L'autonomia patrimoniale della società semplice è una autonomia patrimoniale imperfetta, e gli effetti della autonomia patrimoniale imperfetta sono:

Ai sensi dell'articolo 2270 del codice civile i creditori particolari del socio sinché dura la società non possono aggredire il patrimonio sociale per soddisfarsi.

Ai sensi dell'articolo 2268 del codice civile il creditore sociale può fare valere i suoi diritti direttamente nei confronti del socio illimitatamente responsabile.

Il socio illimitatamente responsabile, per evitare l'escussione del proprio patrimonio, potrà invocare l'escussione preventiva del patrimonio sociale indicando specificamente i beni sui quali creditori si possa agevolmente soddisfare.

La società semplice, è poco diffusa nella pratica, ma si può considerare, dal punto di vista della disciplina positiva, il prototipo della categoria delle società di persone.

L'insieme delle norme che regolano la società semplice valgono, per questo, anche per tutte le altre società di persone, salve le espresse deroghe (a questo proposito si possono leggere gli articoli 2293 e 2315 del codice civile).

Come si costituisce la società semplice?

La società semplice si costituisce come tutte le altre società, in virtù della stipulazione del cosiddetto contratto sociale, il quale, a differenza di quello che è stabilito per le altre società, non è soggetto a formalità particolari, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti e salve le limitazioni probatorie degli articoli 2721 e 2729 del codice civile.

La società semplice soggetto all'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

L'esistenza di una società semplice si può dedurre dal comportamento concludente delle parti, anche se di solito il contratto sociale viene stipulato nella forma dell'atto notarile.

Il contratto costitutivo della società semplice deve, inoltre, rivestire la forma scritta, ai sensi dell'articolo 1350 del codice civile, quando si conferiscano beni mobili oppure altri diritti reali immobiliari.

Nel contratto sociale i soci determinano l'attività economica che intendono esercitare in comune, i conferimenti, i criteri di ripartizione degli utili delle perdite, i poteri degli amministratori e qualsiasi altra indicazione e se ritengano opportuna.

Il contratto sociale, se non è diversamente stabilito, può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci.

Non risulta specificamente regolata l'invalidità del contratto costitutivo di società semplice.

Nel silenzio della legge si ritiene applicabile la disciplina generale dei contratti, sia per l'individuazione delle cause di nullità (ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile) sia per quelle di annullabilità (ai sensi dell'articolo 1425 del codice civile).

Il capitale sociale della società semplice è costituito dalla somma dei conferimenti costituisce il fondo sociale.

Il capitale sociale va distinto come concetto dal patrimonio, che si distingue a sua volta in:

patrimonio lordo al patrimonio netto.

Il patrimonio lordo, è costituito dalla somma delle attività della società in un dato momento.

Il patrimonio netto, risulta dalla differenza tra le attività e le passività nella società.

Capitale patrimonio possono coincidere solo nella fase iniziale dell'attività, quando unici mezzi a disposizione della società sono dei conferimenti effettuati dai soci e non esistono ancora passività.

Il capitale sociale assolve alla duplice funzione di strumento dell'esercizio dell'attività e di garanzia per i creditori sociali.

Lo status di socio di una società semplice si acquista per il solo fatto di avere concorso, con la propria volontà, la costituzione della società.

Per effetto di questo acquisto il socio diventa titolare di diritti ed obblighi espressamente previsti dalla legge.

Quali sono i diritti del socio?

Tra i diritti del socio rientrano:

Il diritto di amministrare la società.

Il diritto di controllare l'operato degli amministratori, se non amministri lui stesso.

Il diritto do di chiedere la revoca degli amministratori.

Il diritto di partecipare alla formazione della volontà sociale.

Per quello che riguarda il diritto di partecipare alla formazione della volontà sociale, vige la regola della maggioranza, mentre si applica il principio dell'unanimità solo dove sia strettamente necessario e, quindi, nelle ipotesi nelle quali il legislatore espressamente lo prevede, che sono:

Lo scioglimento della società (ai sensi dell'articolo 2272 del codice civile).

La determinazione del mondo della liquidazione della società, se non previsto un contratto (ai sensi dell'articolo 2275 del codice civile).

La nomina e revoca dei liquidatori (ai sensi dell'articolo 2275 del codice civile).

Il consenso al socio per l'utilizzazione di beni sociali ai fini extra-sociali (ai sensi dell'articolo 2256 del codice civile).

Le modificazioni del contratto sociale (ai sensi dell'articolo 2252 del codice civile).

La regola dell'unanimità vale, però, solo se non è convenuto diversamente.

Il diritto alla partecipazione degli utili di esercizio.

L'articolo 2262 del codice civile dispone che "salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utile dopo l'approvazione del rendiconto".

Questa norma determina una notevole differenza tra le società di persone le società di capitali.

Nella società semplice, e nelle altre società di persone, la ripartizione degli utili costituisce un vero e proprio diritto soggettivo del socio, mentre, nelle società di capitali il socio ha solo un'aspettativa agli utili, perché la distribuzione degli utili stessi è subordinata ad una delibera in questo senso da parte dell'assemblea che approva il bilancio.

