Tra le parti:

XXXXXX..S.r.l., con sede legale in _____________ – Via _____________ n. _____, capitale sociale € _____________, i.v. iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di __________ con codice fiscale numero ____________ e numero di R.E.A. ____________, rappresentata dall’Amministratore Unico Sig. ____________________________, nato a……….... il ___________________, munito dei necessari poteri, di seguito denominata “Concedente”,

e

YYYYYYY.. S.r.l., con sede legale in ______________ (– Via _____________ n. _____, capitale sociale € _____________, i.v. iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di __________ con codice fiscale numero ____________ e numero di R.E.A. ____________, rappresentata dall’Amministratore Unico Sig. ____________________________, nato a……… il ___________________, munito dei necessari poteri, di seguito denominata “Affittuaria”,

premesso che

1 la Concedente, come rappresentata, dichiara e garantisce che:

• A è regolarmente costituita e validamente esistente in base alla legge italiana ed è debitamente qualificata ed autorizzata secondo tutte le leggi applicabili, a condurre la propria attività;

• B è unica ed incontestata piena proprietaria del ramo di azienda corrente sotto l’insegna “__________” (di seguito la “Insegna”) attiva in ________ (__), Via ______ n. __, costituita da:

o i l’autorizzazione di pubblico esercizio (tipologia A) n._________ rilasciata a nome della Concedente stessa dal Comune di _________ (__) in data (di seguito la “Licenza”), all’Accordo in copia allegata sotto la lettera B; e nel contempo

o ii l’autorizzazione sanitaria n. ____________ rilasciata a nome della Concedente stessa dalla Azienda Sanitaria – ASL _____ in data ______________ – Prot. N. _____________, (di seguito la “Autorizzazione” e, unitamente alla Licenza, le “Autorizzazioni”);

o iv i beni mobili (impianti – macchinari – attrezzature ecc.) necessari per lo svolgimento della attività, come risultanti dal libro cespiti della Concedente stessa (di seguito i “Mobili”);

• C detto ramo d’azienda è condotto in locali di proprietà della Concedente e cosi identificati al NCEU: ______________________________

• D il Ramo ed ogni sua componente, sia materiale che immateriale, sono liberi da pegni, privilegi, oneri, gravami pregiudizievoli o diritti reali o personali di terzi o vincoli di qualsivoglia natura, compresi diritti di prelazione;

2 utilizzando il Ramo la Concedente tuttora svolge – direttamente - la attività di somministrazione alimenti e bevande sotto l’Insegna; la medesima dichiara che la propria attività è svolta in ottemperanza ed in aderenza ad ogni vigente normativa e / o regolamento ed in particolare di disporre di tutte le autorizzazioni e/o licenze e/o comunque di quanto occorrente secondo le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti.

3 l’ Affittuaria è società che pure opera nel medesimo settore commerciale della Concedente e, come rappresentata, dichiara e garantisce che la medesima è regolarmente costituita e validamente esistente in base alla legge italiana ed è debitamente qualificata ed autorizzata secondo tutte le leggi applicabili a condurre la propria attività; alla data della sottoscrizione dell’Accordo non è pendente alcuna istanza, domanda o procedura concorsuale nei confronti della stessa e comunque non è stata deliberata o ricorrono le cause di legge per la messa in liquidazione, né esistono atti ingiuntivi a suo carico;

4 che è intenzione della Concedente affittare il Ramo all’Affittuaria, che intende ricevere in affitto la medesima azienda, secondo i termini e le condizioni che seguono, specificando fin da ora che per il conseguimento del proprio obiettivo imprenditoriale, l’Affittuaria ha la necessità di esercitarla sotto altra ditta, rinunciando pertanto incondizionatamente all’Insegna;

5 che, L’Affittuaria, come sopra rappresentata, dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dalla legge per la conduzione del Ramo e per la intestazione delle Autorizzazioni; tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto,

si conviene e si stipula quanto segue:

la società XXXXX S.r.l. come sopra rappresentata

dichiara di concedere in affitto

come col presente atto concede alla società YYYYY S.r.l. che come sopra rappresentata accetta

il Ramo di azienda di proprietà della Concedente così come individuato nelle premesse, con tutti i beni e le attrezzature di proprietà sociale che lo compongono e, quindi, in via esemplificativa ancorché non esaustiva:

• tutte le attrezzature ed i beni mobili che fanno parte del Ramo, che sono stati specificamente e analiticamente indicati nell'elenco che le parti dichiarano di avere verificato e reciprocamente controfirmato;

• tutti i beni immateriali di pertinenza dell’azienda concessa in affitto, ivi compresi l'avviamento, la clientela, le Autorizzazioni e permessi relativi all’attività nonché quant'altro la Concedente attualmente disponga per l'esercizio della predetta attività di impresa concessa in affitto, con la unica esclusione del marchio e dell’Insegna.

