STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita la Cooperativa denominata “ ______________________ soc. coop. per azioni.

La cooperativa ha sede in ……………………..

Ai sensi dell'art. 2519 c.c., si applicano in quanto compatibili le norme sulla cooperativa per azioni.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. In questo caso è fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico) La cooperativa persegue lo scopo mutualistico, volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la cooperativa, tramite scambi mutualistici attinenti l’oggetto sociale, alle migliori condizioni di mercato. La cooperativa è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge. Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell’art. 2512 c.c. , la cooperativa: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Gli amministratori e i sindaci documenteranno la condizione di prevalenza di cui all’art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all’art. 2513 c.c. La cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale) La Cooperativa ha per oggetto l’esercizio delle seguenti attività:

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l’istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi. Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in cooperative, società di capitali di qualsiasi tipo, imprese e consorzi, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell’oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa. Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall’art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III SOCI E AZIONI

Art. 5 (Numero e requisiti dei soci) Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. Possono essere soci cooperatori persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci cooperatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione. Possono essere soci coloro che si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, qualora lo consenta con apposita delibera il consiglio di Amministrazione. La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell’art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell’interesse al loro inserimento nell’impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell’appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell’ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni. I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’art. 9 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento. Qualora si verifichi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Art. 6 (Domanda di ammissione) Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; c) il numero di azioni che propone di sottoscrivere; d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione e arbitrale contenuta negli art. 34 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera di conciliazione e arbitrale. Se trattasi di società di capitali, cooperativa, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) e e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere: a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; b) l’organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione; c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. L’ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell’interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza. Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’art. 9 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall’art. 10 del presente statuto: a) l’inosservanza dei doveri inerenti la formazione; b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l’ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi dei soci) Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione: - del capitale sottoscritto; - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; - dell’eventuale sovrapprezzo determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 8 (Azioni) Il capitale sociale è variabile ed è diviso in azioni del valore nominale di euro 50 (cinquanta). Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge. Ai sensi dell’art. 2346, comma 1, c.c. le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all’esercizio dei diritto sociali consegue all’iscrizione nel libro dei soci. Le azioni non possono essere cedute con effetto verso la cooperativa, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Art. 9 (Recesso del socio) Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), può recedere il socio: a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; b) che non sia più in grado di partecipare all’attività volta al raggiungimento degli scopi sociali; c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa ovvero per altri motivi da specificarsi in dettaglio con apposito regolamento; d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa. Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dall’annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 10 (Esclusione) L’esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all’articolo 2531 c.c. , può aver luogo: 1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; 2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa; 3) nei casi previsti dall’articolo 2286 c.c.; 4) nei casi previsti dell’articolo 2288, comma 1, c.c.; 5) per aver causato in qualunque modo, anche nell’esecuzione del rapporto di lavoro, significativi danni materiali o d’immagine alla cooperativa, per aver causato dissidi o disordini tra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero per aver posto in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale; 6) per aver compiuto, nell’esecuzione del rapporto di lavoro, comportamenti o inadempienze tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro. L’esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora l’atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 11 (Morte del socio) In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni, secondo le disposizioni dell’articolo seguente. Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l’ammissione alla cooperativa possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto, su loro richiesta e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerta i requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In caso di pluralità di eredi o di legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune ai sensi dell’art. 2347 c.c. . Qualora il socio deceduto fosse titolare di una pluralità di azioni e gli eredi o legatari intendano dividerle tra di essi, la divisione delle azioni deve essere autorizzata dagli amministratori, secondo le medesime norme dettate dal presente statuto e dalla legge in caso di alienazione delle azioni, purché il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori.

Art. 12 (Rimborso delle azioni) I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle azioni. Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio in cui si sono verificati il recesso, l’esclusione o la morte del socio. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’articolo 2545-quinquies, comma 3, c.c. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall’approvazione del bilancio.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) Il diritto ad ottenere il rimborso delle azioni, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge. La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 c.c. I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 10, numeri 1), 3), 5) e 6), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 14 (Soci sovventori) Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

Art. 15 (Conferimento e azioni dei soci sovventori) I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 25, comma primo punto 2), del presente statuto. I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 5.000 ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero 3 La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell’art. 2346 del codice civile.

Art. 16 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori) Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 26. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni , tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 10 punto e).

