Atto di citazione in appello
Diritto 24.it


Il Giudice dell'appello è il Tribunale in composizione monocratica per le impugnazioni delle sentenze emesse dal Giudice di Pace, e la Corte di Appello per le sentenze del Tribunale.


L'appello può essere proposto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, ex art. 325 c.p.c.; indipendentemente dalla notificazione, non può essere proposto decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza. Il termine è però di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, ex art. 327 c.p.c. modificato dalla legge 69/2009, per i procedimenti instaurati in primo grado dopo il 4 luglio 2009.


L'appello si propone normalmente con citazione, che deve contenere, oltre le indicazioni prescritte dall'art. 163 c.p.c., l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione. Non possono proporsi domande nuove né possono essere prodotti nuovi documenti (ex art. 345 c.p.c., così come modificato dalla novella del 2009) a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio (possono però essere richiesti gli interessi, frutti e accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa). Non possono essere proposte nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio. Non possono essere ammessi nuovi mezzi di prova, tranne che il Giudice non li ritenga indispensabili ai fini della decisione, oppure la parte dimostri di non averli potuti proporre in primo grado per causa a lei non imputabile.


COMMENTO GIURISPRUDENZIALE
L'art. 342 c.p.c. prevede che l'atto contenga i motivi specifici dell'impugnazione. La specificità dei motivi di appello esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice. A tal fine non è sufficiente che l'individuazione delle censure sia consentita, anche indirettamente, dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello, dovendosi considerare integrato in sufficiente grado l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, pur valutato in correlazione con il tenore della motivazione della sentenza impugnata, solo quando alle argomentazioni in essa esposte siano contrapposte quelle dell'appellante in guisa tale da inficiarne il fondamento logico giuridico, come nel caso in cui lo svolgimento dei motivi sia compiuto in termini incompatibili con la complessiva argomentazione della sentenza, restando in tal caso superfluo l'esame dei singoli passaggi argomentativi (Cass. n. 12984/2006). Nell'affermare il suindicato principio la S.C., nel qualificare il motivo formalmente proposto per asserita violazione di legge come sostanzialmente prospettante la deduzione di una doglianza ex art. 112 e 345 c.p.c., ha ritenuto essere stato dalla corte di merito correttamente giudicato inammissibile il motivo di gravame con il quale, nel censurare la declaratoria di inammissibilità della domanda pronunziata dal Giudice di prime cure, l'appellante si era limitato a chiedere che il Giudice dell'impugnazione emettesse pronunzia sul merito della domanda, a tale stregua omettendo di assolvere all'onere di investire la sentenza di primo grado con uno specifico motivo d'impugnazione sulla detta statuizione di inammissibilità, e di indicare perché la domanda era da considerarsi ammissibile, a tale stregua non evitando il formarsi del giudicato processuale interno.

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A cosa serve
La formula serve a proporre appello

Soggetti interessati
La formula è a uso della parte soccombente

Termini inerenti
La formula deve essere redatta dopo il deposito della sentenza

Spunti e approfondimenti
L'atto deve essere notificato entro i termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.

Sanzioni in caso di inadempimenti
La mancata notifica dell'atto di appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza

Chi è competente a conoscere l'atto
L'atto è notificato alla controparte depositato nel fascicolo d'ufficio