• l’unità immobiliare ove è condotto il Ramo, meglio raffigurato nella planimetria che la parte Affittuaria dichiara di aver preso in visione e ben conoscere. Il tutto nello stato di fatto e di diritto in cui i predetti beni materiali ed immateriali si trovano.

La Concedente consegnerà alla Affittuaria il Ramo con le relative accessioni e pertinenze, in modo da servire all'uso cui esso è destinato.

Restano espressamente esclusi dal presente contratto di affitto di azienda tutti i crediti ed i debiti relativi al Ramo d’azienda concessa in affitto.

Patti e clausole

Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 La durata del presente contratto di affitto si intende convenuta ed accettata per il periodo di anni uno, a decorrere dalla data odierna, salvo i casi di anticipata risoluzione previsti nel proseguo del presente contratto. Il contratto si intenderà automaticamente rinnovato per un periodo di due anni e così di seguito per i periodi successivi, qualora non venga comunicata da una delle due parti disdetta, a mezzo di lettera raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza. Le parti convengono che l’Affittuaria non possa in ogni caso comunicare disdetta entro i primi sei mesi, con questo intendendosi che il contratto non possa essere risolto per volontà dell’Affittuaria prima di un anno dalla sottoscrizione. Le parti altresì convengono la Concedente non possa esercitare disdetta del contratto nei primi 30 mesi di validità del medesimo, con questo intendendosi che il contratto non possa essere risolto per volontà della Concedente prima di tre anni dalla sottoscrizione. Alla data di scadenza contrattuale, per qualsiasi ragione occorsa, l’Affittuaria dovrà aver proceduto alla restituzione del Ramo, con ogni bene di suo compendio.

Art 3. Il canone di affitto del Ramo è convenuto ed accettato dalle parti nella misura di € __________ (euro ______________) mensili, oltre ad IVA, da corrispondersi al termine di ciascun mese, dietro presentazione di fattura da parte della Concedente, a mezzo bonifico bancario o secondo diversa modalità stabilite dalla Concedente. Per la frazione di mese dalla data di sottoscrizione del presente contratto al _______________ il canone è convenzionalmente convenuto il € , oltre ad € ____________ , oltre I.V.A., quale consensuale determinazione forfaitaria di rimborso spese sostenute dalla Concedente per la stipulazione del presente contratto. Le parti convengono fin da ora che, in caso di prosecuzione del contratto, per il secondo anno di affitto il canone mensile del Ramo sarà pari a € _____________ (euro ______________) oltre IVA, e per il terzo anno sarà pari a € ____________________ (euro ____________________//00) oltre IVA. Successivamente, detto ultimo canone sarà annualmente aggiornato, senza necessità di richiesta della Concedente, in misura pari al 100% della variazione intervenuta dell’indice ISTAT,relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (riferita al mese precedente a quello di inizio di ciascuna annualità). In caso di tardivo pagamento del canone, matureranno a favore della Concedente gli interessi di mora nella misura massima di legge. Il mancato pagamento di almeno tre canoni mensili, anche non consecutivi, costituirà, ai sensi dell’art.1455 cod.civ., motivo sufficiente affinchè la Concedente possa richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 4. A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 2561 c.c., comma 4, l’Affittuaria ha diritto di acquistare, corrispondendone il prezzo entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo, le sole scorte che ritenga di propria utilità e al prezzo dedotto dalle fatture di acquisto. Medesimo diritto è riconosciuto alla Concedente al momento della riconsegna del Ramo.

Art. 5. L’Affittuaria dichiara di aver esaminato i locali, gli impianti, le attrezzature ed i mobili e quant’altro di compendio del Ramo, nello stato di fatto come resi disponibili e di averli trovati idonei all’uso. La stessa dichiara di aver preso visione del regolamento condominiale e si impegna a rispettarlo. La Concedente, come rappresentata, dichiara l’insussistenza di vizi occulti di qualsiasi natura che potrebbero pregiudicare o limitare lo svolgimento dell’attività concessa in affitto; eventuali preclusioni saranno causa di risoluzione contrattuale, senza eccezioni, salvo il risarcimento del danno.

Art. 6 L’Affittuaria con il ritiro delle chiavi che permettono l’accesso al Ramo d’azienda affittato prenderà consegna ad ogni effetto di legge dei locali e dei beni sopra indicati, esonerando la Concedente da qualsiasi responsabilità e garanzia per eventuali guasti e/o rotture che in seguito si verificassero. L’Affittuaria è quindi da tale data costituita custode dei beni concessi in affitto. Essa si obbliga a godere e gestire l’azienda considerata senza modificarne l'attuale destinazione funzionale, economica e produttiva ed in modo da conservare l'attuale efficienza, salvo il normale deterioramento d'uso e l'obsolescenza fisica e/o tecnica dei beni. Alla data di cessazione del contratto l’Affittuaria consegnerà puntualmente alla Concedente i locali ed i beni nello stato nel quale li ha ricevuti, salvo la normale usura per l’attività cui essi sono destinati ed impiegati.