Questo diverso trattamento della società di persone rispetto alle società di capitali e giustificato sulla base del maggiore rischio che corrono i soci delle società di persone, i quali sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.

L'articolo 2263 del codice civile, poi dispone che "le parti spettanti ai soci nei guadagni nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti, quindi:

se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, le parti che spettano ai soci nei guadagni nelle perdite si presumono uguali.

Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che si debba determinare la partecipazione alle perdite.

Bisogna ricordare che i soci sono liberi di derogare ai criteri di ripartizione degli utili delle perdite con il solo limite del divieto di patto Leonino (ai sensi dell'articolo 2265 del codice civile).

La parte che spetta al socio che ha conferito la propria opera, inoltre, se non è fissata nel contratto è determinata dal giudice, secondo equità.

Un altro diritto del socio rappresentato dal diritto alla quota di liquidazione.

Adesso vediamo quali sono gli obblighi del socio.

Rientrano, tra i doveri del socio:

l'obbligo di eseguire conferimenti determinati dal contratto sociale.

Se conferimenti non sono specificatamente indicati nel contratto si presume che soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quello che è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Nella società di persone e, quindi, nella società semplice, può essere conferita ogni entità suscettibile di valutazione economica e utili al conseguimento dell'oggetto sociale.

Si possono avere diversi tipi di conferimenti, e cioè:

conferimenti in danaro, conferimenti in natura, conferimenti di crediti, conferimenti di servizi.

I conferimenti in danaro, sono le ipotesi normale, dato che il danaro e il bene generico fungibile per eccellenza è quindi più adatto a sopperire alle necessità finanziarie della società.

I conferimenti in natura, ad esempio i mobili, macchine, materie prime oppure lavorate, sono sia a titolo di proprietà sia a titolo di godimento.

Il confine di di crediti, riguardano la circostanza che seguito del conferimento, la società diventa creditrice del terzo e ha diritto di ricevere l'adempimento.

I conferimenti di servizi, si riferiscono alla circostanza che il socio si chiama socio d'opera e si impegna con il contratto di società ad eseguire una prestazione di lavoro.

Un altro obbligo del socio e il divieto di svolgere attività in concorrenza con quella della società oppure partecipare, in qualità di socio illimitatamente responsabile, ad altra società concorrente, salvo il consenso degli altri soci, che si presume nel caso l'esercizio dell'attività concorrente sia precedente all'acquisizione della qualità di socio e gli altri soci ne abbiano conoscenza.

Abbiamo inoltre il divieto di servirsi dei beni che appartengono al patrimonio sociale

per fini estranei a quelli della società, salvo il consenso degli altri soci (ai sensi dell'articolo 2256 del codice civile).

L'amministrazione della società, sta a indicare l'attività di gestione dell'impresa sociale, cioè l'attività di esecuzione del contratto.

L'atto costitutivo può riservare la funzione amministrativa solo da alcuni tra i soci illimitatamente responsabili.

La possibilità di affidare l'amministrazione a terzi non soci e ancora in discussione.

Se non è stabilito a chi compete amministrare la società, trova applicazione la disposizione della quale all'articolo 2257, comma uno, del codice civile, secondo il quale: "l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri".

Ciascun socio può effettuare tutte le operazioni che rientrano nell'oggetto sociale, fatta salva la possibilità per gli altri soci di opporsi alla operazione, con conseguente decisione finale della maggioranza.

Nella maggior parte dei casi i soci preferiscono cautelarsi contro i pericoli del regime di amministrazione disgiunti va, provvedendo ad adottare, nel contratto sociale, quello di amministrazione congiuntiva, in base al quale è necessario il consenso di tutti i soci e amministratori per il compimento delle operazioni sociali ed i singoli soci possono compiere da soli esclusivamente gli atti urgenti, cioè quelli necessari ad evitare un danno grave alla società.

Ai soci compete, oltre al potere di amministrazione, il potere di rappresentanza, cioè il potere di vincolare la società verso i terzi, compiendo atti giuridici in suo nome, agendo in giudizio per conto della società e assumendo nella difesa se la società sia chiamata in causa (sensi dell'articolo 2266 del codice civile).

Mentre il potere di amministrazione riguarda il potere di gestione, cioè il potere di decidere il compimento degli atti sociali riguarda, quindi, l'attività amministrativa interna, il potere di rappresentanza riguarda, invece, l'attività amministrativa esterna, cioè il momento attuativo delle decisioni assunte all'interno della società.

In sede diversa pattuizione, la rappresentanza della società spetta ciascun socio amministratore quindi vi è perfetta coincidenza tra potere di storia e potere rappresentativo.

Come per l'amministrazione, anche per la rappresentanza si possono stabilire regole diverse.

Nel contratto sociale, per questo, il potere di rappresentanza può essere riservato soltanto ad alcuni soci oppure, può essere limitato, richiedendosi la firma di tutti i soci per le operazioni di particolare rilievo, come la compravendita di immobili.

