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Ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

La L. n. 69/2009 ha inserito il nuovo capo III-bis, comprensivo dei nuovi artt. 702-bis, ter e quater c.p.c., disciplinanti il "Procedimento sommario di cognizione". La tutela sommaria viene dunque rafforzata, ed estesa a tutte le cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica, pur in assenza dei requisiti dell'urgenza e del periculum tipici, invece, della tutela sommaria di tipo cautelare.

 

La domanda può essere proposta al tribunale competente con ricorso, sottoscritto a norma dell'art. 125, e deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

 

La giurisprudenza di merito ha precisato che "sussistono i presupposti del rito sommario ex artt. 702- bis e ss. c.p.c. quando le questioni poste dalle parti siano definibili allo stato degli atti oppure attraverso un'istruzione "sommaria", la quale deve essere intesa, non già in senso deteriore come istruttoria "superficiale", come tale non compatibile con un sistema giudiziario di accertamento delle pretese azionate, bensì - più propriamente - come istruttoria "snella", "veloce" e "marginale", requisito quest'ultimo che deve essere ravvisato quando appaiono prevalenti le questioni in diritto sollevate dalle parti ovvero quando la prova precostituita documentale ex art. 187, comma 1, c.p.c. assuma una valenza assorbente (Trib. Viterbo, 12 luglio 2010).

 

Ad ogni modo, il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c. non è applicabile con riferimento alle controversie in materia di locazione di immobili urbani, assoggettate in quanto tali al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., a nulla rilevando la circostanza che il rapporto contrattuale si sia nel frattempo esaurito (Trib. Torre Annunziata, 10 febbraio 2010, in Foro It., 2010, 6, 1958). Analogamente, il procedimento sommario di cognizione (artt. 702-bis e ss. c.p.c.) è incompatibile con le controversie soggette al rito speciale locatizio/laburistico, a pena di inammissibilità radicale del ricorso, cioè senza possibilità di mutare il rito ex art. 426 c.p.c., che è norma nella specie inapplicabile (Trib. Modena, 18 gennaio 2010; cfr.: Trib. Modena, 18 gennaio 2010, in Foro It., 2010, 3, 1015; Trib. Bologna, 29 ottobre 2009, in Foro It., 2010, 5, 1648).

 

A seguito della presentazione del ricorso, il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

 

Il legislatore ha previsto che il G.I. designato possa valutare se le difese svolte dalle parti necessitino di un'istruzione non sommaria, potendo egli, in tal caso, ordinare il mutamento di rito, e fissare udienza di cui all'art. 183 c.p.c. con conseguente applicazione delle disposizioni del libro II (cfr.: Trib. Sant'Angelo Lombardi, 20 novembre 2009, in Giur. Mer., 2010, 5, 1318).

 

Più precisamente, il giudice al fine della valutazione in ordine alla decidibilità nelle forme del sommario deve stimare nell'ordine:

 

a) l'oggetto "originario" del processo ed i fatti costitutivi della domanda (anche in relazione al valore della causa);

 

b) le eventuali domande riconvenzionali e quelle nei confronti di terzi e le difese svolte in sede di costituzione dal convenuto e dai terzi;

 

c) l'impostazione complessiva del sistema difensivo del convenuto (e dei terzi), da cui desumere le questioni, di fatto e di diritto, controverse tra le parti, tenendo anche conto di singole eccezioni di rito e di merito, nonché delle richieste istruttorie già formulate o comunque prospettate quale thema probandum (Trib. Varese, 18 novembre 2009).

 

Infine, il sistema predisposto dall'art. 702-ter c.p.c., per il rito di cognizione sommaria, è utilizzabile solo innanzi al tribunale in composizione monocratica, attesa la volontà del legislatore di non consentire mai una traslazione del procedimento sommario innanzi al giudice collegiale, ove questo sia eventualmente competente ex art. 50-bis c.p.c., neanche previa conversione della procedura dalla cognizione sommaria a quella ordinaria, e atteso che il legislatore ha previsto, da un lato, che la conversione del rito da sommario ad ordinario possa avvenire solo con prosecuzione del giudizio innanzi al medesimo giudice monocratico investito col ricorso ex art. 702-bis c.p.c. o per l'intero procedimento o limitatamente alla domanda riconvenzionale previa sua obbligatoria separazione ex art. 702-ter, comma 4 - e dall'altro lato che, in caso di competenza collegiale, la domanda - principale o riconvenzionale - sia dichiarata inammissibile ex art. 702-ter, comma 2, c.p.c. (Trib. Bari, 22 aprile 2010). E così, in caso di azione volta ad ottenere il rilascio di beni immobili legati per testamento pubblico nelle forme del nuovo rito sommario di cognizione artt. 702-bis e ss. c.p.c., è inammissibile la domanda riconvenzionale di nullità del testamento per incapacità naturale del de cuius al momento della sua redazione, in quanto trattasi di domanda non rientrante tra quelle indicate nell'art. 702-bis c.p.c., ma attribuite alla cognizione del collegio ai sensi dell'art. 50-bis, comma 1 n. 6 c.p.c. (Trib. Biella, 9 febbraio 2010).

 

 

 

COMMENTO GIURISPRUDENZIALE

 

L'atto deve essere depositato nella cancelleria del Tribunale competente e, all'esito della fissazione con decreto dell'udienza di comparizione delle parti, notificato alla controparte in copia autentica almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Il comma terzo dell'art. 702-bis c.p.c. non specifica se la notificazione deve avvenire a cura dell'attore, potendosi dunque ipotizzare che tale adempimento debba essere compiuto a cura dell'ufficio.

 

Attesa la similarità tra questo atto e quello di citazione, si pongono le stesse questioni, sia in tema di edictio actionis che di vocatio in ius, a cui si rinvia.

 

Il ricorso ex art 702-bis c.p.c. avente ad oggetto domande giudiziali di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c. è suscettibile di essere trascritto, atteso che i menzionati articoli non stabiliscono alcuna limitazione circa la forma dell'atto contenente la domanda da trascrivere (Trib. Milano, 23 febbraio 2010).

 

 

 

 

 

A cosa serve

 

La formula serve per introdurre il procedimento con il rito sommario di cognizione

 

Soggetti interessati

 

Il soggetto attore che vuole introdurre un procedimento a cognizione sommaria

 

Termini inerenti

 

Entro il termine di prescrizione del diritto

 

Spunti e approfondimenti

 

Il Cancelliere deve presentare "senza ritardo" al Presidente del Tribunale il fascicolo d'ufficio contenente il ricorso, affinché egli provveda alla designazione del magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento

 

Sanzioni in caso di inadempimenti

 

E' competente il Tribunale in composizione monocratica secondo le ordinarie regole sulla competenza

 

Chi è competente a conoscere l'atto

 

Il ricorso, sottoscritto a norma dell'art. 125 c.p.c., deve contenere le indicazioni di cui ai n. 1), 2), 3), 4), 5), 6), e l'avvertimento di cui al n. 7) dell'art. 163 c.p.c.

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