Art. 7 Qualora la Concedente intendesse cedere a terzi il Ramo d’azienda oggetto del presente contratto, l’Affittuaria potrà esercitare il diritto di prelazione all’acquisto a parità di condizioni. In nessun caso i canoni di affitto pagati relativamente al presente contratto potranno essere detratti dal prezzo di cessione. Parimenti all’Affittuaria è concesso diritto di prelazione, a parità di condizioni offerte a terzi, all’acquisto dell’immobile ove è condotto il Ramo. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione all’acquisto dell’immobile, la Concedente assume l’obbligo, anche ai sensi dell’articolo 1381 c.c., affinchè l’Affittuaria abbia la piena disponibilità dell’immobile ove è condotta l’azienda sino alla scadenza, ovvero alla risoluzione, del presente contratto, e senza che sulla medesima gravino oneri aggiuntivi.

Art. 8 Sono a carico dell’Affittuaria, che le eseguirà direttamente a propria cura e spese, le manutenzioni e riparazioni ordinarie, mentre le manutenzioni e riparazioni straordinarie restano a carico della Concedente senza possibilità di rivalsa né di aumento del canone di affitto.

Art. 9 E' facoltà dell’Affittuaria apportare migliorie e/o eseguire addizioni ai locali e agli impianti, in rispetto delle disposizioni di legge e purché le stesse siano preventivamente autorizzate per iscritto dalla Concedente. Al termine del contratto è facoltà della Concedente, anziché ritenere le migliorie e le addizioni apportate, richiedere all’Affittuaria l'asporto e la rimessa in pristino, il tutto a cura e spese dell’Affittuaria. Resta in ogni caso esclusa ogni forma di indennizzo per migliorie e addizioni apportate dall’Affittuaria.

Art. 10 Nello svolgimento dell'attività di cui all'oggetto del presente contratto, l’Affittuaria sosterrà tutte le spese, costi e tributi per la gestione e la conservazione del Ramo dell'azienda e dei suoi beni ed assumerà direttamente e personalmente tutte le obbligazioni, necessarie per l'esercizio della azienda, salvo quanto diversamente specificato nel presente contratto. A tal fine, al momento della consegna e a quello della restituzione del Ramo, verranno rilevati i rispettivi consumi dai relativi contatori ed effettuati i necessari conguagli tra le parti.

Art. 11 Tutti i crediti ed i debiti sorti nel corso dell'affitto e dipendenti da atti e fatti dell’Affittuaria, anche se verranno a scadere posteriormente alla cessazione degli effetti del presente contratto, saranno rispettivamente a suo vantaggio e carico.

Art 12 La Concedente, occorrendo, presterà la propria attiva collaborazione, e intervenendo opportunamente per quanto si renderà necessario presso le competenti autorità, affinché l’Affittuaria possa regolarmente subentrare nell'attività che costituisce l'oggetto del presente contratto, senza con ciò assumere alcuna responsabilità nei riguardi dell’Affittuaria o di terzi. La Concedente, infine, presta il proprio consenso affinché le Autorizzazioni vengano intestate all’Affittuaria per l’intera durata del presente contratto.

Art. 13 L’Affittuaria si impegna a conservare e rinnovare per l'intera durata del contratto tutte le menzionate autorizzazioni, come pure a conseguire, sempre a propria cura e spese, il rilascio di ogni altra autorizzazione che dovesse rendersi necessaria in futuro, anche a seguito di nuove ed ulteriori disposizioni delle autorità competenti. Inoltre l’Affittuaria si atterrà alle disposizioni comunali, regionali e statali in materia di inquinamento e di ogni altra normativa obbligatoria. L’Affittuaria si impegna altresì ad attenersi alle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in ogni caso, tenendo indenne espressamente la Concedente da ogni conseguenza dannosa che alla Concedente potesse derivare per il mancato rispetto da parte dell’Affittuaria degli impegni sopra assunti.

Art. 14 Ai fini e per gli effetti del D.P.R. 22/12/1986 n. 917, le quote di ammortamento dei beni mobili di proprietà della Concedente costituenti l’azienda in affitto restano deducibili dal reddito di impresa della medesima concedente.

