Scritto da Avv. Massimo Caravetta   
1. Premessa

La presentazione dei ricorsi e dei controricorsi per cassazione si deve accompagnare alla redazione della nota di iscrizione a ruolo, con la quale la parte è tenuta, tra l'altro, ad identificare l'oggetto della domanda e il relativo codice (o voce) di classificazione.

Per meglio agevolare questa operazione e per consentire una più semplice ed univoca ripartizione e analisi dei ricorsi si è ritenuto di innovare la classificazione fino ad oggi in uso, stabilendo una corrispondenza, con un sufficiente grado di dettaglio, tra i criteri in uso presso gli uffici di merito, che fanno riferimento ai codici oggetto della nota di iscrizione a ruolo, e la distinzione tra le materie rilevante per la Corte di cassazione.

Si è considerato, infatti, che il singolo ricorso vede, al suo nucleo, una vicenda ed un oggetto materiale che, nella gran parte dei casi, è già stato individuato e classificato durante le pregresse fasi del merito, per cui, una volta istituita una corrispondenza tra codici oggetto e nuove voci di classificazione dei ricorsi, l'originaria qualificazione effettuata nel giudizio di merito può, agevolmente,

riversarsi

nella corrispondente materia rilevante per la Corte.

Si è tenuto conto, del resto, che l'attività di classificazione del ricorso avviene a cura del legale della parte, il quale bene conosce la qualificazione attribuita alla domanda giudiziale nelle precedenti fasi di merito e, dunque, è in condizione di procedere all'individuazione della materia in termini tendenzialmente agevoli e precisi.

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