Gli amministratori devono esercitare i loro poteri con diligenza.

In caso di negligenza oppure addirittura di disonestà, e si possono essere chiamati in giudizio attraverso l'azione di responsabilità della quale l'articolo 2260, comma due, del codice civile.

I presupposti dell'azione di responsabilità sono:

l'inadempimento degli amministratori con riguardo agli obblighi ad essi imposti dalla legge oppure dal contratto sociale è il danno subito dalla società come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.

L'azione, che può essere proposta da ciascun socio, dagli amministratori non inadempienti, nonché dai nuovi amministratori, se quelli contro i quali si agisce sono già stati revocati, tende ad ottenere la condanna degli amministratori risarcimento del danno causato alla società.

Gli amministratori si presumono tutti gli ugualmente responsabili, la via, e dato modo a ciascuno di essi di dimostrare di essere esenti da colpa è di liberarsi di conseguenza di ogni responsabilità, fornendo la prova di avere sempre diligentemente vigilato e amministrato.

La società semplice, come stabilisce l'articolo 2266 del codice civile, "acquista diritti ed assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza".

Riguardo le obbligazioni assunte in nome della società dai soci amministratori forniti di rappresentanza rispondono il patrimonio sociale, i soci che hanno agito in nome e per conto della società, gli altri soci, salvo patto contrario.

A norma dell'articolo 2269 del codice civile, "chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio".

È possibile escludere in maniera pattizia la responsabilità personale del nuovo socio, purché non sia amministratore, per le obbligazioni sociali, con prese di obbligazioni anteriori al suo ingresso nella società.

In virtù dell'autonomia patrimoniale della quale dotata, la società semplice non è responsabile per i debiti personali del singolo socio, cioè per le obbligazioni assunte da questo socio per i fini estranei all'attività della società.

La società, quindi, non può essere chiamata ad adempiere a questi debiti con il proprio patrimonio.

Il creditore personale del socio, però, non è completamente privo di tutela.

Il creditore personale del socio non si può in nessun caso soddisfare sul patrimonio sociale, ma può soltanto fare valere i suoi diritti sugli utili che spettano al socio, compiere atti conservativi sulla quota che spetta al socio nella liquidazione, chiedere, se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, la liquidazione della quota, che la società deve attuare entro tre mesi dalla domanda.

A salvaguardia del patrimonio sociale vi sono, però le regole.

Il creditore particolare, nel chiedere la liquidazione della quota, ha l'onere di provare che gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti.

Il creditore personale non potrà di direttamente sui beni della società, ma potrà ottenere una somma di denaro che corrisponde al valore della quota.

L'articolo 2271 del codice civile stabilisce, che "non è ammessa compensazione tra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio".

Come stabilisce l'articolo 2272 del codice civile la società semplice si può sciogliere:

Per il decorso del termine, se la società è a tempo determinato e, scaduto questo tempo, i soci non   abbiano deliberato la proroga.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale oppure per la sopravvenuta impossibilità conseguirono.

Per volontà di tutti i soci.

Se non c'è la pluralità dei soci, resta, cioè, un solo socio, e questa pluralità non è ricostituita nel termine di sei mesi dal giorno della avvenuta mancanza.

Per le altre cause previste dal contratto sociale.

Queste cause di scioglimento della società semplice agiscono di diritto.

Una volta che si è verificata una causa di scioglimento, la società non cessa di esistere, ma si apre la fase della liquidazione, che ha lo scopo di convertire in danaro il patrimonio sociale, di procedere, quindi, al pagamento dei debiti sociali, e inoltre, di ripartire tra i soci dell'eventuale residuo attivo.

Durante questa fase la società continua ad esistere con il solo fine del compimento delle operazioni di liquidazione.

Non possono essere assunte, perciò, nuove obbligazioni, ma devono essere compiuti solo gli atti necessari alla liquidazione stessa.

Una volta estinti debiti sociali, bisogna ripartire l'attivo residuo tra i soci.

Nella società semplice tutto minimo, nel senso che i liquidatori devono prima rimborsare conferimenti e poi ripartire l'eventuale eccedenza tre soci, in proporzione della parte di ciascuno ne guadagni (ai sensi dell'articolo 2282 del codice civile).

L'ammontare dei conferimenti che non hanno ad oggetto somme di denaro e determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto, oppure, in mancanza di contratto, secondo il valore che essi avevano nel momento nel quale furono eseguiti.

L'attivo è residua dall'estinzione dei debiti sociali e distribuito ai soci come rimborso dei conferimenti e l'eventuale eccedenza ripartita tra loro in misura della loro partecipazione guadagni.

Una volta chiusa la fase di liquidazione, a seguito della cessazione di tutti i rapporti che derivano dall'attività sociale, la società si considera estinta.

 

NOTE BIBLIOGRAFICHE:

G. Campobasso:

Manuale di Diritto Commerciale – Giappichelli 2011

Codice Civile – Giuffrè 2012

 

 

Dott.ssa Alessandra Concas