Art. 17 (Deliberazione di emissione) L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti: a) l'importo complessivo dell'emissione; b) l’eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse; c) il termine minimo di durata del conferimento; d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori; e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili. Al socio sovventore sono attribuiti tre voti nelle assemblee della cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 18 (Recesso dei soci sovventori) Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V ASSEMBLEA

Art. 19 (Convocazione) L’assemblea viene convocata con lettera raccomandata, anche a mano, inviata ai soci almeno quindici giorni prima dell’adunanza. In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l’indirizzo di posta elettronica. Tale indicazione è necessaria per i soci con domicilio fuori dal territorio della Repubblica Italiana. In alternativa, l’avviso di convocazione dev’essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge, ovvero su un quotidiano locale. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev’essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l’assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Art. 20 (Competenze dell’assemblea) L’assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge. L’assemblea ordinaria può inoltre essere chiamata dagli amministratori, ai sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., per l’autorizzazione di determinati atti di gestione individuati dagli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

Art. 21 (Intervento e voto) Ai sensi dell’art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci. Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati all’intervento in forza dell’iscrizione nel libro dei soci. L’intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all’art. 2372 c.c., fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di un-socio. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Ai sensi dell’articolo 2358, ultimo comma, del Codice Civile, il consiglio di amministrazione può stabilire che il voto per le delibere riguardanti l’approvazione del bilancio e l’approvazione dei regolamenti interni sia espresso per corrispondenza. In questo caso l’avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso la deliberazione proposta. I soci devono trasmettere a mezzo di raccomandata A/R alla cooperativa la propria dichiarazione di voto scritta in calce al documento di convocazione. La mancata ricezione oltre il giorno e l’ora fissati per l’assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computino né ai fini della regolare costituzione dell’assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Art. 22 (Presidente e verbalizzazione) L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinunzia, dal vice-presidente, ovvero ancora da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Art. 23 (Maggioranze e votazioni) In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione. L’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione. Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dal presidente, escluso in ogni caso il voto segreto.

TITOLO VI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 24 (Consiglio di amministrazione) La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente, qualora non vi provveda l’assemblea. Non possono venire eletti per un numero di mandati consecutivi superiori a quelli previsti dalla legge.

Art. 25 (Compiti del Consiglio di amministrazione) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni – ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 c.c. , dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci – ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 26 (Convocazioni e deliberazioni) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguente condizioni: 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo; 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 27 (Integrazione del consiglio) In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l’Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 28 (Compensi agli amministratori) Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori. L’Assemblea può anche riconoscere agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 29 (Rappresentanza) Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente. Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. La rappresentanza della cooperativa spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, al segretario se nominato, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 30 (Collegio sindacale) Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall’Assemblea. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio. Il Collegio Sindacale, nei limiti di legge, esercita anche il controllo contabile. I sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti a ragione della loro funzione di controllo contabile.

Art. 31 (Controllo contabile) In assenza del collegio sindacale, ovvero quando lo stesso non sia costituito integralmente da revisori contabili, qualora la legge lo preveda, deve essere nominato un revisore contabile iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

TITOLO VII BILANCIO E RISTORNI

Art. 32 (Bilancio di esercizio) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge; b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima; c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992; d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori. L’Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 33 (Ristorni) Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica. L’assemblea delibera l’approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme: - erogazione diretta; - aumento del valore delle azioni detenute da ciascun socio; - emissione di obbligazioni; - emissione di strumenti finanziari. La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. Tale regolamento deve essere predisposto dagli amministratori tenendo conto dei seguenti criteri: a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell’anno; b) la qualifica / professionalità; c) i compensi erogati; d) il tempo di permanenza nella cooperativa; e) la tipologia del rapporto di lavoro; f) la produttività.

TITOLO VIII CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRALE

Art. 34 (Clausola di Conciliazione) Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e i singoli soci, o tra i soci medesimi, in relazione all’interpretazione, all’applicazione e alla validità dell’atto costitutivo e/o, più in generale, all’esercizio dell’attività sociale sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera di Conciliazione promossa da Confcooperative.

Art. 35 (Clausola arbitrale) Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 45, salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari; c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L’accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 36 (Arbitri e procedimento) Gli arbitri sono in numero di: a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all’art. 10 e seguenti c.p.c. ; b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile. Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla camera arbitrale promossa dalla confcooperative entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente; in difetto di designazione, sono nominati dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall’art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili. Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell’organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all’art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell’organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.

Art. 37 (Esecuzione della decisione) Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale.

TITOLO IX SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 38 (Nomina liquidatori) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 39 (Devoluzione patrimonio) In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: - a rimborso del capitale versato dai soci sovventori; - a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge; - al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 legge 59/1992.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40 (Regolamenti) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l’ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 41 (Legge applicabile) Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperativa cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle cooperativa cooperative”, a norma dell’art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.