Art 15 L’Affittuaria si impegna a stipulare con primaria compagnia di assicurazione, anche successivamente – ma imminentemente - la data di consegna dell'azienda concessa in affitto, con effetto da tale medesima data, assicurazione della responsabilità civile per tutti i danni comunque ca-gionati a terzi - ivi compreso la Concedente - dall’Affittuaria, suoi dipendenti e collabora-tori a qualunque titolo, in conseguenza di qualsiasi fatto verificatosi nell'ambito dell'esercizio dell'attività, ivi compresi - a titolo esemplificativo e non esaustivo - danni causati da incendio, esplosione, spargimento di acqua e furto. L'assicurazione dovrà essere stipulata per tutta la durata del presente contratto e fino alla sottoscrizione del verbale di riconsegna.

Art. 16 La Concedente dichiara di non avere attualmente in forza lavoratori dipendenti di compendio del Ramo; parimenti alla risoluzione contrattuale, per qualsiasi ragione occorsa, il Ramo dovrà essere restituito privo di personale e libero da ogni pretesa di terzi che scaturisca da rapporti di lavoro o collaborazione instaurati con l’Affittuaria.

Art. 17 Nel termine di dieci giorni successivi alla scadenza e/o risoluzione del presente contratto, quale ne sia la ragione, l’Affittuaria si impegna a:

I) ad adempiere a qualsiasi formalità gli venisse richiesta per fare rientrare la Concedente nella disponibilità della azienda stessa, senza opporre eccezioni od obiezione alcuna e a reintestarsi le Autorizzazioni;

II) a riconsegnare i locali dell’azienda liberi da persone e cose.

Art. 18 E' espressamente vietata all’Affittuaria la cessione del presente contratto; sono altresì vietati il subaffitto anche parziale dell'azienda o dei locali ove la stessa è condotta, salvo il preventivo assenso scritto della Concedente.

Art 19 Ogni modifica apportata al presente atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto debitamente sottoscritto dalle parti. La nullità di una o più clausole dell’Accordo non comporterà nullità dell’intero Contratto. La mancata richiesta di una Parte all’altra di esecuzione di una qualsiasi delle disposizioni dell’Accordo non potrà essere considerata come una rinuncia presente o futura di quella Parte a far valere i propri diritti derivanti dal presente Contratto. Il presente Accordo verrà interpretato tenendo conto di ogni disposizione in esso contenuta ed in base al suo normale significato, senza che possa presumersi che le sue disposizioni debbano essere interpretate contro una parte (se del caso in ragione della regola di interpretazione e in base alla quale un documento deve essere interpretato più rigidamente nel confronti della parte che lo ha preparato) essendo inteso che entrambe le Parti o comunque loro rappresentanti hanno partecipato alla predisposizione del presente contratto ed alle trattative relative.

Art.20 Il presente contratto sarà disciplinato dalla legge Italiana, ed è soggetto ad Iva; allo scopo la Concedente dichiara che il valore normale del fabbricato di compendio dell’azienda non è superiore al 50% del valore complessivo dell’azienda.

Art.21 Tutte le spese relative al presente contratto, di registrazione, professionali e notarili, saranno a carico dell’Affittuaria; unicamente l’imposta di registro proporzionale dovuta sul canone annuale, che resterà a carico di entrambe le parti in misura paritetica.

Art. 22 Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente contratto al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano (ovvero di Monza, ove esistente). Nel caso in cui il tentativo fallisca, la controversia sarà deferita ad un Collegio Arbitrale, con sede a Monza, composto di tre membri, che saranno nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai due arbitri così nominati. In difetto di accordo circa la nomina del terzo arbitro, questo sarà nominato dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano (ovvero di Monza, ove esistente), istituita presso la Camera di Commercio di Milano (ovvero di Monza) su istanza della parte più diligente. Spetterà al medesimo organo nominare l’arbitro altresì per la parte che, invitata a nominare l’arbitro stesso, avrà lasciato trascorrere almeno 20 giorni senza provvedervi. Si applica il Regolamento della Camera Arbitrale. L’arbitrato sarà rituale e secondo diritto e caratterizzato da quanto segue:

• la decisione dovrà essere succintamente motivata;

• l’arbitrato sarà di diritto;

• dovrà essere rispettato il principio del contraddittorio;

• l’istruzione probatoria è regolata dal Collegio Arbitrale secondo sue proprie regole purché sia rispettato il principio che alle parti devono essere date eguali opportunità probatorie.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al procedimento arbitrale saranno a carico della parte soccombente. Le parti autorizzano espressamente l’organo arbitrale a determinare il corrispettivo della propria prestazione.

Per le materie non deferibili a conciliazione e/o arbitrato sarà competente esclusivamente il foro di ________________.

Art. 23 La Concedente provvederà alle comunicazioni ai sensi dell’art. 7, co. 1, della legge 12.8.1993, n. 310.

Art. 24 Si autorizza il Notaio autenticante a trattenere il presente tra i suoi originali al fine del rilascio delle copie.

Letto, confermato e sottoscritto.

LUOGO , _________

La Concedente

L’Affittuaria